Sentenza 9 marzo 2007
Massime • 1
La revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato è legittimamente disposta soltanto nel caso in cui detta ordinanza abbia violato norme inderogabili, e specificamente sia stata pronunciata sulla base di una richiesta intempestiva.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2007, n. 12954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12954 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 09/03/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 279
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 28166/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN UN, nato il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. RENZO Michele;
sentito il Pubblico Ministero, sost. proc. gen. Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 1 febbraio 2002 il Tribunale di Siena condannava IN UN alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 400,00 di multa per la ricettazione di due assegni provenienti da delitto. In relazione ai due titoli erano stati aperti due distinti processi. Il primo derivava da opposizione a decreto penale, e all'udienza del 26 gennaio 2001 il IN aveva chiesto ed ottenuto il rito abbreviato condizionato all'escussione di un teste. Il secondo derivava da citazione diretta a giudizio. All'udienza del 1 febbraio 2001 i due processi venivano riuniti, e alla successiva udienza del 30 marzo 2001 veniva revocata l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato. Con l'atto d'appello il IN deduceva la nullità derivante da tale sequenza processuale e proponeva inoltre motivi di merito.
Con sentenza 11 marzo 2003 la Corte d'Appello di Firenze confermava la condanna, osservando in particolare sulla revoca del rito abbreviato che era la sua ammissione era illegittima, in quanto avvenuta a seguito di richiesta intempestiva, perché non proposta con l'atto di opposizione a decreto penale. Ricorre il IN a questa Suprema Corte con motivo unico nel quale si denuncia la violazione di norme processuali presidiate da nullità, ovvero l'illegittima revoca dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, con la quale l'imputato era stato privato del beneficio correlato alla scelta del rito.
Il ricorso è infondato.
La revoca del giudizio abbreviato già ammesso è in linea di principio illegittima, ma non è sanzionata da alcuna previsione espressa di nullità, salvo il diritto dell'imputato a ottenere l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p. se sussistevano i presupposti per l'ammissione del rito speciale (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 3600 dep. il 9 agosto 1996, secondo cui Il provvedimento con il quale venga revocato quello di accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato non rientra nella categoria dei provvedimenti abnormi, trattandosi di una mera irregolarità non sanzionata da alcuna nullità. Si deve pertanto escludere che avverso detto provvedimento aia esperibile ricorso per cassazione, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sancito dall'art. 568 c.p.p. e tenuto anche conto del fatto che, in ogni caso, qualora venga poi riscontrata la sussistenza dei presupposti per il rito abbreviato, trova comunque applicazione la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.). Tuttavia non può fondatamente parlarsi d'illegittimità della revoca quando l'ordinanza ammissiva del rito sia essa stessa illegittima per violazione di norme inderogabili. In tale ipotesi, la revoca interviene a ripristinare la legalità processuale, e non può essere perciò censurata sotto alcun profilo, nemmeno quale mera irregolarità. Il caso ricorre appunto nel processo subito dal ricorrente, nel quale, come esattamente ha rilevato la Corte d'Appello, la richiesta di ammissione al rito alternativo era intempestiva, in quanto non formulata con l'atto di opposizione a decreto penale (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 9400 dep. il 19 ottobre 1993). Il IN non può quindi dolersi della revoca del rito ne' in astratto, per la sola violazione di norma processuale, ne' in concreto per la mancata connessione della diminuente speciale, alla quale non aveva diritto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007