Sentenza 19 aprile 2006
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, la facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta subordinata ad un'integrazione probatoria, prima rigettata, implica che essa non sia mutata nel contenuto, sicché è preclusa sia la possibilità di proporre al giudice del dibattimento l'assunzione di prove diverse che di trasformare la richiesta da condizionata ad incondizionata (V. Corte cost., n. 169 del 2003).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2006, n. 27778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27778 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2006 |
Testo completo
27778
277 78/06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/04/2006
SENTENZA
N. 476 106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
1. Dott. MOCALI PIERO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 020014/2005 2.Dott.BARDOVAGNI PAOLO
3.Dott. CORRADINI GRAZIA
4.Dott.URBAN GIANCARLO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA se sul ricorso proposto da :
N. IL 25/03/1967 1) DI LUIGI
avverso SENTENZA del 14/03/2005
CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
BARDOVAGNI PAOLO sentite le conclusioni del P.G.
(rightto del ricorso) Uditi i difensori, Avv. Giom coule Bioncorde for lov parte civile e Влошсомой giusyque Vitiello, in sostituzione er ricorrenti migi Molaro,Повага, рег il your
B.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
13
Il I.
9.2003 DI GI, ricevuta nel suo studio di
registrazione in Marigliano Tiziana D'Agostino, che aveva svolto per lui prestazioni di cantante in feste sia private che pubbliche, la colpiva al capo con una
trave di ferro tubolare munita di tondini, cagionandone la morte. Dopo un iniziale tentativo di eliminare le tracce del delitto e di rendersi irreperibile, il LOMBARDI si costituiva il giorno successivo ai Carabinieri di Stradella. Tratto a giudizio immediato della Corte d'Assise di Napoli, previo rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, veniva
condannato il 13.4.2004 а 24 anni di reclusione per l'omicidio, esclusi l'occultamento di cadavere e le contestate aggravanti della crudeltà e dei motivi
futili. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Assise di Appello della sede, in parziale accoglimento del
concesse le attenuantigravame dell'imputato,
generiche, riduceva la pena a 18 anni di reclusione. Osservava in rito: la richiesta condizionata di giudizio abbreviato era stata respinta dal G.I.P. е
riproposta "in limine" al dibattimento di primo grado;
il rigetto da parte della Corte d'Assise era oltre che per correttamente motivato testimoniale solo l'inammissibilità di nuova prova
- nell'occasione richiesta sul rilievo dell'inconferenza e non assoluta indispensabilità
dell'integrazione probatoria;
intempestiva era la richiesta incondizionata avanzata in appello. Quanto
all'eccezione concernente l'inserimento in fascicolo di verbali di sopralluogo, accesso, rinvenimento e
sequestro, si trattava di atti ritualmente acquisiti ed utilizzabili in quanto irripetibili. Le richieste
probatorie della difesa erano state correttamente ritenute irrilevanti in primo grado, e la loro
riproposizione non poteva trovare accoglimento, non
ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 603
C.P.P.. Nel merito, viene escluso un difetto di imputabilità del soggetto, il cui medico curante non aveva mai
notato segni di alterazione mentale;
l'attività alla quale si era dedicato si svolgeva con discreto successo sul piano artistico, anche se economicamente era venuto trovarsi in gravi difficoltà; la contabilità rinvenuta era tenuta con ordine e raziocinio. Il deteriorato rapporto con la moglie, da cui viveva separato, non aveva avuto conseguenze negative sulla prole, che la
donna, affidataria, qli consegnava senza problemi.
- Nell'azione delittuosa aveva scelto, fra gli oggetti contundenti a portata di mano, quello dotato di
maggiore capacità lesiva;
subito dopo (ripulendo cambiandosi, avvolgendo ill'ambiente del delitto,
corpo della vittima in una coperta, dandosi alla fuga con la macchina di lei e gettando in un pozzo l'asta utilizzata per colpirla) aveva operato razionalmente al fine di conseguire l'impunità. Né per una infermità
incidente sull'imputabilità deponeva la consulenza
tecnica prodotta dalla difesa, con diagnosi di "tratti del disturbo narcisistico di personalità, disturbo
reattivo, in cui si è verificata una improvvisa ed incontrollata scarica emotivo-affettiva a patogenesi conflittuale".
Viene esclusa l'attenuante della provocazione sul
rilievo che non vi sono elementi per individuare con
certezza il movente dell'azione omicida, sicuramente posta in essere d'impulso e sotto una forte spinta emotiva;
in particolare, non era possibile stabilire se il motivo della spropositata reazione fosse riconducibile secondo l'originaria ipotesi alla richiesta del corrispettivo dell'accusa insoddisfatto di prestazioni artistiche della vittima
(questa se ne era lamentata con la madre) od a sue
pretese estorsive (secondo la versione dell'imputato,
т avendo egli negato un prestito di 800 euro, somma di cui non disponeva, la giovane avrebbe replicato minacciandolo di rivelare alla moglie, con la quale teneva a riconciliarsi, una relazione
- costituita da
"un paio di scappatelle" 1 che vi era stata tra loro). La pena inflitta in primo grado viene ritenuta
eccessiva, tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato, della confessione spontaneamente e quasi immediatamente resa e del complessivo comportamento processuale, indicativo di resipiscenza. Vengono perciò concesse le attenuanti generiche, con riduzione della
pena base (di 24 anni di reclusione) alla misura già
indicata di 18 anni.
Le disposizioni civili adottate dal primo giudice e
dichiarate provvisoriamente esecutive, censurate per
"mancanza dei presupposti normativi", erano invece conseguenti alla dichiarazione di responsabilità ed
alla sussistenza di giustificati motivi, in conformità
alle previsioni degli artt. 538 e seguenti C.P.P.
Ricorre per cassazione il difensore, deducendo numerosi motivi che - per ragione di ordine espositivo Vanno
raggruppati come segue:
A In rito il B 1) il rito immediato era stato disposto "con atto privo degli avvisi previsti dalla legge";
5 J
G.I.P., nel respingere la richiesta condizionata di giudizio abbreviato, l'aveva ritenuta con le finalità di economia incompatibile processuale, decisione che non poteva legittimamente riferirsi a prove tendenti а
verificare 1'imputabilità dell'incolpato. Nel
riproporre l'istanza "in limine" al dibattimento di primo grado era stato chiesto, in subordine,
l'accesso incondizionato al rito, domanda che non veniva quindi introdotta soltanto con l'appello.
2) Degli atti di sopralluogo, accesso, rinvenimento
e sequestro era in questione non già l'astratta possibilità di acquisizione al fascicolo, ma la
validità: essi dovevano ritenersi nulli per mancata nomina e avviso al difensore, e sul punto il giudice "a quo" non si era pronunciato, pur utilizzandoli a riscontro della confessione.
3) Non era stato espletato l'esame del teste Granato, ammesso, e il giudice di secondo grado aveva valutato la questione sotto il solo profilo della rinnovazione in appello, prospettato in via subordinata.
B
-
4) Come assodato dalla acquisita consulenza tecnica,
il DI era sofferente di grave disturbo incidente sulla capacità di della personalità,
.
giusta l'insegnamento delle intendere e volere
-Sezioni Unite di questa Corte tanto più nella situazione di dissesto e disagio affettivo in cui si trovava, che aveva visto d'improvviso definitivamente compromessa dalle pretese economiche e dalle minacce della vittima, tali da impedire la sperata e fermamente perseguita ricomposizione del rapporto coniugale;
"deficit"
di imputabilità reso evidente dalla non
necessaria né ragionevole reiterazione dei colpi dopo l'effetto sicuramente letale del primo.
5) La provocazione era stata negata per difetto di prove circa il movente del delitto, mentre erano state respinte le richieste probatorie rivolte a controllare la veridicità della versione dell'imputato (che comunque, essendo ritenuta dai giudici di merito pienamente attendibile e su altri aspetti positivamente confermata, andava
anche sul punto considerata veritiera).
6) Non era stato chiarito il motivo per cui la pena base era stata fissata nel massimo edittale;
le considerazioni svolte in sentenza valevano soltanto a giustificare la concessione delle
attenuanti generiche. 7) Con l'appello era stata dedotta la mancanza di
prova delle condizioni normativamente richieste ai fini della liquidazione della provvisionale e della concessa immediata esecutività, e al
proposito non era stata fornita risposta dal
giudice di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che sulle questioni in rito il ricorrente ha anche prospettato pretesi vizi della motivazione,
consistenti nella illogica o carente applicazione di norme processuali. Trattasi, peraltro, di censure prive di autonoma rilevanza: infatti, la omessa od erronea applicazione delle disposizioni regolatrici del
procedimento rileva soltanto se abbia dato luogo in concreto ad un "error in procedendo" non coperto da sanatoria;
altrimenti, la motivazione va rettificata senza procedere ad annullamento, in conformità al
generale principio secondo il quale, se il dato
normativo è stato ignorato, o ad esso viene attribuito un significato diverso da quello rispondente alla
"voluntas legis", spetta al giudice dell'impugnazione chiarire quale sia la norma applicabile o la corretta
interpretazione, verificando se l'errore di diritto
abbia ° meno concretamente influito sulla validità sul contenuto dispositivo della pronuncia impugnata e - disponendone secondo quindi in sede di legittimità
i casi l'annullamento ° la mera correzione ai sensi dell'art. 619, CO. 1, C.P.P. (il vizio di illogica motivazione di cui al precedente art. 606, co. 1 lett.
e>, riguarda invece la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto).
"In limine" ai motivi in rito il ricorrente denuncia la mancanza "degli avvisi previsti dalla legge" nel
decreto di giudizio immediato. Tale generica censura
(altrettanto genericamente formulata con l'atto di appello) è stata precisata in sede di discussione del ricorso nel senso che mancherebbe la menzione della facoltà di accedere ai riti alternativi di cui al co. 2 dell'art. 456 C.P.P.. Tale omissione, come è stato autorevolmente precisato (Corte Cost. 25.5.2004 n.
134), integra nullità di ordine generale concernente 1'intervento dell'imputato, e quindi a regime intermedio;
non risulta dedotta prima della decisione di primo grado e sarebbe comunque sanata a seguito del tempestivo esercizio della facoltà di richiedere il rito abbreviato (art. 183 lett. b C.P.P.).
concernente il diniego di Infondata è la doglianza la mancata applicazione "ex accessO a tale rito
)
0
post" della relativa Trattandosi didiminuente).
istanza all'emissione del decreto conseguente dispositivo del giudizio immediato, l'art. 458 C.P.P.,
nel testo risultante dalle pronunce n. 120 del 2002 €
Costituzionale, prevede n. 169 del 2003 della Corte
notificato l'atto introduttivo al difensore e che,
all'imputato, questi debba formulare la richiesta sia
° meno condizionata entro 15 giorni dall'ultima
Quando 1'istanza sia notifica, а pena di decadenza.
subordinata ad una integrazione probatoria, essa può
essere riproposta, in caso di rigetto, "in limine" al dibattimento di primo grado. Trattandosi di "rinnovo"
dell'originaria richiesta, non consentito però
mutarne il contenuto, e quindi non è possibile né
proporre al giudice del dibattimento prove diverse, né
tanto meno trasformare la domanda da condizionata ad incondizionata, essendo precluse dall'intervenuta decadenza istanze diverse da quella originaria. laPertanto, nel caso di specie è improponibile richiesta di giudizio abbreviato incondizionato 10
correlativa diminuzione di pena "ex post"). Le
doglianze circa la motivazione di rigetto della domanda condizionata da parte del G.I.P. sono superate dalle considerazioni espresse, in sede di controllo della reiterata istanza, dal giudice dibattimentale di primo grado;
quanto alla valutazione da questo espressa, il
!
giudizio di irrilevanza dell'integrazione probatoria non è intaccato dal fatto che, in sentenza, siano stati poi doverosamente trattati i temi proposti dalla
difesa, essendo in questione non già la rilevanza di
questi ultimi, ma l'utilità, ai fini della decisione sui punti controversi, delle istanze probatorie difensive. Infondato છે. anche il motivo concernente la pretesa nullità (e conseguente irrituale acquisizione ed utilizzazione) degli atti definiti come "sopralluogo accesso, rinvenimento (e pedissequo sequestro)", perché
"compiuti senza che all'indagato venisse nominato un
difensore di ufficio e senza avvisare nemmeno quello che era stato nominato di fiducia". Trattasi, infatti,
(a quanto છે dato comprendere dalla generica indicazione) di attività irripetibili di polizia giudiziaria o del P.M. dirette alla ricerca di cose e
tracce pertinenti al reato, all'urgente accertamento sequestro del "corpus dello stato dei luoghi ed al
delicti", che non richiedono anche per la loro natura
- l'assistenza о il previo avviso di atti a sorpresa - del difensore, il quale ha soltanto facoltà di
intervenire senza ritardo per le operazioni (artt. 348,
354, 356, 364 co. 5, 365 C.P.P.); né si comprende il rilievo concernente 1' omessa nomina del difensore di ufficio, se quello di fiducia era già stato designato. Del pari infondata è la doglianza concernente la omessa
+9
0 incompleta assunzione di una prova testimoniale
ammessa ("la Corte di Assise non aveva permesso l'espletamento ed il completamento... dell'escussione del teste GR"). Anche in questo caso va evidenziata la genericità della doglianza, poiché due sono i testi
ammessi
- e sentiti dalla Corte d'Assise all'udienza
- che portano il cognome GR: LU edel 22.1.2004
il padre CA (v. pag. 1 e 11 della sentenza di primo grado, che ne riporta anche sommariamente le
dichiarazioni). In ogni caso, la revoca dell'ammissione di prove che, attesi gli sviluppi del dibattimento,
risultano superflue rientra fra i poteri del giudice di merito (art. 495, CO. 4, C.P.P.); né le censure
formulate sul punto con l'appello (sempre con generico riferimento a "GR") possono ritenersi ignorate dal giudice di secondo grado, avendo questi rilevato che i testi (componenti del complesso musicale organizzato dal DI) erano chiamati a deporre su circostanze apprese dall'imputato, ininfluenti e comunque direttamente esaminato nel rispetto del
contraddittorio.
Quanto alle questioni concernenti l'imputabilità del richiamato l'orientamento soggetto, Va
giurisprudenziale, in passato controverso ma ormai consolidato a seguito della sentenza 25.1/8.3.2005,
Raso, delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il
quale il concetto di infermità da cui discende la
esclusione la grave menomazione della capacità di intendere e di volere (artt. 88 e 89 C.P.) va riferito non solo alle vere e proprie malattie mentali (psicosi)
per tali definite della scienza medica ma ad ogni disturbo, anche transeunte, in concreto idoneo a pregiudicare grandemente le funzioni intellettive e
volitive; in tale ambito possono assumere rilievo, fra l'altro, le psicopatie (che comprendono i disturbi di personalità, come quello narcisistico), classificate
come modelli abituali di esperienza interiore e di comportamento che deviano marcatamente rispetto alle aspettative di cultura dell'individuo e che coinvolgono la capacità di interpretare se stessi e gli altri,
l'adeguatezza della risposta emotiva e il controllo
degli impulsi. Siffatti disturbi assumono peraltro rilievo proprio se, ed in quanto, idonei a determinare un assetto psichico incontrollabile ed ingestibile
(totalmente о in grave misura) che, incolpevolmente,
rende l'agente inetto ad esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di
determinarsi, mentre autonomamente, liberamente non
B. 13 rilevano deviazioni e disarmonie caratteriali ° del sentimento che non che non rivestano le connotazioni suindicate e non incidano sulla capacità di autodeterminazione del soggetto nei termini e nella misura voluta dalla norma. Gli stati emotivi e 90 C.P.,passionali, per espressa previsione dell'art.
sono di norma irrilevanti, a meno che essi non si inseriscano, per le loro specifiche peculiarità, in un più ampio quadro di infermità, avente le connotazioni sopra indicate. L'accertamento Va effettuato in concreto, sulla base del parere tecnico e delle altre
acquisizioni processuali da cui emerga ogni utile elemento di valutazione. Nel caso di specie il giudice 11'a quo" ha fatto riferimento alle risultanze probatorie, che depongono univocamente per una situazione di equilibrio e adeguatezza del quadro psichico, ed alle conclusioni della consulenza di parte prodotta dalla difesa, secondo cui si è verificata una improvvisa ed incontrollata scarica emotivo-affettiva a conflittuale in soggetto "con tratti del genesi narcisistico"; diagnosi, quindi, che da un disturbo lato esclude una vera e propria infermità esistendo solo parziali 0 tendenziali elementi dello specifico disturbo di personalità, e non una psicopatologia della rilevanza voluta ai fini che qui interessano dall'altro riconduce il fatto, più che alla anomalia
psichica in questione, ad una violenta e incontrollata emotiva ad una pretesa altrui sentita come reazione compromettere irrimediabilmente il proprio tale da futuro sul piano sia economico che affettivo. Si tratta, quindi, di una condotta reattiva (de l tipo
"reazione a corto circuito") in sé non rilevante in
quanto connessa ad un mero stato emotivo e non
collegabile al disturbo diagnosticato, il quale d'altra parte non integra gli estremi dell'infermità richiesta dalla legge (cfr. al proposito Cass., Sez. I,
22.4/17.6.1997, Ortolina). Su tale base probatoria che tiene adeguato conto dell'elaborato tecnico
prodotto dalla difesa e non appare suscettibile di
ulteriore arricchimento il giudizio di merito
espresso dalla Corte territoriale non è in questa sede censurabile. Nel corpo del motivo concernente l'imputabilità il
ricorrente accenna anche alla erronea 0 discutibile responsabilità per dolo, poiché leaffermazione di
risultanze processuali in particolare,
l'occasionalità dell'impiego dell'asta, più vicina alla scena della lite, e il numero dei colpi (uno o due)
deporrebbero piuttosto per il delitto preterintenzionale. Anche questa "incidentale" censura è preclusa per mancanza di specifica deduzione in
appello e perché introduce una questione di fatto qui caratteristiche dei non valutabile (il numero e le ragionevolmente desunti dai colpi cinque sono
rilievi peritali in sede di autopsia: cfr. sentenza di
primo grado, pag. 13 - 14).
Infondata è anche la doglianza concernente l'esclusione della provocazione. Come si è anticipato, le risultanze probatorie, non contestate, escludono moventi diversi
dall'improvviso e smodato impeto d'ira (fra l'altro la famiglia della vittima aveva da tempo rapporti di conoscenza e di reciproche prestazioni professionali con 1'imputato). La causa scatenante di detta
incontrollata violenza è ragionevolmente individuabile in una pretesa economica che, nella situazione di dissesto in cui versava, il soggetto percepi come
intollerabile fattore di aggravamento di una situazione professionale e familiare già gravemente compromessa.
Ciò, tuttavia, non sufficiente ad integrare la
invocata circostanza di cui all'art. 62 n. 2 C.P.,
essendo a tal fine richiesta anche l'ingiustizia della pretesa. Ora, la vittima va ntava, secondo quanto riferito dalla madre, un credito insoddisfatto per esibizioni come cantante (corrispettivo pattuito variabile da 50 a 70 euro ciascuna) €, se intese
B 16 sollecitarne il saldo, si trattava di richiesta del
tutto legittima. L'opposta versione dell'imputato secondo il quale la pretesa era priva di lecita causale sotto minaccia di compromettere e avanzata il rapporto con la moglie, cui irrimediabilmente non puòsarebbe stata rivelata una sua infedeltà essere considerata automaticamente attendibile per il solo fatto che la confessione resa si è rivelata nel resto veritiera e riscontrata; a ciò ostano il principio di frazionabilità di qualsiasi prova dichiarativa, il rilievo che il confitente aveva interesse a prospettare una circostanza a sé
favorevole, la obbiettiva consistenza del suo dissesto, che rende plausibile l'insolvenza e lo designa come obbiettivo non appropriato per il buon esito di
un' estorsione. In tale situazione il giudice "a quo"
con valutazione non irragionevole e in questa sede ha,
incensurabile, escluso che sia raggiunta la prova di un fatto provocatorio connotato da ingiustizia. Il ricorrente contrappone da un lato risultanze non specificamente indicate e descritte, che
comproverebbero l'inesistenza del debito, dall'altro la mancata ammissione di prove dedotte e assume- 1 idonee
a riscontrare sul punto la versione difensiva. Ora,
premesso sul primo punto che in sede di legittimità non è consentito sollecitare (tanto meno in forma generica) una rilettura delle acquisizioni processuali, per ciò che riguarda le prove non ammesse la sentenza di
secondo grado ha espresso una valutazione di evidente irrilevanza delle circostanze su cui erano richieste acquisizioni documentali (come una supposta gravidanza о la provenienza delle chiamate della vittima testimoniali (sutelefoniche anteriori al delitto)
fatti che i testi avrebbero appreso dallo stesso imputato); nessuna specifica obiezione è avanzata con
il gravame, e il ricorrente si intrattiene unicamente sulla condotta del fidanzato della vittima, che l'avrebbe accompagnata, vincendo la sua resistenza, ad incontri con 1' imputato, attendendola all'esterno
(circostanza di mero fatto e non significativa neppure a conferma della pretesa, occasionale relazione). Fondate sono invece le doglianze relative alla misura della pena. In proposito il giudice "a quo" ha
evidenziato esclusivamente circostanze valutabili a favore dell'imputato, come l'incensuratezza, la condotta processuale ampiamente collaborativa e dimostrativa di pentimento, la fragilità emotiva cui viene ricondotto 1'impulso a delinquere, escludendo
B. un'inclinazione alla violenza; ha poi determinato la sanzione, con generico richiamo ai "criteri di cui
18 2
all'art. 133 C.P.", fissando senza indicarne la la base nel massimo edittale e applicando la ragione -
diminuzione per le concesse attenuanti generiche non nella massima estensione. La motivazione al proposito è
dunque carente, e la sentenza va perciò annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Assise di Appello per nuovo giudizio in ordine alla
determinazione della pena.
Quanto infine alle statuizioni civili, la provvisionale
(di diritto immediatamente esecutiva: art. 540, CO. 2,
C.P.P.) è subordinata alla valutazione del giudice circa la sussistenza di un' aliquota di danno già
accertata nel suo ammontare (art. 539, co. 2, C.P.P.) e al proposito giusta l'obbligo di specificità del gravame (art. 581 lett. c> stesso codice)
- l'imputato soccombente è tenuto a formulare precise e verificabili censure circa la motivazione di accoglimento della pretesa di controparte, che nel caso di specie non sono state prospettate né in appello (ove venne fatto
generico riferimento alla mancanza di "prova delle condizioni normative previste e richieste nonché
legittimanti"), né in questa sede. Non va comunque omesso il rilievo che il giudice di merito si è
limitato a liquidare a titolo di provvisionale il solo danno morale, valutato in euro 10.000 per ciascuna I
delle parti civili;
liquidazione del tutto ragionevole della ed equa, trattandosi di prossimi congiunti vittima. Il rigetto delle doglianze incidenti sulla responsabilità e sugli interessi civili comporta la
soccombenza del ricorrente nei confronti delle parti civili, cui dovrà pertanto rifondere le spese sostenute in sede di legittimità, liquidate come da dispositivo. Annullata con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, il ricorso va dunque nel resto respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Assise di
Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.200, oltre spese e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2006.
Il Consigliere estensore
Paolo Bardorow, IL PRESIDENTE
Elel pand a DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 3 AGO 20000
CANCELLIERE Pietro DOMBO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 B. 3 B. 6 B. 7 B 8 B 9 B. 10 B 11 B. 12 B 14 B 15 Bi 17 R 19 B.