Trib. Cremona, sentenza 23/12/2025, n. 389
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    La Corte di Giustizia Europea e il Consiglio di Stato hanno affermato che l'esclusione dei docenti a tempo determinato dalla Carta docente è illegittima, in quanto il diritto alla formazione è un diritto-dovere che grava su tutto il personale docente e la disparità di trattamento non è giustificata. La Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento, riconoscendo il diritto alla Carta docente anche ai supplenti annuali.

  • Accolto
    Diritto al beneficio economico annuale

    Accertato il diritto alla Carta docente, il Tribunale condanna l'amministrazione a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente o altro equipollente, in modo che possa fruirne nel rispetto dei vincoli di legge. L'importo è maggiorato di interessi legali o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    L'amministrazione convenuta viene condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 350,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Non vengono riconosciuti i presupposti per la maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, D.M. n. 55/2014.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cremona, sentenza 23/12/2025, n. 389
    Giurisdizione : Trib. Cremona
    Numero : 389
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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