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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 25/02/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2633/2023: tr rappresentato/a e difeso/a dagli avv. FERRI PIETRO e Parte_1
FERRI VALERIA
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. IANDOLO GUSTAVO CP_1
Appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8323 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 23.10.2023 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza in oggetto, che aveva
[...] dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere sul ricorso proposto dal medesimo, che con decreto di omologa -all'esito di procedura ATP- aveva ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma che tuttavia aveva citato in giudizio l' in quanto non aveva corrisposto la prestazione CP_1 economica trascorsi 120 giorni dalla notifica del decreto.
Il Tribunale, avendo accertato il pagamento della prestazione nelle more del giudizio, aveva così dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere e condannato l' quale soccombente virtuale al pagamento delle spese, CP_2 liquidate in € 800,000.
Parte appellante lamenta la violazione dei criteri di liquidazione di cui al DM
55/2014 e successive modificazioni e chiede la condanna al pagamento delle spese in misura adeguata, pari a euro 1.865,00.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' con memoria nella quale ha CP_1 chiesto la decisione della causa secondo giustizia.
-------
Con l'unico motivo di gravame chiede la riforma della Parte_1 sentenza sul capo delle spese di lite, deducendo al riguardo la violazione dei criteri di cui al DM 55/2014 (e successive modificazioni) e ritenendo che facendo riferimento allo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed €. 26.000,00, in considerazione dell'ammontare delle poste per due annualità pari alla somma di € 12.585,48, doveva essere liquidato l'importo di euro 1.865,00 (tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ritiene la Corte che risulta evidente che la liquidazione dei compensi professionali di avvocato (€ 800,00) è stata effettuata in misura inferiore al minimo indicato nelle tabelle allegate al DM n. 55 del 2014 e successive
2 modificazioni, avuto riguardo al valore della causa ricompreso nello scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00 (circostanza neanche contestata dall' appellato). CP_2
Orbene i minimi, previsti per lo scaglione di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00, ammontano a € 465,00 per la fase di studio della controversia, a €
389,00 per la fase introduttiva del giudizio e a € 1.110,00 per la fase decisionale e, quindi, a complessivi euro 1.865,00 (non potendosi riconoscersi alcun compenso – peraltro non richiesto dall'appellante - per la fase istruttoria, non svoltasi in primo grado).
Nè, nel caso di specie, il Tribunale ha svolto una qualche motivazione riguardo alla riduzione dei compensi al di sotto dei minimi, tenuto conto che la Suprema
Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, del r.d. n. 1578 del 1933
(richiamato dall' nella propria comparsa di costituzione) consente al CP_2 giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali - quando la causa risulti di facile trattazione e sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese – ma sempre che sia adottata una espressa ed adeguata motivazione (Cass. sent. n. 17920/2009;
Cass. sent. n. 3961/2016).
L'appello va, dunque, accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, devono essere determinati in complessivi € 1.865,00 i compensi professionali di avvocato per il giudizio di primo grado, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
La condanna dell' al pagamento delle spese del presente grado, liquidate CP_1 come in dispositivo, segue la soccombenza, con il beneficio della distrazione, tenuto conto che il valore della causa è pari alla differenza tra quanto liquidato dal Tribunale a titolo di spese di lite e quanto liquidato da questa Corte in accoglimento del gravame.
P. Q. M.
3 -In parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite di lite del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 cpc;
-Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 300,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 25/02/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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