Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
Costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un grande magazzino ove si pratichi il sistema del cosiddetto "self service" evitando il pagamento alla cassa. Il momento consumativo del reato, in tal caso, é ravvisabile all'atto dell'apprensione della merce, che si realizza certamente quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma anche prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta, sì da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare; salvo che, in quest'ultima evenienza, l'avente diritto o persona da lui incaricata abbia sorvegliato tutte le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, ravvisandosi allora solo la fattispecie tentata. (Fattispecie nella quale l'agente aveva indossato la maglia sottratta, coprendola col proprio giubbotto, ed aveva altresì asportato il congegno per la segnalazione elettronica del furto).
Commentario • 1
- 1. Brevi note sul momento consumativo del furto in supermercatoMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2005, n. 44011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44011 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/09/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1876
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 002164/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL IO;
avverso la Sentenza del 04/05/2004 della Corte d'Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO
IO LL è stato ritenuto responsabile di due distinti episodi di furto, datati del 09/03/2002 e commessi in Roma in Via del Corso: il primo presso il negozio "Puma" ove egli sottrasse ed indossò una maglia (che così risultò coperta dal sovrastante giubbotto), comportamento per cui fu arrestato, ed un secondo, consistito nel prelievo presso il negozio "Cisalfa" ove fu sorpreso a detenere una felpa che non aveva pagato, indumento che egli riconsegnò agli inservienti (e per il quale fece corrispondere il prezzo da un'amica). Per questi fatti venne condannato alla pena della reclusione di quattro mesi, della multa di E. 300,00 oltre al pagamento delle spese processuali - riconosciutegli le attenuanti di cui gli art. 62 c.p., n. 4, e art. 6 c.p., prevalenti sulle aggravanti di violenza sulle cose (avendo egli staccato la targhetta antitaccheggio) ed uniti i fatti dal vincolo della continuazione - dal Tribunale di Roma con Sentenza dell'11/06/2002. La Corte d'Appello di Roma - adita in appello dal LL - confermava in data 04/05/2004 la sentenza di primo grado. Con ricorso tempestivo a questa Corte la difesa si doleva della decisione con motivi relativi soltanto all'episodio del furto presso "Cisalfa":
- per violazione della legge penale in relazione alla fattispecie di furto ed all'art. 625 c.p., n. 2 ed, ancora, per omessa motivazione che, pur richiamando nei punti essenziali la sentenza del tribunale non fornisce indicazione della presenza degli elementi costitutivi del reato;
indebitamente censurando di genericità le obiezioni difensive verso la decisione che aveva utilizzato illegittimamente il de relato del teste BI senza esaminare la fonte che aveva informato quest'ultimo;
- che aveva qualificato erroneamente il reato di furto come consumato, quando l'azione si era svolta nella sfera di vigilanza del titolare dei beni - che aveva omesso di giustificare il convincimento della sussistenza dell'elemento psicologico, nulla avendo indicato al proposito il primo giudice.
IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo si duole della inosservanza della norma penale e della omessa motivazione della sentenza d'Appello, nella parte in cui esprime il convincimento di reità sulla commissione di un furto aggravato, non avendo dato contezza degli elementi costitutivi del reato. Sicuramente la motivazione della sentenza di secondo grado è stringata, purtuttavia essa facendo riferimento al contenuto della decisione dei primi giudici, riceve un'integrazione tale da escludere l'assenza di esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto;
le ragioni richiamate dal difensore pretendono una rilettura dei profili del fatto, che - per il vero - emerge abbastanza chiaro dai testi delle decisioni dei giudici di merito, eppertanto una operazione inammissibile in sede di giudizio di legittimità; ne' la doglianza relativa al malgoverno della prova costituita dalle dichiarazioni di tal BI, persona che segnalò la condotta furtiva, appare suscettibile di interesse: la qualificazione di prova "de relato" di cui il predetto sarebbe portatore (non avendo direttamente osservato l'azione, ma essendo stato da terzi ragguagliato sulle mosse del LL), invero, si scolora del tutto ove si consideri che la prova decisiva a carico del prevenuto fu il rinvenimento nelle mani del prevenuto della felpa non pagata ed a cui era stata asportata la targhetta antitaccheggio;
d'altra parte non va trascurato che l'imputato era confesso (come ricordato dai giudici di merito) e che gli stessi motivi di appello (pag. 3) riportano le sue dichiarazioni circa l'asportazione della barretta dalla felpa (alla domanda se la placca l'avesse staccato lui stesso, rispose "...della felpa sì, mentre la maglietta no").
Il secondo motivo censura la qualificazione giuridica del fatto non avendo il LL ancora oltrepassato la barriera della cassa. Ma anche questa doglianza risulta priva di interesse nel momento in cui egli aveva già assicurato la refurtiva, sottraendola alla vigilanza dei titolari (l'accertamento della sua condotta fu casuale) avendola anche privata dei un mezzo di allerta per la segnalazione del furto ai responsabili delle casse. Non sfugge, come osservato dai giudici di merito, che l'azione fu attuata al di fuori dell'osservazione dei preposti al controllo, essendo stata rilevata casualmente da alcuni carabinieri presenti. In sostanza, il sistema di vigilanza era stato eluso, nelle modalità commissive del furto. Pertanto, si realizzò la completa sottrazione del bene al proprietario prima della soglia costituita dalle casse per il pagamento.
In calce al secondo motivo la difesa lamenta la carenza di motivazione anche sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo. Ma la condotta dianzi descritta e valutata dai giudici di merito non impone soverchia qualificazione di volontarietà dell'azione compiuta dal LL, non avendo, del resto, prospettato la difesa quale altra ipotesi alternativa potesse esservi su una consapevole sottrazione del bene altrui, ormai distolto dal patrimonio del venditore con l'asportazione della targhetta (azione che non è presumibilmente finalizzata al furto, ma dimostrativa dello stesso, salvo ipotizzare una colposa manovra di danneggiamento, alla quale il prevenuto non ha mai alluso). Del resto la censura non è presente nei motivi di appello che si riferiscono ad una motivazione che richiama in buona parte la decisione del Tribunale.
Per le ragioni dianzi esposte i motivi non sono fondati. Il ricorso deve essere rigettato ed il LL condannato alle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005