Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2005, n. 44011
CASS
Sentenza 28 settembre 2005

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Costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un grande magazzino ove si pratichi il sistema del cosiddetto "self service" evitando il pagamento alla cassa. Il momento consumativo del reato, in tal caso, é ravvisabile all'atto dell'apprensione della merce, che si realizza certamente quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma anche prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta, sì da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare; salvo che, in quest'ultima evenienza, l'avente diritto o persona da lui incaricata abbia sorvegliato tutte le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, ravvisandosi allora solo la fattispecie tentata. (Fattispecie nella quale l'agente aveva indossato la maglia sottratta, coprendola col proprio giubbotto, ed aveva altresì asportato il congegno per la segnalazione elettronica del furto).

Commentario1

  • 1Brevi note sul momento consumativo del furto in supermercato
    Maria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2005, n. 44011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44011
Data del deposito : 28 settembre 2005

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