Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 17009/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17009/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 18 febbraio 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DI MASO CORRADO, c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti
- PARTE ATTRICE
E
c.f.: in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to Controparte_1 P.IVA_1
presso la sede dell'ente unitamente all'Avv. DI NARDO CORRADO, c.f.:
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._3
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La IG. , con atto di citazione in opposizione, ha impugnato la Parte_1
disposizione dirigenziale n.628 del 15 maggio 2023 a mezzo della quale il CP_1
rigettava la richiesta di subentro avanzata dall'odierna attrice nell'assegnazione
[...]
dell'immobile di edilizia residenziale pubblica, di proprietà del sito in Controparte_1
alla Via delle Metamorfosi n. 188, Sc. 0E, p. 01, int. 1 – B.U. 11P2010E0101 e CP_1
contestuale diffida al rilascio dell'alloggio.
Il provvedimento in questione è stato notificato in risposta all'istanza
PG/2023/176262 del 1 marzo 2023, indirizzata al Controparte_1
In fatto, l'attrice ha dedotto che:
- l'alloggio veniva originariamente assegnato dal al IG. Controparte_1 Pt_2
;
[...]
- tale sistemazione veniva condivisa dall'assegnatario con la IG.ra Parte_1
, odierna attrice, e con il marito di quest'ultima, il IG. ;
[...] Parte_3
- a seguito della morte del IG. , avvenuta in data 18 ottobre 2022, la IG.ra Pt_2
e suo marito continuavano a vivere nella stessa unità immobiliare;
Parte_1
- la IG.ra in più occasioni chiedeva di vedersi intestati i bollettini per il Parte_1
pagamento del canone locatizio;
- in ultima istanza, la IG.ra faceva richiesta di subentro Parte_1
nell'assegnazione dell'immobile, richiesta che veniva rigettata come evidenziato in premessa.
- 2 - Secondo parte attrice, infatti, l'atto con il quale il Comune di ha intimato gli CP_1
occupanti dell'immobile ad abbandonare quest'ultimo causerebbe in capo alla IG.ra e a suo marito un gravissimo pregiudizio, date le precarie condizioni Parte_1
economiche in cui versano. Si tratterebbe, cioè, di una condotta non in linea con lo spirito che anima la legge regionale n. 18/1997 in materia di edilizia residenziale pubblica.
Parte attrice, inoltre, asserisce di essere titolare del diritto alla permanenza nell'alloggio, dato il suo status di convivente dell'assegnatario.
Ricostruita in fatto la vicenda, l'attrice ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della diffida a lasciare l'immobile; l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, previo accertamento dell'illegittimità della diffida medesima;
il riconoscimento del diritto dell'attrice a subentrare nella conduzione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del sito in Controparte_1
lla Via delle Metamorfosi n. 188, Sc. 0E, p. 01, int. 1. CP_1
Il si è costituito in giudizio contestando quanto affermato dalla Controparte_1
controparte.
In via preliminare, il ha ritenuto, in relazione all'istanza di sospensione CP_1
dell'efficacia esecutiva ed alla qualificazione del giudizio quale opposizione all'esecuzione, carente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e ha chiesto per l'effetto la declaratoria di inammissibilità della stessa, atteso che l'atto impugnato costituiva una mera diffida al rilascio cui, eventualmente e in caso di inottemperanza, avrebbe fatto seguito un'ordinanza di sgombero, atto costituente esercizio del potere di autotutela esecutiva.
Nel merito, l'amministrazione convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda volta al riconoscimento del diritto alla permanenza nell'immobile di proprietà del
Comune.
- 3 - A fondamento della stessa domanda, a detta dell'ente convenuto, parte attrice asseriva una serie di circostanze che non venivano provate e che, anche qualora lo fossero state, non sarebbero state rilevanti, cioè l'avere relazioni di parentela con l'originario assegnatario e l'aver convissuto con quest'ultimo nell'alloggio popolare.
Inoltre, ha richiamato le risultanze dei servizi anagrafici del Comune da cui era emerso che l'attrice era residente in [...], Lotto P2, Is. 4.
In conclusione, il ha chiesto accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'avversa azione, ove intesa quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. attesa la natura dell'atto impugnato;
nel merito, per il rigetto dell'avversa azione tesa all'accertamento del diritto al subentro nel godimento dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica indicato in premessa poiché inammissibile, infondata, non provata e, per l'effetto, per la conferma della legittimità dell'azione amministrativa.
All'udienza del 21 febbraio 2024, la causa veniva rinviata al 13 giugno 2024 e, successivamente, all'udienza del 13 febbraio 2025, data nella quale questo Giudice ha riservato la causa in decisione
*****
In prima battuta occorre esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta in relazione all'assenza dell'interesse ad agire in capo all'attrice.
La posizione dell'occupante che si oppone al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio, assume la consistenza di diritto soggettivo.
Esso consiste in un diritto a resistere contro un'attività esecutiva illegittimamente realizzata da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo o agli atti esecutivi
- 4 - in base ad esso compiuti (Trib. Napoli, Sez. V, 13 gennaio 2025, n. 305 – rel.
). CP_2
Ebbene, oggetto del giudizio instaurato con l'atto di citazione non è la determina dirigenziale in sé, priva di efficacia direttamente lesiva e comunque suscettibile di essere disapplicato, ma il rapporto ad esso sottostante e, in particolare, tra chi si professa titolare del diritto a vedersi assegnato l'immobile e l'ente proprietario.
Atteso che l'eventuale sussistenza di tale diritto sterilizzerebbe l'efficacia di qualsiasi atto preordinato allo sgombero coatto dell'immobile, ivi incluso l'atto amministrativo oggetto dell'odierna opposizione, si ritiene sussistere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo alla IG.ra , laddove diretto a vedere accertato il Parte_1
proprio diritto al subingresso nell'assegnazione dell'immobile occupato.
Questa, infatti, opponendosi alla determina dirigenziale ed ottenendone eventualmente la caducazione, impedirebbe il formarsi di un titolo esecutivo, così come previsto dall'art. 30 del Regolamento Regionale n. 11 pubblicato sul B.U.R.C. del
28 ottobre 2019 e, al contempo, si vedrebbe riconosciuto il diritto al subentro nell'immobile.
Appurato che sussiste l'interesse ad agire in capo all'attrice, occorre esaminare nel merito la domanda da questa proposta.
La domanda deve ritenersi infondata per i motivi che seguono.
Il giudizio instaurato davanti al Tribunale ha ad oggetto l'accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione dell'immobile di in capo alla IG.ra . Parte_1
A sostegno della domanda, la IG.ra asserisce di essere imparentata con il Parte_1
precedente assegnatario, deceduto nel 2022, e di aver convissuto assieme a quest'ultimo e al di lei marito nell'immobile sopra identificato.
L'attrice, inoltre, fa appello allo spirito della legge regionale in materia di edilizia pubblica, la quale mira ad assicurare un'abitazione proprio alle persone che vivono una
- 5 - condizione di disagio economico. In tal senso, la parte produce la dichiarazione ISEE del marito di lei, dalla quale è possibile evincere la sussistenza delle condizioni legittimanti l'assegnazione di un alloggio popolare.
Ebbene, le circostanze allegate dalla IG.ra non rappresentano dei fatti Parte_1
idonei a far sorgere un diritto al subentro nell'immobile in Via delle Metamorfosi e di proprietà del Comune di CP_1
Le allegazioni in fatto sulle quali l'attrice fonda la propria azione sono assolutamente irrilevanti rispetto ai presupposti normativi essenziali al fine di ottenere l'assegnazione e/o il subentro nel godimento di alloggio atto a soddisfare eIGenze di edilizia residenziale pubblica.
La disciplina del subentro nel godimento dell'alloggio popolare è disciplinata dall'art. 19, comma 6, del regolamento della Regione Campania n. 11/2019, il quale dispone testualmente “la coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti”.
Tale circostanza non è stata in alcun modo provata da parte dell'attrice, né in sede endoprocedimentale, né in sede giurisdizionale. La stessa , peraltro, non ha Parte_1
fornito alcuna spiegazione in ordine alle controdeduzioni di parte convenuta, la quale ha evidenziato che l'attrice risulta essere residente in altra abitazione, peraltro sempre appartenente al patrimonio del Comune di in quanto rientrante nei programmi CP_1
di edilizia pubblica residenziale.
Non rinvenendosi ulteriori elementi a sostegno della pretesa attorea, occorre rigettare nel merito la domanda della IG.ra in quanto non risultano in alcun Parte_1
modo provate le circostanze atte a costituire il diritto soggettivo al subentro
- 6 - nell'alloggio di Via delle Metamorfosi così come descritte dall'art. 19, comma 6, del regolamento della Regione già richiamato.
Pienamente legittima appare, pertanto, la richiesta di immediato rilascio dell'immobile occupato sine titulo.
Le spese del giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014 (come modificato dal decreto ministeriale n. 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'atto di citazione in opposizione avverso la disposizione dirigenziale n.628 del 15 maggio 2023 e le domande proposte nell'atto di citazione;
2) condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 per onorari, oltre a rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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