Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
La nomina ad esperto per la relazione giurata di stima del patrimonio sociale, in caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, ai sensi degli artt.2498 e 2343 cod. civ., configura una ipotesi di ufficio pubblico, previsto nell'interesse generale al corretto esercizio del diritto d'impresa ed in quello particolare dei creditori sociali e dei soci futuri, ha ad oggetto l'attività di stima di un patrimonio sociale, la quale non è attività negoziale, propria invece del rapporto di mandato e delle ipotesi di rappresentanza legale, e si fonda su una designazione operata "ad persona". Ciò preclude all'esperto designato di nominare, a sua volta, altro professionista per l'utile svolgimento dell'incarico, vale a dire di delegare ad altri le attribuzioni conferite, senza l'autorizzazione dell'autorità conferente, al pari di quanto previsto dall'art. 7 della legge 8 luglio 1980, n. 319, per l'ufficio, anch'esso pubblico, di consulente tecnico d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2003, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. FIORE F. Paolo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FREDIANI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AB AV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUÈ BORSI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA AB, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO MASSACCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/00 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 18/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato FREDIANI MARCELLO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENNICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 10 aprile 1996, TE AR proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 6 febbraio 1996, con cui gli era stato ingiunto dal Pretore di Cagliari di pagare a GA AS la somma di lire 38.013.653 per prestazioni professionali.
Sosteneva il AR di nulla dovere siccome le prestazioni professionali erano state svolte dal AS su suo incarico, ma nell'ambito ed in ragione della relazione giurata di stima del patrimonio sociale, che, ai sensi degli artt. 2498 e 2343 c.c., il presidente del Tribunale aveva affidato ad esso AR per la prevista trasformazione della società Alpi Immobiliare da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata. GA AS si costituiva e resisteva alla opposizione, assumendo di avere ricevuto l'incarico dal AR e di non aver intrattenuto alcun rapporto con la società Alpi Immobiliare. Con sentenza del 27 maggio/8 giugno 1998, il Pretore di Cagliari rigettava l'opposizione.
TE AR interponeva gravame, cui resisteva il AS. Con sentenza del 2 novembre 1999/18 gennaio 2000, il Tribunale di Cagliari rigettava il gravame. In esito alla valutazione del materiale probatorio e, in particolare, della lettera 19 ottobre 1994 di conferimento dell'incarico dal AR al AS, il Tribunale esponeva che il rapporto d'opera professionale in oggetto era sorto unicamente tra i predetti, all'infuori di qualsivoglia rappresentanza (volontaria o legale) della società Alpi Immobiliare o di sua ratifica, nell'ambito della relazione giurata di stima del patrimonio di tale società, che, ai sensi degli artt. 2498 e 2343 c.c., il presidente del Tribunale aveva affidato al AR, quale esperto.
In tale contesto, argomentava l'irrilevanza della prova testimoniale dedotta, sottolineando come l'eventuale utilizzazione delle prestazioni professionali del AS da parte della società Alpi Immobiliare "comunque non implicherebbe ratifica implicita ma unicamente attività rilevante ai fini di valutare se vi sia stata utile gestione di interessi altrui, tema estraneo al presente giudizio (ove non è presente la Alpi Immobiliare), non essendo stato neppure prospettato dalle parti".
Per la cassazione di tale sentenza, TE AR ha proposto ricorso in forza di otto motivi.
GA AS ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e principi in materia di rappresentanza, mandato e lavoro autonomo - artt. 1388, 1392, 1399, 1708, 1709, 1711, 1712, 1716, 1717, 2222, 2225, 2232, 2233, 2343 c.c. - violazione dei principi sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c.) - omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su elementi decisivi", il ricorrente si duole che il Tribunale a quo abbia ritenuto la mancanza di rapporti negoziali tra il AS e la società Alpi Immobiliare, quando, invece, per sua stessa natura ed oggetto, l'attività di stima del patrimonio di quella società, cui era stato designato dal presidente del Tribunale, quale esperto, consentiva ad esso ricorrente la nomina di altro professionista per l'utile svolgimento dell'incarico, con imputazione della nomina in capo alla società.
Con il secondo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 2343 c.c. - omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su elementi decisivi", il ricorrente muove doglianza analoga a quella innanzi svolta, in via subordinata e sotto il più specifico profilo che la nomina ad esperto, per la stima del patrimonio di società in trasformazione, da società di persone a società di capitali, delineerebbe un caso di rappresentanza legale.
Con il terzo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto - artt. 1717 e 2232 c.c. - omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su elementi decisivi", il ricorrente muove doglianza analoga alle precedenti, in particolare sotto il profilo che il Tribunale a quo avrebbe errato nel ritenerlo obbligato a pagare al AS l'attività prestata quale sostituto o ausiliario di esso ricorrente.
Sia la sostituzione che l'utilizzo di ausiliari o collaboratori, sostiene il ricorrente, presuppongono la direzione e la responsabilità dell'attività da parte del professionista incaricato ovvero la fungibilità dell'attività del sostituito con quella del sostituto, il che è da escludere nel caso di specie. Del resto, precisa il ricorrente, qualora l'attività del sostituto sia stata utile, nell'interesse del mandante, come nella specie, quest'ultimo non può disconoscerne l'opera ed è tenuto a remunerarlo.
Con il quarto motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e principi in materia di rappresentanza, mandato e lavoro autonomo - artt. 1388, 1392, 1393, 1398, 1399, 1708, 1709, 1711, 1712, 1716, 1717 c. - omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su elementi decisivi", il ricorrente sostiene che, nella specie, vi sarebbe stata "comunque" un'attività di ratifica da parte della società Alpi Immobiliare, costantemente informata dello svolgimento della attività del AS e della sua necessità per la stima del patrimonio sociale.
Accedendo alla ricostruzione resa dal Tribunale, sottolinea poi il ricorrente, il AS non avrebbe potuto svolgere che un'azione di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale, non già quella esercitata di adempimento, posto che il contratto (di prestazione d'opera professionale) era inefficace "nei confronti della Alpi Immobiliare e mai stipulato dal AR in proprio". Con il quinto motivo, rubricato "omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su elementi decisivi", il ricorrente si duole che il Tribunale a quo, omettendo di considerare l'intero complesso delle risultanze processuali e con argomentazioni contraddittorie, abbia ritenuto sorto il rapporto di prestazione d'opera professionale in oggetto esclusivamente tra esso ricorrente ed il AS.
Con il sesto motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 2032 c.c. - omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su elementi decisivi", il ricorrente si duole che il Tribunale a quo abbia omesso di considerare che "se il contraente stipula un negozio credendo di gestire un affare altrui, se non ricorre un caso di rappresentanza, si configura un caso di gestione di affare altrui, con la conseguenza che la ratifica dell'interessato produce gli effetti che sarebbero derivati da un mandato (art. 2032 c.c.)". Con il settimo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto - artt. 184, 352, 356 c.p.c. - omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su elementi decisivi", il ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale, dedotta in primo grado e riproposta in sede di gravame.
Con l'ottavo motivo, infine, rubricato "omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su elementi decisivi", il ricorrente si duole che il Tribunale a quo abbia ritenuto la mancanza di contestazioni sul quantum del credito vantato dal AS, nonostante l'atto d'appello riproponesse le conclusioni formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove si contrastava quel credito anche nella misura.
Nessuno dei motivi esposti può essere accolto.
Ed invero, i primi cinque motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Sono inammissibili, appunto, laddove suppongono uno svolgimento del rapporto d'opera professionale in oggetto, difforme da quello accertato dal giudice del merito, attraverso una diversa valutazione dei materiali probatori, così risolvendosi, al di là della formale prospettazione come violazione o falsa applicazione di norme e vizi di motivazione, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia. Sono infondati, invece, laddove suppongono, in difformità di quanto mostra di ritenere il giudice del merito, che la disciplina di nomina ad esperto per la relazione giurata di stima del patrimonio sociale, nell'ipotesi di trasformazione di una società da società di persone a società di capitali, ai sensi degli artt. 2948 e 2343 c.c., raffiguri per l'esperto designato dal presidente del Tribunale
la facoltà di nominare, a sua volta, altro professionista, per l'utile svolgimento dell'incarico, ovvero configuri un rapporto di mandato (con o senza rappresentanza) o un'ipotesi di rappresentanza legale tra tale esperto e la società trasformanda.
Le disposizioni, di cui ai citati articoli, sono palesemente prive, in effetti, di una raffigurazione e di una configurazione siffatte, che, per altro, si presentano contrarie alla stessa natura ed oggetto dell'ufficio di esperto per la relazione giurata di stima del patrimonio sociale in ipotesi di trasformazione di una società di persone in società di capitali.
L'ufficio è pubblico e la designazione è operata ad personam, il che preclude, obiettivamente, la delegabilità ad altri delle attribuzioni conferite, senza l'autorizzazione dell'autorità conferente, al pari di quanto previsto dall'art. 7 della legge 8 luglio 1980, n. 319, per l'ufficio - anch'esso pubblico - di consulente tecnico d'ufficio (su quest'ultimo punto v. Cass. n. 9767/95). L'ufficio è previsto nell'interesse generale al corretto esercizio d'impresa e nell'interesse particolare dei creditori sociali e dei soci futuri (su quest'ultimo punto v. Cass. n. 1240/00) ed ha ad oggetto l'attività di stima di un patrimonio sociale, che, palesemente, non è attività negoziale, invece propria del rapporto di mandato (con o senza rappresentanza) e delle ipotesi di rappresentanza legale.
I primi cinque motivi di ricorso, dunque, non meritano accoglimento. Parimenti, inaccoglibile è il sesto motivo, per quanto involge una questione nuova, come tale non consentita in sede di legittimità, quella della gestione di affari altrui, appunto, che non risulta essere stata proposta in sede di gravame, secondo il conforme e non censurato rilievo della sentenza impugnata, laddove si precisa che un tal tipo di gestione è "tema estraneo al presente giudizio (ove non è presente la Alpi Immobiliare), non essendo stato neppure prospettato dalle parti".
Il settimo motivo, poi, relativo alla mancata ammissione di prova testimoniale, è inammissibile, non essendo stato precisato dal ricorrente il contenuto di tale mezzo istruttorie così da restarne preclusa la dovuta verifica di decisività, che, per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, va effettuata sulla base di quanto dedotto in tale atto, senza possibilità di colmare eventuali lacune con indagini aliunde.
L'ottavo motivo, infine, manca di pregio. Esso motivo, infatti, appare caratterizzato da una inammissibile genericità, per quanto il prospettato errore di valutazione delle difese svolte, consistente nel ritenuto difetto di contestazioni sulla misura del compenso richiesto per le prestazioni professionali del AS, non è specificamente argomentato dal ricorrente.
Il ricorso, invero, pur affermandone l'esistenza, non indica quali contestazioni fossero state sollevate, nel giudizio di primo grado, con riguardo alla misura del credito vantato dal AS e riconosciuto dal primo giudice, e neppure prospetta che quelle contestazioni siano state poi oggetto di specifico motivo d'appello, veicolo necessario - questo - per devolvere al giudice del gravame anche la questione sul quantum di quel credito.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidate in euro 125,00 oltre euro 1.200,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2003