Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2003, n. 1227
CASS
Sentenza 28 gennaio 2003

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Franco Pontorieri, con la partecipazione di altri magistrati. Le parti in causa erano un ricorrente, che contestava la legittimità di un decreto ingiuntivo, e un controricorrente, che sosteneva la validità del credito vantato per prestazioni professionali. Il ricorrente sosteneva che le prestazioni erano state svolte nell'ambito di un incarico conferito dalla società Alpi Immobiliare, e che quindi non era tenuto a pagare il controricorrente. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la natura del rapporto tra il ricorrente e il controricorrente, la possibilità di rappresentanza legale e la validità della prestazione d'opera.

La Corte ha rigettato il ricorso, argomentando che il Tribunale di Cagliari aveva correttamente accertato che il rapporto d'opera professionale era sorto esclusivamente tra il ricorrente e il controricorrente, senza alcuna rappresentanza della società. La Corte ha evidenziato che l'incarico di esperto per la stima del patrimonio sociale non consente la delegabilità delle attribuzioni conferite, e che le norme citate dal ricorrente non supportano la sua tesi. Inoltre, ha ritenuto inammissibili e infondati i motivi di ricorso, sottolineando che il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza di contestazioni valide riguardo al credito. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali.

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Massime1

La nomina ad esperto per la relazione giurata di stima del patrimonio sociale, in caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, ai sensi degli artt.2498 e 2343 cod. civ., configura una ipotesi di ufficio pubblico, previsto nell'interesse generale al corretto esercizio del diritto d'impresa ed in quello particolare dei creditori sociali e dei soci futuri, ha ad oggetto l'attività di stima di un patrimonio sociale, la quale non è attività negoziale, propria invece del rapporto di mandato e delle ipotesi di rappresentanza legale, e si fonda su una designazione operata "ad persona". Ciò preclude all'esperto designato di nominare, a sua volta, altro professionista per l'utile svolgimento dell'incarico, vale a dire di delegare ad altri le attribuzioni conferite, senza l'autorizzazione dell'autorità conferente, al pari di quanto previsto dall'art. 7 della legge 8 luglio 1980, n. 319, per l'ufficio, anch'esso pubblico, di consulente tecnico d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2003, n. 1227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1227
    Data del deposito : 28 gennaio 2003

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