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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1138/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP EB, AT
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1838/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11344/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 12/07/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890782052761979 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7432/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, Ricorrente_1, impugna la sentenza n. 11344/27/24 del 17 luglio 2024, depositata il 12 luglio 2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso preavviso di fermo amministrativo n. 202374051890782052761979, relativo all'omesso versamento dell'importo di € 820,78 a titolo di TARI per l'annualità 2014.
L'Appellante, censura la sentenza impugnata deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, atteso l'invio della CAN ad un erroneo indirizzo
Si è costituita l'appellata Municipia SpA che ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza .
Nella seduta del 3 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che si passano ad esporre.
È appena il caso di ricordare che in materia di riscossione delle imposte l'omissione o il mancato perfezionamento della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, intimazione di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Nel giudizio di primo grado il contribuente aveva dedotto l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Come insegnato dalla Suprema Corte -cfr. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di
Cass., Sez U., 5791/2008- è senz'altro consentito al contribuente impugnare un'ingiunzione di pagamento al fine di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, anche senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo, invero, alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Il thema decidendum, coerentemente alla scelta compiuta dalla contribuente, ed al motivo d'impugnazione, attiene, dunque, esclusivamente alla verifica della sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di verificare la correttezza della pronuncia impugnata, censurata sul punto dall'appellante, nella quale, il primo Giudice, non ritenendo viziato il procedimento notificatorio dell'atto presupposto, ha escluso la nullità dell'atto consequenziale.
Controversa tra le parti e la notifica dell'intimazione di pagamento presupposta all'atto impugnato.
Sul punto, vale precisare che è pacifico ed incontestato che l'ingiunzione di pagamento n.
202074051240331815057969, quale atto presupposto al provvedimento odiernamente impugnato, è stata notificata in data 27.10.2021 a persona che dalla relata di notifica risultava autorizzata a ricevere l'atto, diversa dal destinatario, e che il notificatore ha, quindi, ex art.139 c.p.c. inviato la CAN;
neppure è contestato che dal 10 dicembre 2021 la contribuente aveva cambiato residenza e che la CAN, solo in data 25.3.2022, era stata notificata presso il precedente indirizzo. Va del pari evidenziato che alcuna questione è stata sollevata circa l'opponibilità all'Amministrazione finanziaria del nuovo indirizzo del contribuente, né sul notevole lasso temporale – 132 giorni - intercorrente tra la spedizione del plico e quella della CAN.
Come noto ogni cittadino di dichiarare la nuova residenza all'anagrafe del Comune di dimora entro 20 giorni dal trasferimento (art. 13, co. 1, DPR 223/1989); a ciò si collega l'obbligo, in ambito fiscale, di mantenere aggiornato il domicilio fiscale.
In base all'art. 58 del DPR 600/1973, per le persone fisiche il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica (salvo elezione di domicilio speciale).
Il contribuente ha l'onere di indicare il proprio domicilio fiscale nelle dichiarazioni dei redditi e di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione.
Questo onere preventivo serve a consentire all'ente impositore di notificare correttamente gli atti.
Quando il contribuente adempie e aggiorna l'anagrafe, quindi, la legge prevede un intervallo di ultrattività del vecchio indirizzo ai fini notificatori.
Ciò significa che il nuovo indirizzo non diventa immediatamente efficace per le notifiche fiscali dal giorno della variazione, ma solo dopo un certo periodo.
Questa finestra temporale serve a tutelare l'Amministrazione finanziaria, dandole il tempo di venire a conoscenza del cambiamento ed evitare che notifiche già avviate vadano a vuoto.
Se il contribuente trasferisce la residenza in un altro Comune (cioè cambia il domicilio fiscale comunale),
l'art. 58, ultimo comma, DPR 600/1973 stabilisce che “le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”. Dunque il vecchio domicilio fiscale rimane valido per 60 giorni dopo la data del cambio anagrafico. Durante questi 60 giorni,
l'Amministrazione può notificare al vecchio indirizzo senza incorrere in irregolarità.
Se il contribuente cambia indirizzo all'interno dello stesso Comune (quindi il domicilio fiscale comunale non cambia), si applica l'art. 60, comma 3, DPR 600/1973, a sua volta modificato dalla Corte Costituzionale
n.360/2003. Tale norma prevede che “le variazioni dell'indirizzo (nell'ambito dello stesso comune) hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica”. In sostanza, se ci si sposta solo di via o numero civico ma restando nello stesso Comune, il vecchio indirizzo è ancora utilizzabile per 30 giorni dopo la registrazione del cambio.
In entrambi i casi, prima dello scadere di questi termini (30 o 60 giorni), il nuovo indirizzo non è ancora opponibile all'ente impositore. L'Ufficio può quindi fare affidamento sul vecchio domicilio fiscale noto, senza che ciò infici la notifica. Dopo tali termini, invece, la variazione diventa efficace: l'Amministrazione è tenuta a notificare al nuovo indirizzo e non può più valersi del domicilio precedente, pena la nullità della notifica.
Tanto premesso, nel caso in esame, dunque, la notifica dell'atto presupposto non si è perfezionata di talché consegue l'accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, accolte le domande originarie proposte dalla contribuente, va annullato l'atto impugnato e dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il credito erariale.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso. condanna la Società resistente al pagamento del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 290,00 per il primo grado ed euro 390,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP EB, AT
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1838/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11344/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 12/07/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890782052761979 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7432/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, Ricorrente_1, impugna la sentenza n. 11344/27/24 del 17 luglio 2024, depositata il 12 luglio 2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso preavviso di fermo amministrativo n. 202374051890782052761979, relativo all'omesso versamento dell'importo di € 820,78 a titolo di TARI per l'annualità 2014.
L'Appellante, censura la sentenza impugnata deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, atteso l'invio della CAN ad un erroneo indirizzo
Si è costituita l'appellata Municipia SpA che ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza .
Nella seduta del 3 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che si passano ad esporre.
È appena il caso di ricordare che in materia di riscossione delle imposte l'omissione o il mancato perfezionamento della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, intimazione di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Nel giudizio di primo grado il contribuente aveva dedotto l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Come insegnato dalla Suprema Corte -cfr. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di
Cass., Sez U., 5791/2008- è senz'altro consentito al contribuente impugnare un'ingiunzione di pagamento al fine di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, anche senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo, invero, alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Il thema decidendum, coerentemente alla scelta compiuta dalla contribuente, ed al motivo d'impugnazione, attiene, dunque, esclusivamente alla verifica della sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di verificare la correttezza della pronuncia impugnata, censurata sul punto dall'appellante, nella quale, il primo Giudice, non ritenendo viziato il procedimento notificatorio dell'atto presupposto, ha escluso la nullità dell'atto consequenziale.
Controversa tra le parti e la notifica dell'intimazione di pagamento presupposta all'atto impugnato.
Sul punto, vale precisare che è pacifico ed incontestato che l'ingiunzione di pagamento n.
202074051240331815057969, quale atto presupposto al provvedimento odiernamente impugnato, è stata notificata in data 27.10.2021 a persona che dalla relata di notifica risultava autorizzata a ricevere l'atto, diversa dal destinatario, e che il notificatore ha, quindi, ex art.139 c.p.c. inviato la CAN;
neppure è contestato che dal 10 dicembre 2021 la contribuente aveva cambiato residenza e che la CAN, solo in data 25.3.2022, era stata notificata presso il precedente indirizzo. Va del pari evidenziato che alcuna questione è stata sollevata circa l'opponibilità all'Amministrazione finanziaria del nuovo indirizzo del contribuente, né sul notevole lasso temporale – 132 giorni - intercorrente tra la spedizione del plico e quella della CAN.
Come noto ogni cittadino di dichiarare la nuova residenza all'anagrafe del Comune di dimora entro 20 giorni dal trasferimento (art. 13, co. 1, DPR 223/1989); a ciò si collega l'obbligo, in ambito fiscale, di mantenere aggiornato il domicilio fiscale.
In base all'art. 58 del DPR 600/1973, per le persone fisiche il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica (salvo elezione di domicilio speciale).
Il contribuente ha l'onere di indicare il proprio domicilio fiscale nelle dichiarazioni dei redditi e di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione.
Questo onere preventivo serve a consentire all'ente impositore di notificare correttamente gli atti.
Quando il contribuente adempie e aggiorna l'anagrafe, quindi, la legge prevede un intervallo di ultrattività del vecchio indirizzo ai fini notificatori.
Ciò significa che il nuovo indirizzo non diventa immediatamente efficace per le notifiche fiscali dal giorno della variazione, ma solo dopo un certo periodo.
Questa finestra temporale serve a tutelare l'Amministrazione finanziaria, dandole il tempo di venire a conoscenza del cambiamento ed evitare che notifiche già avviate vadano a vuoto.
Se il contribuente trasferisce la residenza in un altro Comune (cioè cambia il domicilio fiscale comunale),
l'art. 58, ultimo comma, DPR 600/1973 stabilisce che “le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”. Dunque il vecchio domicilio fiscale rimane valido per 60 giorni dopo la data del cambio anagrafico. Durante questi 60 giorni,
l'Amministrazione può notificare al vecchio indirizzo senza incorrere in irregolarità.
Se il contribuente cambia indirizzo all'interno dello stesso Comune (quindi il domicilio fiscale comunale non cambia), si applica l'art. 60, comma 3, DPR 600/1973, a sua volta modificato dalla Corte Costituzionale
n.360/2003. Tale norma prevede che “le variazioni dell'indirizzo (nell'ambito dello stesso comune) hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica”. In sostanza, se ci si sposta solo di via o numero civico ma restando nello stesso Comune, il vecchio indirizzo è ancora utilizzabile per 30 giorni dopo la registrazione del cambio.
In entrambi i casi, prima dello scadere di questi termini (30 o 60 giorni), il nuovo indirizzo non è ancora opponibile all'ente impositore. L'Ufficio può quindi fare affidamento sul vecchio domicilio fiscale noto, senza che ciò infici la notifica. Dopo tali termini, invece, la variazione diventa efficace: l'Amministrazione è tenuta a notificare al nuovo indirizzo e non può più valersi del domicilio precedente, pena la nullità della notifica.
Tanto premesso, nel caso in esame, dunque, la notifica dell'atto presupposto non si è perfezionata di talché consegue l'accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, accolte le domande originarie proposte dalla contribuente, va annullato l'atto impugnato e dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il credito erariale.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso. condanna la Società resistente al pagamento del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 290,00 per il primo grado ed euro 390,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario