Art. 2.
Nei confronti del personale straordinario gia' appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto negli appositi quadri speciali di cui al precedente articolo 1, il trattamento economico a titolo di stipendio e' fissato, con effetto dal 1 luglio 1956, nella misura di cui all'annessa tabella.
Al personale indicato nel presente articolo, sono estese le norme contenute negli articoli 1, terzo e quinto comma, 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .
Nei confronti del personale straordinario gia' appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto negli appositi quadri speciali di cui al precedente articolo 1, il trattamento economico a titolo di stipendio e' fissato, con effetto dal 1 luglio 1956, nella misura di cui all'annessa tabella.
Al personale indicato nel presente articolo, sono estese le norme contenute negli articoli 1, terzo e quinto comma, 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .