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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAGRINI ALUNNO SILVIO, Presidente e Relatore
LELLO MASSIMO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 820/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_resistente1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 1
e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300353521 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300353521 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300353521 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300353521 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20111772501493843 TARSU/TIA 2009 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20111772507070091 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20121772506309687 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20131772513671508 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO DELLA DOMANDA,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
. (820 del 2024).
La società Consorzio_1 presentava ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di Livorno avverso l'intimazione di pagamento emessa da Resistente_1, notificata il 7.4.2023, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 364.085,16, per Tariffa Igiene Ambientale e rifiuti solidi urbani relativi agli anni dal 2009 al 2012.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti sottesi e consequenziali, nonché la dichiarazione di intervenuta decadenza e di prescrizione delle pretese tributarie, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
La Corte di Giustizia di Lucca rigettava il ricorso.
Proponeva appello il Consorzio proponendo i seguenti motivi:
1. “sopravvenuta prescrizione dei crediti tributari azionati con l'intimazione impugnata sottesi alle ingiunzioni di pagamento n. 20111772501493843, 20111772507070091 e 20121772506309687 opposte”;
2. “nullità/inesistenza del processo di notifica riferita all'ingiunzione di pagamento n. 20131772513671508000, consegnata a persona diversa dal destinatario - Obbligo di prova circa l'invio e la ricezione della lettera informativa – Decadenza”;
3. “nullità/inesistenza del processo di notifica riferita all'intimazione di pagamento n. 30450000101, consegnata a persona diversa dal destinatario - Obbligo di prova circa l'invio e la ricezione della lettera informativa - Violazione dell'art. 145 c.p.c.”;
4. “sopravvenuta prescrizione dei crediti dei crediti tributari portati nell'ultima ingiunzione di pagamento n. 20131772513671508000, sottesa alla intimazione di pagamento impugnata e conseguentemente dei crediti tributari azionati con l'intimazione n. 202300353521 opposta”.
Si costituiva la Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare lo riteneva parzialmente inammissibile, poiché “diretto a contestare, per la prima volta, aspetti non controversi in primo grado e, comunque, in quanto diretto ad integrare o ampliare le allegazioni e contestazioni svolte in primo grado dal ricorrente. Nel giudizio di prime cure, Resistente_1 ha immediatamente eccepito che gli atti di intimazione ricevuti dal contribuente nel 2016 e nel 2018, oltre ad avere efficacia interruttiva della prescrizione, costituivano atti del processo di riscossione esattoriale soggetti ad impugnazione, in mancanza della quale il credito doveva ritenersi consolidato fino alla data di notifica dell'atto non impugnato. Più precisamente, secondo la difesa del concessionario , dalla mancata impugnazione dell'atto di intimazione del 30.11.2018 derivava, la decadenza dalla eccepibilità dei motivi di invalidità degli atti presupposti e/o delle cause di estinzione del credito verificatesi fino a quel momento. Ebbene, in primo grado, controparte non ha mai contestato la difesa di Resistente_1 secondo cui la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il 30.11.2018 rendeva, fino a quella data, consolidato il credito, né ha mai rilevato che la prescrizione fosse maturata già prima della notifica di detto atto;
bensì si è limitata ad affermare la nullità delle notifiche degli atti presupposti e, dunque, della conseguente prescrizione del credito”.
All'esito dell'odierna udienza questa Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i seguenti motivi.
1. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione formulata dalla parte resistente di inammissibilità dei motivi di appello nella parte in cui introducono elementi nuovi della domanda, mai proposti in primo grado o comunque non presenti nel ricorso introduttivo innanzi al Giudice di primo grado.
In effetti – si osserva – la domanda iniziale contenente l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla Resistente_1 si fondava unicamente sulla mancata notifica degli atti presupposti alla notificazione di pagamento del 7.4.2023.
Successivamente al ricorso la Resistente_1 ha depositato documenti attestanti l'avvenuta notifica degli atti presupposti e cioè gli avvisi di intimazione relativi alla Tarsu\Tia degli anni 2009\20210\20211\2012 e le successive ingiunzioni di pagamento. Ebbene a fronte di detta documentazione il Consorzio avrebbe potuto proporre dei motivi aggiunti ex art. 24 della legge sul contenzioso tributario, sottoponendo, nel principio del contraddittorio, all'esame della Corte tutte le modifiche e integrazioni della domanda che a suo giudizio necessitavano (art. 24: “Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3”). Tutto questo non è però avvenuto sicché tutti i motivi nuovi formulati dalla parte successivamente al ricorso del primo grado sono inammissibili, poiché lo strumento della memoria nel processo tributario o dell'atto di appello consente alla parte solamente di contraddire le eccezioni e le tesi difensive di controparte, senza che sia possibile l'allegazione di nuovi documenti e\o la proposizione di motivi aggiunti. Ragion per cui il “thema probandum” risulta di fatto cristallizzato all'atto introduttivo del primo grado.
Ne consegue che tutti i motivi afferenti
- alla regolarità delle notifiche degli atti presupposti precedenti all'intimazione di pagamento notificata il
7.4.2023,
- all'impugnazione (o mancata impugnazione) di tali atti,
- alle conseguenze di tali mancate impugnazioni,
- agli effetti che tali atti non impugnati hanno prodotto sulla prescrizione del credito,
sono inammissibili.
2. Nel ricorso introduttivo innanzi al Giudice di prima istanza la parte ha posto a fondamento della prescrizione la ritenuta nullità della notifica dell'intimazione del 2018 e degli atti presupposti. La Corte di Giustizia ha correttamente rilevato l'infondatezza dell'eccezione relativa alla prescrizione, poiché detto termine di prescrizione era stato interrotto dall'intimazione.
L'appellante sostiene che l'intimazione del 2018 non era un atto impugnabile e che di conseguenza può nel presente giudizio eccepire l'eventuale decorso del termine di prescrizione nel periodo anteriore.
Ebbene questo motivo è palesemente inammissibile in quanto mai proposto in primo grado. L'unica questione controversa nel giudizio di primo grado era la validità della notifica degli atti (eccezioni peraltro formulate solo nelle memorie e non nell'atto introduttivo o con motivi aggiunti). Solo con l'appello la parte ha introdotto una nuova difesa, sostenendo che l'intimazione del 2018, atto a suo giudizio non impugnabile, non avesse efficacia interruttiva della prescrizione per essersi questa maturata prima della notifica.
Va pertanto rigettato l'appello rilevando che il credito non era prescritto, stante l'effetto interruttivo dell'intimazione del 2018, ritualmente notificata alla parte e non impugnata nei termini di legge.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 5.500,00 oltre rimborso forfetario.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAGRINI ALUNNO SILVIO, Presidente e Relatore
LELLO MASSIMO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 820/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_resistente1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 1
e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300353521 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300353521 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300353521 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300353521 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20111772501493843 TARSU/TIA 2009 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20111772507070091 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20121772506309687 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20131772513671508 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO DELLA DOMANDA,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
. (820 del 2024).
La società Consorzio_1 presentava ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di Livorno avverso l'intimazione di pagamento emessa da Resistente_1, notificata il 7.4.2023, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 364.085,16, per Tariffa Igiene Ambientale e rifiuti solidi urbani relativi agli anni dal 2009 al 2012.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti sottesi e consequenziali, nonché la dichiarazione di intervenuta decadenza e di prescrizione delle pretese tributarie, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
La Corte di Giustizia di Lucca rigettava il ricorso.
Proponeva appello il Consorzio proponendo i seguenti motivi:
1. “sopravvenuta prescrizione dei crediti tributari azionati con l'intimazione impugnata sottesi alle ingiunzioni di pagamento n. 20111772501493843, 20111772507070091 e 20121772506309687 opposte”;
2. “nullità/inesistenza del processo di notifica riferita all'ingiunzione di pagamento n. 20131772513671508000, consegnata a persona diversa dal destinatario - Obbligo di prova circa l'invio e la ricezione della lettera informativa – Decadenza”;
3. “nullità/inesistenza del processo di notifica riferita all'intimazione di pagamento n. 30450000101, consegnata a persona diversa dal destinatario - Obbligo di prova circa l'invio e la ricezione della lettera informativa - Violazione dell'art. 145 c.p.c.”;
4. “sopravvenuta prescrizione dei crediti dei crediti tributari portati nell'ultima ingiunzione di pagamento n. 20131772513671508000, sottesa alla intimazione di pagamento impugnata e conseguentemente dei crediti tributari azionati con l'intimazione n. 202300353521 opposta”.
Si costituiva la Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare lo riteneva parzialmente inammissibile, poiché “diretto a contestare, per la prima volta, aspetti non controversi in primo grado e, comunque, in quanto diretto ad integrare o ampliare le allegazioni e contestazioni svolte in primo grado dal ricorrente. Nel giudizio di prime cure, Resistente_1 ha immediatamente eccepito che gli atti di intimazione ricevuti dal contribuente nel 2016 e nel 2018, oltre ad avere efficacia interruttiva della prescrizione, costituivano atti del processo di riscossione esattoriale soggetti ad impugnazione, in mancanza della quale il credito doveva ritenersi consolidato fino alla data di notifica dell'atto non impugnato. Più precisamente, secondo la difesa del concessionario , dalla mancata impugnazione dell'atto di intimazione del 30.11.2018 derivava, la decadenza dalla eccepibilità dei motivi di invalidità degli atti presupposti e/o delle cause di estinzione del credito verificatesi fino a quel momento. Ebbene, in primo grado, controparte non ha mai contestato la difesa di Resistente_1 secondo cui la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il 30.11.2018 rendeva, fino a quella data, consolidato il credito, né ha mai rilevato che la prescrizione fosse maturata già prima della notifica di detto atto;
bensì si è limitata ad affermare la nullità delle notifiche degli atti presupposti e, dunque, della conseguente prescrizione del credito”.
All'esito dell'odierna udienza questa Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i seguenti motivi.
1. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione formulata dalla parte resistente di inammissibilità dei motivi di appello nella parte in cui introducono elementi nuovi della domanda, mai proposti in primo grado o comunque non presenti nel ricorso introduttivo innanzi al Giudice di primo grado.
In effetti – si osserva – la domanda iniziale contenente l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla Resistente_1 si fondava unicamente sulla mancata notifica degli atti presupposti alla notificazione di pagamento del 7.4.2023.
Successivamente al ricorso la Resistente_1 ha depositato documenti attestanti l'avvenuta notifica degli atti presupposti e cioè gli avvisi di intimazione relativi alla Tarsu\Tia degli anni 2009\20210\20211\2012 e le successive ingiunzioni di pagamento. Ebbene a fronte di detta documentazione il Consorzio avrebbe potuto proporre dei motivi aggiunti ex art. 24 della legge sul contenzioso tributario, sottoponendo, nel principio del contraddittorio, all'esame della Corte tutte le modifiche e integrazioni della domanda che a suo giudizio necessitavano (art. 24: “Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3”). Tutto questo non è però avvenuto sicché tutti i motivi nuovi formulati dalla parte successivamente al ricorso del primo grado sono inammissibili, poiché lo strumento della memoria nel processo tributario o dell'atto di appello consente alla parte solamente di contraddire le eccezioni e le tesi difensive di controparte, senza che sia possibile l'allegazione di nuovi documenti e\o la proposizione di motivi aggiunti. Ragion per cui il “thema probandum” risulta di fatto cristallizzato all'atto introduttivo del primo grado.
Ne consegue che tutti i motivi afferenti
- alla regolarità delle notifiche degli atti presupposti precedenti all'intimazione di pagamento notificata il
7.4.2023,
- all'impugnazione (o mancata impugnazione) di tali atti,
- alle conseguenze di tali mancate impugnazioni,
- agli effetti che tali atti non impugnati hanno prodotto sulla prescrizione del credito,
sono inammissibili.
2. Nel ricorso introduttivo innanzi al Giudice di prima istanza la parte ha posto a fondamento della prescrizione la ritenuta nullità della notifica dell'intimazione del 2018 e degli atti presupposti. La Corte di Giustizia ha correttamente rilevato l'infondatezza dell'eccezione relativa alla prescrizione, poiché detto termine di prescrizione era stato interrotto dall'intimazione.
L'appellante sostiene che l'intimazione del 2018 non era un atto impugnabile e che di conseguenza può nel presente giudizio eccepire l'eventuale decorso del termine di prescrizione nel periodo anteriore.
Ebbene questo motivo è palesemente inammissibile in quanto mai proposto in primo grado. L'unica questione controversa nel giudizio di primo grado era la validità della notifica degli atti (eccezioni peraltro formulate solo nelle memorie e non nell'atto introduttivo o con motivi aggiunti). Solo con l'appello la parte ha introdotto una nuova difesa, sostenendo che l'intimazione del 2018, atto a suo giudizio non impugnabile, non avesse efficacia interruttiva della prescrizione per essersi questa maturata prima della notifica.
Va pertanto rigettato l'appello rilevando che il credito non era prescritto, stante l'effetto interruttivo dell'intimazione del 2018, ritualmente notificata alla parte e non impugnata nei termini di legge.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 5.500,00 oltre rimborso forfetario.