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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco Bottino – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2640/2024 vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giliberto e Antonio Ramera;
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Andrea Giliberto e Antonio Ramera;
RICORRENTI
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to Angela CP_2
IÒ IN CO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione avverso Ordinanza Ingiunzione
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.24 le parti opponenti hanno esposto di avere ricevuto in data 22.10.24 la notifica delle seguenti ordinanze-ingiunzione e rettifiche riguardanti sanzioni per omesso versamento di contribuzione dagli anni 2014 al CP_2
2017 gravanti sula società ed in capo alla ricorrente Controparte_1 Parte_1
nella qualità di legale rappresentante:
• n. OI-001449125, prot. 1500.11/10/2024.0636709 per l'anno 2016 CP_2
• n. OI-002041245, prot. 1500.11/10/2024.0636715 per l'anno 2017 CP_2
• rettifica prot. 1500.11/10/2024.0636694 riguardante l'anno 2015 CP_2
• rettifica prot. 1500.11/10/2024.0636702 riguardante l'anno 2014. CP_2
Le parti istanti hanno dedotto:
a) Omessa notifica dell'avviso e degli atti prodromici.
b) prescrizione quinquennale della sanzione e prescrizione dell'azione esecutiva.
c) Illegittima applicazione delle regole di commisurazione delle sanzioni.
d) Omessa applicazione della disciplina della continuazione.
e) questione di legittimità costituzionale della normativa riguardante il minimo edittale della cornice sanzionatoria.
Sulla base dei predetti vizi presenti negli atti impugnati e sulla base dei fatti estintivi del credito di cui alla narrativa del ricorso, trattandosi di crediti prescritti relativi agli anni
2014- 2017 ha chiesto: “In via principale accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti in fatto e in diritto per l'applicazione alle ricorrenti delle sanzioni previste dall'art. 2, D.L. 463/83, per l'omesso versamento di ritenute previdenziali gravanti su per gli anni 2014- 2017, e per l'effetto dichiarare non dovute le Controparte_1
sanzioni predette e ogni onere ad esse accessorio e per l'effetto annullare le due ordinanze ingiunzione e i due atti di rettifica di ordinanza ingiunzione emarginati in epigrafe. In via subordinata se del caso, previa sospensione del presente giudizio e rimessione alla Corte costituzionale, apprezzata la loro rilevanza e non manifesta
2 infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale esposte in atti con riferimento agli artt. 2, D.L. 463/83, 11, L. 689/81, e/o qualunque altra disposizione ritenuta pertinente, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti in fatto e in diritto per l'applicazione alle ricorrenti delle sanzioni previste dall'art. 2, D.L. 463/83, per
l'omesso versamento di ritenute previdenziali gravanti su per gli Controparte_1
anni 2014-2017, nella misura indicata negli atti qui impugnati, in ragione dell'erronea
e/o omessa applicazione degli istituti di legge, il tutto per gli articolati motivi sopra esposti e da intendersi qui integralmente richiamati, e per l'effetto dichiarare in tutto o in parte non dovute, anche per effetto della loro rideterminazione, le sanzioni predette e ogni onere ad esse accessorio e per l'effetto annullare le due ordinanze ingiunzione e i due atti di rettifica di ordinanza ingiunzione emarginati in epigrafe.”
L'ente impositore si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione fondati sulla prescrizione del credito depositando le notifiche dei prodromici atti di accertamento.
Il ricorso è parzialmente fondato.
In ordine alle eccezioni di merito sollevate dalle parti ricorrenti, il dato in contestazione, secondo la prospettazione attorea, è costituito dalla pretesa notifica dell'atto prodromico a quello oggi impugnato (O.I. e rettifiche) di cui l'istante allega di non aver avuto conoscenza legale in assenza di rituale e regolare notificazione del titolo.
Occorre in via pregiudiziale, procedere alla qualificazione dell'atto impugnato in sede giurisdizionale partendo da premesse di carattere generale.
Qualora un contribuente riceve una cartella di pagamento o un avviso di addebito o un atto di accertamento, ha a disposizione vari rimedi processuali a seconda dei vizi di cui risulta affetto l'atto, essendo i tempi per proporre opposizione di 40 giorni qualora riguardino il merito della somma richiesta e di 20 giorni qualora riguardino le modalità della richiesta stessa. La classificazione dei rimedi a disposizione del contribuente è stata enunciata dalla Suprema Corte nella sentenza n.9617 del 5/5/2014.
3 In generale, va osservato che in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessioni in termini per eventi sismici, etc: eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
In ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. Statuto del contribuente, vizi della notifica della cartella, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
“In sostanza una volta che il soggetto interessato, proponendo l'opposizione ex art.617 cpc, mostri necessariamente - proprio perchè propone l'opposizione - di avere avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorchè non gliene sia stata fatta rituale comunicazione o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato (o non ritualmente comunicato), rientra, tra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell'opposizione agli atti ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell'atto nullo e dall'individuazione del dies a quo nella conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nell'atto di opposizione quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta conoscenza, nonchè darne dimostrazione (semprechè la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo), essendone l'opponente onerato sulla base del principio per cui incombe a chi deve agire
4 nell'osservanza di un termine di decadenza, dare dimostrazione di averlo osservato” (cfr.
Cass. n.6847/2010 cit. in motivazione).
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es. inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29
d.lgs. 46/99.
Il vizio di omessa notifica dell'avviso di addebito può essere dedotto dal contribuente con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo.
È quanto avvenuto nel caso in esame, in cui l'opponente deduce l'omessa notifica degli atti di accertamento.
Di conseguenza allega di avere avuto conoscenza della pretesa contributiva solo in data 22.10.24 e propone un'azione qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc.
Orbene, a fronte della deduzione attorea della mancata notifica degli atti di accertamento sopra indicati, da valere come opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc, l' , onerata di fornire la prova della loro corretta notifica, ha allegato CP_2
tempestivamente la data e le modalità della notifica, producendo la relazione di notificazione delle stesse contestualmente alla costituzione in giudizio.
Gli atti di accertamento protocollo .1500.29/10/2018.0374057; protocollo CP_2
.1500.29/10/2018.0374057; protocollo .1500.29/10/20180374065 risultano CP_2 CP_2
recapitati a mezzo posta e l'avviso di ricevimento delle raccomandate risulta i tutti e tre i casi stato sottoscritto il 22.11.18 a mani della madre convivente del destinatario.
L'atto di accertamento protocollo .1500.13/12/2019.0488549, relativo ai CP_2
periodi dal 12/2016 all'11/2017 risulta recapitato a mezzo posta e l'avviso di ricevimento della raccomandata è stato sottoscritto il 2.1.20 a mani del destinatario.
5 In ordine alla notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, pur in presenza di un contrasto giurisprudenziale, è condivisibile il percorso argomentativo della Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del
17 gennaio 2013 che ne ha confermato la validità.
Secondo la Cassazione, l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro,
l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6395/2014 ha dato conferma, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 602/1973, della legittimità della notifica, che viene perfezionata con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica (cfr conf. sentenza della
Cassazione 19 giugno 2009, n. 14327).
Ad attestare la coincidenza del destinatario col soggetto al quale viene consegnata materialmente la cartella esattoriale è l'ufficiale postale mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 cc, come chiarito dalla stessa
Cassazione nella sentenza del 27 maggio 2011, n. 11708. In termini, la sentenza n.
15746 del 19 settembre 2012 afferma che “La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che
6 la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
L'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria.
che non è stata presentata nel presente giudizio. Controparte_3
Sono quindi immeritevoli di considerazione, perché non più proponibili, i vizi relativi alla prescrizione dei crediti ex art.3,9° comma della legge 335/95.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva in relazione ai crediti di cui n. OI-001449125, prot. 1500.11/10/2024.0636709 per l'anno 2016 rettifica CP_2
prot. 1500.11/10/2024.0636694 riguardante l'anno 2015 rettifica prot. CP_2 CP_2
1500.11/10/2024.0636702 riguardante l'anno 2014.
Ed invero, la Cassazione a SSUU, con sentenza n. 23397/16 del 17.11.2016 ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
Nella fattispecie, al momento della notifica dei suddetti atti di accertamento,
22.11.18 in assenza di ogni atto interruttivo fino alla notifica delle O.I. avvenuta in data
7 22.10.24, primo atto produttivo di effetti ai fini del decorso del termine di prescrizione, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Orbene ritiene questo Giudice che analogamente a quanto statuito dalla Suprema
Corte in relazione a contributi, sanzioni, accessori e spese, con la formazione dell'atto di accertamento, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni, originariamente dovute a separate ragioni di credito, e per effetto della formazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie.
A decorrere dalla notifica dell'atto di accertamento, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica dell'atto di accertamento.
L'opposizione va invece rigettata in ordine al credito di cui all'atto di accertamento n
.1500.13/12/2019.0488549, di cui all' O.I, n. OI-002041245, prot. CP_2 CP_2
1500.11/10/2024.0636715 per l'anno 2017.
Resta da valutare la legittimità del trattamento sanzionatorio.
Osserva il giudice che ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
La misura della sanzione così determinata, intervenendo a seguito di un'espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.
689/1981, della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio, porterà, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella nota prot. n. 9099 del 3 maggio 2016, di norma e in coerenza
8 con la ratio deflativa del citato articolo 16, all'irrogazione di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura minima.
L' , nella quantificazione degli importi contestati ha tenuto conto della recidiva CP_2
specifica.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Va dunque confermato l'importo delle sanzioni relativamente alla O.I. per cui non vi è prescrizione.
All'esito, superflua ogni altra valutazione, in quanto assorbita e/o preclusa dall'esito del giudizio, l'opposizione va parzialemente.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro:ù
Accoglie il ricorso quanto alla domanda di prescrizione della azione esecutiva e dichiara non dovute le somme di cui all'ordinanza ingiunzione n. OI-001449125, prot. CP_2
1500.11/10/2024.0636709 per l'anno 2016 rettifica prot. CP_2
1500.11/10/2024.0636694 riguardante l'anno 2015 rettifica prot. CP_2
1500.11/10/2024.0636702 riguardante l'anno 2014.
9 Rigetta la restante parte del ricorso;
condanna i convenuti al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate per l'intero in € 2.146,00 oltre iva e cpa , rimborso spese generali ex lege.
Brescia, 14.11.25
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco Bottino – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2640/2024 vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giliberto e Antonio Ramera;
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Andrea Giliberto e Antonio Ramera;
RICORRENTI
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to Angela CP_2
IÒ IN CO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione avverso Ordinanza Ingiunzione
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.24 le parti opponenti hanno esposto di avere ricevuto in data 22.10.24 la notifica delle seguenti ordinanze-ingiunzione e rettifiche riguardanti sanzioni per omesso versamento di contribuzione dagli anni 2014 al CP_2
2017 gravanti sula società ed in capo alla ricorrente Controparte_1 Parte_1
nella qualità di legale rappresentante:
• n. OI-001449125, prot. 1500.11/10/2024.0636709 per l'anno 2016 CP_2
• n. OI-002041245, prot. 1500.11/10/2024.0636715 per l'anno 2017 CP_2
• rettifica prot. 1500.11/10/2024.0636694 riguardante l'anno 2015 CP_2
• rettifica prot. 1500.11/10/2024.0636702 riguardante l'anno 2014. CP_2
Le parti istanti hanno dedotto:
a) Omessa notifica dell'avviso e degli atti prodromici.
b) prescrizione quinquennale della sanzione e prescrizione dell'azione esecutiva.
c) Illegittima applicazione delle regole di commisurazione delle sanzioni.
d) Omessa applicazione della disciplina della continuazione.
e) questione di legittimità costituzionale della normativa riguardante il minimo edittale della cornice sanzionatoria.
Sulla base dei predetti vizi presenti negli atti impugnati e sulla base dei fatti estintivi del credito di cui alla narrativa del ricorso, trattandosi di crediti prescritti relativi agli anni
2014- 2017 ha chiesto: “In via principale accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti in fatto e in diritto per l'applicazione alle ricorrenti delle sanzioni previste dall'art. 2, D.L. 463/83, per l'omesso versamento di ritenute previdenziali gravanti su per gli anni 2014- 2017, e per l'effetto dichiarare non dovute le Controparte_1
sanzioni predette e ogni onere ad esse accessorio e per l'effetto annullare le due ordinanze ingiunzione e i due atti di rettifica di ordinanza ingiunzione emarginati in epigrafe. In via subordinata se del caso, previa sospensione del presente giudizio e rimessione alla Corte costituzionale, apprezzata la loro rilevanza e non manifesta
2 infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale esposte in atti con riferimento agli artt. 2, D.L. 463/83, 11, L. 689/81, e/o qualunque altra disposizione ritenuta pertinente, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti in fatto e in diritto per l'applicazione alle ricorrenti delle sanzioni previste dall'art. 2, D.L. 463/83, per
l'omesso versamento di ritenute previdenziali gravanti su per gli Controparte_1
anni 2014-2017, nella misura indicata negli atti qui impugnati, in ragione dell'erronea
e/o omessa applicazione degli istituti di legge, il tutto per gli articolati motivi sopra esposti e da intendersi qui integralmente richiamati, e per l'effetto dichiarare in tutto o in parte non dovute, anche per effetto della loro rideterminazione, le sanzioni predette e ogni onere ad esse accessorio e per l'effetto annullare le due ordinanze ingiunzione e i due atti di rettifica di ordinanza ingiunzione emarginati in epigrafe.”
L'ente impositore si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione fondati sulla prescrizione del credito depositando le notifiche dei prodromici atti di accertamento.
Il ricorso è parzialmente fondato.
In ordine alle eccezioni di merito sollevate dalle parti ricorrenti, il dato in contestazione, secondo la prospettazione attorea, è costituito dalla pretesa notifica dell'atto prodromico a quello oggi impugnato (O.I. e rettifiche) di cui l'istante allega di non aver avuto conoscenza legale in assenza di rituale e regolare notificazione del titolo.
Occorre in via pregiudiziale, procedere alla qualificazione dell'atto impugnato in sede giurisdizionale partendo da premesse di carattere generale.
Qualora un contribuente riceve una cartella di pagamento o un avviso di addebito o un atto di accertamento, ha a disposizione vari rimedi processuali a seconda dei vizi di cui risulta affetto l'atto, essendo i tempi per proporre opposizione di 40 giorni qualora riguardino il merito della somma richiesta e di 20 giorni qualora riguardino le modalità della richiesta stessa. La classificazione dei rimedi a disposizione del contribuente è stata enunciata dalla Suprema Corte nella sentenza n.9617 del 5/5/2014.
3 In generale, va osservato che in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessioni in termini per eventi sismici, etc: eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
In ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. Statuto del contribuente, vizi della notifica della cartella, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
“In sostanza una volta che il soggetto interessato, proponendo l'opposizione ex art.617 cpc, mostri necessariamente - proprio perchè propone l'opposizione - di avere avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorchè non gliene sia stata fatta rituale comunicazione o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato (o non ritualmente comunicato), rientra, tra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell'opposizione agli atti ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell'atto nullo e dall'individuazione del dies a quo nella conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nell'atto di opposizione quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta conoscenza, nonchè darne dimostrazione (semprechè la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo), essendone l'opponente onerato sulla base del principio per cui incombe a chi deve agire
4 nell'osservanza di un termine di decadenza, dare dimostrazione di averlo osservato” (cfr.
Cass. n.6847/2010 cit. in motivazione).
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es. inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29
d.lgs. 46/99.
Il vizio di omessa notifica dell'avviso di addebito può essere dedotto dal contribuente con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo.
È quanto avvenuto nel caso in esame, in cui l'opponente deduce l'omessa notifica degli atti di accertamento.
Di conseguenza allega di avere avuto conoscenza della pretesa contributiva solo in data 22.10.24 e propone un'azione qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc.
Orbene, a fronte della deduzione attorea della mancata notifica degli atti di accertamento sopra indicati, da valere come opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc, l' , onerata di fornire la prova della loro corretta notifica, ha allegato CP_2
tempestivamente la data e le modalità della notifica, producendo la relazione di notificazione delle stesse contestualmente alla costituzione in giudizio.
Gli atti di accertamento protocollo .1500.29/10/2018.0374057; protocollo CP_2
.1500.29/10/2018.0374057; protocollo .1500.29/10/20180374065 risultano CP_2 CP_2
recapitati a mezzo posta e l'avviso di ricevimento delle raccomandate risulta i tutti e tre i casi stato sottoscritto il 22.11.18 a mani della madre convivente del destinatario.
L'atto di accertamento protocollo .1500.13/12/2019.0488549, relativo ai CP_2
periodi dal 12/2016 all'11/2017 risulta recapitato a mezzo posta e l'avviso di ricevimento della raccomandata è stato sottoscritto il 2.1.20 a mani del destinatario.
5 In ordine alla notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, pur in presenza di un contrasto giurisprudenziale, è condivisibile il percorso argomentativo della Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del
17 gennaio 2013 che ne ha confermato la validità.
Secondo la Cassazione, l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro,
l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6395/2014 ha dato conferma, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 602/1973, della legittimità della notifica, che viene perfezionata con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica (cfr conf. sentenza della
Cassazione 19 giugno 2009, n. 14327).
Ad attestare la coincidenza del destinatario col soggetto al quale viene consegnata materialmente la cartella esattoriale è l'ufficiale postale mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 cc, come chiarito dalla stessa
Cassazione nella sentenza del 27 maggio 2011, n. 11708. In termini, la sentenza n.
15746 del 19 settembre 2012 afferma che “La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che
6 la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
L'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria.
che non è stata presentata nel presente giudizio. Controparte_3
Sono quindi immeritevoli di considerazione, perché non più proponibili, i vizi relativi alla prescrizione dei crediti ex art.3,9° comma della legge 335/95.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva in relazione ai crediti di cui n. OI-001449125, prot. 1500.11/10/2024.0636709 per l'anno 2016 rettifica CP_2
prot. 1500.11/10/2024.0636694 riguardante l'anno 2015 rettifica prot. CP_2 CP_2
1500.11/10/2024.0636702 riguardante l'anno 2014.
Ed invero, la Cassazione a SSUU, con sentenza n. 23397/16 del 17.11.2016 ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
Nella fattispecie, al momento della notifica dei suddetti atti di accertamento,
22.11.18 in assenza di ogni atto interruttivo fino alla notifica delle O.I. avvenuta in data
7 22.10.24, primo atto produttivo di effetti ai fini del decorso del termine di prescrizione, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Orbene ritiene questo Giudice che analogamente a quanto statuito dalla Suprema
Corte in relazione a contributi, sanzioni, accessori e spese, con la formazione dell'atto di accertamento, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni, originariamente dovute a separate ragioni di credito, e per effetto della formazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie.
A decorrere dalla notifica dell'atto di accertamento, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica dell'atto di accertamento.
L'opposizione va invece rigettata in ordine al credito di cui all'atto di accertamento n
.1500.13/12/2019.0488549, di cui all' O.I, n. OI-002041245, prot. CP_2 CP_2
1500.11/10/2024.0636715 per l'anno 2017.
Resta da valutare la legittimità del trattamento sanzionatorio.
Osserva il giudice che ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
La misura della sanzione così determinata, intervenendo a seguito di un'espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.
689/1981, della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio, porterà, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella nota prot. n. 9099 del 3 maggio 2016, di norma e in coerenza
8 con la ratio deflativa del citato articolo 16, all'irrogazione di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura minima.
L' , nella quantificazione degli importi contestati ha tenuto conto della recidiva CP_2
specifica.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Va dunque confermato l'importo delle sanzioni relativamente alla O.I. per cui non vi è prescrizione.
All'esito, superflua ogni altra valutazione, in quanto assorbita e/o preclusa dall'esito del giudizio, l'opposizione va parzialemente.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro:ù
Accoglie il ricorso quanto alla domanda di prescrizione della azione esecutiva e dichiara non dovute le somme di cui all'ordinanza ingiunzione n. OI-001449125, prot. CP_2
1500.11/10/2024.0636709 per l'anno 2016 rettifica prot. CP_2
1500.11/10/2024.0636694 riguardante l'anno 2015 rettifica prot. CP_2
1500.11/10/2024.0636702 riguardante l'anno 2014.
9 Rigetta la restante parte del ricorso;
condanna i convenuti al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate per l'intero in € 2.146,00 oltre iva e cpa , rimborso spese generali ex lege.
Brescia, 14.11.25
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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