Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 2 della l. n. 1423 del 1956, è legittimo il provvedimento del questore che preveda solo il divieto di non far ritorno in una certa località e non l'ordine di far rientro nel luogo di residenza.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 22687 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22687 Anno 2013 Presidente: ZAMPETTI UMBERTO Relatore: VECCHIO MASSIMO SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: VARGA ANDREEA N. IL 25/03/1990 avverso la sentenza n. 2774/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del 14/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO eite-kikt~~-1313F- Data Udienza: 26/03/2013 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 17.792/2012 RG. * Udienza del 26 marzo 2013 Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Fraticelli, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2012, n. 46257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46257 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/11/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 923
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere - N. 46866/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
SA CE N. IL 02/03/1986 C/;
avverso la sentenza n. 300770/2011 TRIB. SEZ. DIST. di MESTRE, del 21/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio V. che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Lombardo Domenico d'ufficio. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21.4.2011, il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, assolveva SA NC dal reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 che gli era stata contestato, in ragione del fatto che era stato rinvenuto sul territorio del comune di Venezia, nonostante che gli fosse stato fatto espresso divieto dal Questore di Venezia, con provvedimento in data 6.8.2009, per la durata di tre anni. Il tribunale riteneva l'illegittimità dell'atto amministrativo e lo disapplicava, in ragione del fatto che all'imputato non venne impartito l'ordine di fare rientro nei luoghi di abituale residenza, ma solo il divieto di tornare a Venezia, con conseguente carenza formale dell'atto che avrebbe dovuto prevedere prima del divieto, l'obbligo di fare rientro nel comune di residenza e cioè in Calalzo di Cadore: veniva infatti sottolineato che il provvedimento di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 presuppone l'ingiunzione rivolta al soggetto pericoloso a fare rientro nel comune di residenza e poi l'inibizione del ritorno nel luogo da cui va allontanato.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la corte d'appello di Venezia, per dedurre con unico motivo, manifesta illogicità ed inosservanza della L. n. 1423 del 1956, art. 2: secondo il ricorrente, il tribunale di Venezia avrebbe errato nell'interpretazione della norma suindicata, facendo richiamo ad un infelice indirizzo giurisprudenziale, ormai superato, secondo cui il Questore non avrebbe potuto intimare ad un soggetto pericoloso il divieto di rientro in uno specifico comune, se non dopo aver intimato il ritorno nel luogo di residenza. Vien fatto di rilevare che il Questore ben può da un lato prendere atto della pericolosità del soggetto e della sua ingiustificata presenza sul territorio di un certo comune e dall'altro - onde prevenire sue contestazioni sulla legittimità dell'individuazione del luogo di sua effettiva residenza, astenersi dall'impartire l'ulteriore obbligo di rientro immediato nel luogo di residenza. Tanto è vero che l'intimazione di allontanamento da un comune può essere data anche a soggetto senza fissa dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È infatti principio anche recentemente affermato da questa Corte (Sez. 1, 7.6.2012, n. 29694) quello secondo cui la L. n. 1423 del 1956, art. 2 sanziona due distinte condotte antigiuridiche, previste alternativamente dalla norma: l'inosservanza dell'obbligo di presentarsi nel comune di rimpatrio entro il termine assegnato dall'autorità amministrativa da un lato ed il mancato rispetto del divieto di fare ritorno senza autorizzazione, prima di un termine predeterminato, anch'esso stabilito dall'autorità amministrativo, nel territorio da cui il soggetto è stato allontanato, in quanto ritenuto motivatamente pericoloso, dall'altro. Nel primo caso si è in presenza di un reato istantaneo, nel secondo di un reato permanente, atteso che la condotta antigiuridica si protrae per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato (Sez. 1, 2.10.1997, n. 1366). Contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata - facente riferimento ad un risalente precedente di questa Corte (Sez. 1, 30.4.1973, n. 1273) - in base alla mera interpretazione letterale della norma è dato cogliere che la previsione normativa attribuisce autonomo rilievo ai due comportamenti antigiuridici, il cui presupposto è costituito dall'adozione del provvedimento amministrativo che trova la sua ragione d'essere nella pericolosità sociale manifestata dal soggetto in un determinato contesto territoriale;
pericolosità che impone alternativamente, o l'allontanamento (cd. foglio di via) da un determinato territorio, ovvero il divieto di farvi ritorno per un prefissato periodo di tempo. Il presupposto del reato non è costituito da un provvedimento amministrativo complesso che, ai fini della sua rituale emissione, presuppone un duplice ordine di prescrizioni, poiché è sufficiente ai fini della sua legittimità che contenga l'imposizione anche solo di uno dei due diversi tipi di ordine, funzionali a garantire l'ordine pubblico. La contestazione formulata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato appare rispettosa dei principi in precedenza enunciati, in quanto la condotta vietata, di cui il ricorrente è stato chiamato a rispondere, è quella di inosservanza dell'ordine impartito dal Questore di Venezia di non fare ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel comune di Venezia (comprese le relative frazioni) per la durata di tre anni a decorrere dalla notifica del provvedimento amministrativo. Al contrario, la sentenza impugnata non ha correttamente interpretato e applicato la L. n. 1423 del 1956, art. 2, laddove ha ravvisato un inscindibile nesso strumentale e funzionale tra le due prescrizioni amministrative, ciascuna dotata di sua autonomia, il cui mancato rispetto integra il reato contestato. Si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con il rinvio per il giudizio di secondo grado alla Corte d'appello di Venezia, avendosi riguardo a ricorso interposto dal PG, omisso medio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2012