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Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2023, n. 38359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38359 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ANGELA PORCELLI insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38359 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 30/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di NA, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Macerata, in data 8.2.2023, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di US NA, in relazione al reato di furto in abitazione in concorso, aggravato dall'uso della violenza sulle cose e dal numero dei concorrenti, oggetto dell'imputazione provvisoria elevata a suo carico. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la US, lamentando: 1) l'inefficacia della misura cautelare, per violazione di legge, derivante dalla mancata trasmissione al tribunale del riesame dei supporti contenenti le immagini riprese dalle videocamere poste all'interno dell'abitazione dove venne consumato il furto per cui si procede, immagini necessarie per ricostruire la dinamica dei fatti;
2) violazione di legge in punto di mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta cautelare del pubblico ministero e di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
3) violazione di legge in punto di mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta cautelare del pubblico ministero anche con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura coercitiva applicata. 3. Con requisitoria scritta del 7.5.2023, da valere come memoria perché nelle more è stata chiesta dalla ricorrente la trattazione in forma orale della proposta impugnazione, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, ai sensi del disposto dell'art. 606., co. 3, c.p.p., in quanto, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, la dedotta violazione di legge non è stata prospettata in sede di riesame, ma solo per la prima volta con il ricorso per cassazione. Né va taciuto, per completezza espositiva, che si tratta di un rilievo comunque generico e manifestamente infondato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in una serie di condivisibili arresti, in tema di riesame di misure cautelari personali, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando, come nel caso in esame, gli esiti delle stesse siano contenuti nell'annotazione di polizia giudiziaria (cfr. Sez. 1, n. 34651 del 27/05/2013, Rv. 257440; Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Rv. 261092; Sez.3, n. 19198 del 5/2/2915; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885). Del resto, non risulta neppure che la difesa abbia tempestivamente proposto, rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali, la richiesta al pubblico ministero di accedere alle registrazioni (cfr., ex plurimis, Sez. Un., n. 20300 del 22/04/2010, Rv. 246908), risultando agli atti una richiesta, allegata al ricorso, formulata dal difensore della ricorrente al giudice per le indagini preliminari, di volere acquisire i "supporti contenenti i file video relativi alle riprese effettuate in data 15.1.2023 dal sistema di videosorveglianza presente nell'abitazione della persona offesa", alla quale l'autorità giudiziaria procedente aveva risposto disponendo "non luogo a provvedere", stante la presenza in atti dei suddetti supporti. Risulta, pertanto, meramente assertiva l'affermazione secondo cui gli atti di cui si discute non sarebbero stati trasmessi al tribunale del riesame. 6. Con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, vanno, innanzitutto, ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e 2 all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di NA abbia fatto buon uso di tali principi, in quanto, con motivazione approfondita ed immune da vizi, in cui sono stati presi in debita considerazione i rilievi difensivi, ha ritenuto sussistente il requisito dei 3 gravi indizi di colpevolezza a carico della US, in ordine al reato oggetto della contestazione provvisoria. Ciò sulla base di un'attenta ricostruzione delle risultanze investigative, che hanno consentito di identificare nella ricorrente la persona che, unitamente ad altri due soggetti, il co-indagato, convivente RD Davor e un terzo non identificato, il 15.1.2023, in San Severino Marche, si era introdotta nella villetta di proprietà di MA PA, dopo avere forzato il cancello di accesso alla corte e la porta-finestra della cucina, impossessandosi di un orologio del valore di circa 700,00 euro e di una somma di denaro in sterline. All'identificazione dell'indagata si era giunti grazie a una serie di elementi dotati di oggettivo valore indiziario, specificamente valutati dal tribunale del riesame, con motivazione esaustiva e dotata di intrinseca coerenza logica. In particolare, il giudice dell'impugnazione cautelare ha evidenziato come, pur in assenza di una perizia, la comparazione delle immagini registrate dalle telecamere dell'impianto di sorveglianza installato presso l'abitazione della persona offesa, dotate di "ottima risoluzione", con la foto segnaletica dell'indagata, abbia consentito la sua identificazione. Completano, inoltre, il quadro indiziario l'accertata presenza del RD a bordo di un'autovettura, risultata nella disponibilità di quest'ultimo, notata dalla sorella della vittima nei pressi della villetta e immortalata dalla telecamere dei sistemi di sorveglianza allestiti dalle amministrazioni comunali di San Severino Marche e Castelraimondo, allontanarsi, a velocità sostenuta, dalla strada pubblica perpendicolare all'abitazione, subito dopo il furto, nonché la circostanza che l'indagata aveva pernottato la sera prima in territorio marchigiano (NA), laddove la sua dimora si trova a Zagarolo, a centinaia di chilometri dal comune di San Severino Marche. A fronte di tale limpido argomentare, i rilievi difensivi con cui si eccepisce la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari e si contesta la ricostruzione dei fatti operata dagli organi investigativi, mettendo in discussione il contenuto di quanto 4 riferito dalla sorella della signora MA LI, in uno con il valore rappresentativo delle immagini estrapolate dai filmati degli indicati sistemi di videosorveglianza, anche alla luce dei criteri della scienza antropometrica, risultano del tutto generici e versati in fatto, oltre che manifestamente infondati. Come del tutto generico appare il riferimento alla mancanza di un provvedimento giurisdizionale che giustifichi l'acquisizione delle "immagini tratte dal Comune" (cfr. punto n. 4 del ricorso). 6.1. Identiche considerazioni valgono con riferimento al tema delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura imposta. Il giudice dell'impugnazione cautelare, infatti, ha operato una specifica valutazione sul profilo dell'adeguatezza della misura cautelare applicata, alla luce della negativa personalità della ricorrente, quale si evince, in particolare, dalla gravità della condotta illecita a lei ascrivibile e dall'esistenza a suo carico di ben quattro condanne passate in giudicato per fatti analoghi e una per evasione, oltre a numerosi precedenti di polizia, sempre specifici. Elementi che, in uno con la circostanza che la US non svolge alcuna attività lavorativa lecita, da cui poter trarre entrate per il suo sostentamento, e risulta avere utilizzati diversi alias, hanno correttamente fondato anche il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare di tutela della collettività, in termini di attualità e concretezza. Sicché non appare affatto incongrua la conclusione cui è giunto il giudice dell'impugnazione cautelare nel ritenere la US soggetto inaffidabile, che, in considerazione della sua pericolosità, non offre alcuna garanzia in ordine alla osservanza delle prescrizioni relative ad una misura meno afflittiva, come quella degli arresti domiciliari. Risultano, dunque, puntualmente rispettati i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio, che impongono al giudice, in tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma terzo, c.p.p., anche in sede di impugnazione cautelare, il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali, a fronte di 5 un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, sono inadeguate le altre misure, coercitive ed interdittive. Dovere, che va adempiuto anche in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (cfr. Cass., sez. III, 17/12/2015, n. 842, rv. 265964; Cass., Sez. U. 28/04/2016, n. 20769, rv. 266651). La decisione oggetto di ricorso, infatti, si inserisce in un consolidato alveo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (cfr. Cass., sez. VI, n. 53026 del 6.11.2017, Rv. 271686; Cass., sez. II, n. 31572 dell'8/06/2017, rv. 270463). In conclusione, può affermarsi che l'ordinanza del tribunale del riesame appare fondata su di un giudizio in ordine alla pericolosità dell'indagata, che, per essere congruamente e logicamente motivato, è incensurabile nel presente giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, n. 7268 del 24.1.2019, rv. 275851). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p. Così deciso in Roma il 30.5.2023
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ANGELA PORCELLI insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38359 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 30/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di NA, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Macerata, in data 8.2.2023, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di US NA, in relazione al reato di furto in abitazione in concorso, aggravato dall'uso della violenza sulle cose e dal numero dei concorrenti, oggetto dell'imputazione provvisoria elevata a suo carico. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la US, lamentando: 1) l'inefficacia della misura cautelare, per violazione di legge, derivante dalla mancata trasmissione al tribunale del riesame dei supporti contenenti le immagini riprese dalle videocamere poste all'interno dell'abitazione dove venne consumato il furto per cui si procede, immagini necessarie per ricostruire la dinamica dei fatti;
2) violazione di legge in punto di mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta cautelare del pubblico ministero e di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
3) violazione di legge in punto di mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta cautelare del pubblico ministero anche con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura coercitiva applicata. 3. Con requisitoria scritta del 7.5.2023, da valere come memoria perché nelle more è stata chiesta dalla ricorrente la trattazione in forma orale della proposta impugnazione, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, ai sensi del disposto dell'art. 606., co. 3, c.p.p., in quanto, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, la dedotta violazione di legge non è stata prospettata in sede di riesame, ma solo per la prima volta con il ricorso per cassazione. Né va taciuto, per completezza espositiva, che si tratta di un rilievo comunque generico e manifestamente infondato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in una serie di condivisibili arresti, in tema di riesame di misure cautelari personali, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando, come nel caso in esame, gli esiti delle stesse siano contenuti nell'annotazione di polizia giudiziaria (cfr. Sez. 1, n. 34651 del 27/05/2013, Rv. 257440; Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Rv. 261092; Sez.3, n. 19198 del 5/2/2915; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885). Del resto, non risulta neppure che la difesa abbia tempestivamente proposto, rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali, la richiesta al pubblico ministero di accedere alle registrazioni (cfr., ex plurimis, Sez. Un., n. 20300 del 22/04/2010, Rv. 246908), risultando agli atti una richiesta, allegata al ricorso, formulata dal difensore della ricorrente al giudice per le indagini preliminari, di volere acquisire i "supporti contenenti i file video relativi alle riprese effettuate in data 15.1.2023 dal sistema di videosorveglianza presente nell'abitazione della persona offesa", alla quale l'autorità giudiziaria procedente aveva risposto disponendo "non luogo a provvedere", stante la presenza in atti dei suddetti supporti. Risulta, pertanto, meramente assertiva l'affermazione secondo cui gli atti di cui si discute non sarebbero stati trasmessi al tribunale del riesame. 6. Con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, vanno, innanzitutto, ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e 2 all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di NA abbia fatto buon uso di tali principi, in quanto, con motivazione approfondita ed immune da vizi, in cui sono stati presi in debita considerazione i rilievi difensivi, ha ritenuto sussistente il requisito dei 3 gravi indizi di colpevolezza a carico della US, in ordine al reato oggetto della contestazione provvisoria. Ciò sulla base di un'attenta ricostruzione delle risultanze investigative, che hanno consentito di identificare nella ricorrente la persona che, unitamente ad altri due soggetti, il co-indagato, convivente RD Davor e un terzo non identificato, il 15.1.2023, in San Severino Marche, si era introdotta nella villetta di proprietà di MA PA, dopo avere forzato il cancello di accesso alla corte e la porta-finestra della cucina, impossessandosi di un orologio del valore di circa 700,00 euro e di una somma di denaro in sterline. All'identificazione dell'indagata si era giunti grazie a una serie di elementi dotati di oggettivo valore indiziario, specificamente valutati dal tribunale del riesame, con motivazione esaustiva e dotata di intrinseca coerenza logica. In particolare, il giudice dell'impugnazione cautelare ha evidenziato come, pur in assenza di una perizia, la comparazione delle immagini registrate dalle telecamere dell'impianto di sorveglianza installato presso l'abitazione della persona offesa, dotate di "ottima risoluzione", con la foto segnaletica dell'indagata, abbia consentito la sua identificazione. Completano, inoltre, il quadro indiziario l'accertata presenza del RD a bordo di un'autovettura, risultata nella disponibilità di quest'ultimo, notata dalla sorella della vittima nei pressi della villetta e immortalata dalla telecamere dei sistemi di sorveglianza allestiti dalle amministrazioni comunali di San Severino Marche e Castelraimondo, allontanarsi, a velocità sostenuta, dalla strada pubblica perpendicolare all'abitazione, subito dopo il furto, nonché la circostanza che l'indagata aveva pernottato la sera prima in territorio marchigiano (NA), laddove la sua dimora si trova a Zagarolo, a centinaia di chilometri dal comune di San Severino Marche. A fronte di tale limpido argomentare, i rilievi difensivi con cui si eccepisce la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari e si contesta la ricostruzione dei fatti operata dagli organi investigativi, mettendo in discussione il contenuto di quanto 4 riferito dalla sorella della signora MA LI, in uno con il valore rappresentativo delle immagini estrapolate dai filmati degli indicati sistemi di videosorveglianza, anche alla luce dei criteri della scienza antropometrica, risultano del tutto generici e versati in fatto, oltre che manifestamente infondati. Come del tutto generico appare il riferimento alla mancanza di un provvedimento giurisdizionale che giustifichi l'acquisizione delle "immagini tratte dal Comune" (cfr. punto n. 4 del ricorso). 6.1. Identiche considerazioni valgono con riferimento al tema delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura imposta. Il giudice dell'impugnazione cautelare, infatti, ha operato una specifica valutazione sul profilo dell'adeguatezza della misura cautelare applicata, alla luce della negativa personalità della ricorrente, quale si evince, in particolare, dalla gravità della condotta illecita a lei ascrivibile e dall'esistenza a suo carico di ben quattro condanne passate in giudicato per fatti analoghi e una per evasione, oltre a numerosi precedenti di polizia, sempre specifici. Elementi che, in uno con la circostanza che la US non svolge alcuna attività lavorativa lecita, da cui poter trarre entrate per il suo sostentamento, e risulta avere utilizzati diversi alias, hanno correttamente fondato anche il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare di tutela della collettività, in termini di attualità e concretezza. Sicché non appare affatto incongrua la conclusione cui è giunto il giudice dell'impugnazione cautelare nel ritenere la US soggetto inaffidabile, che, in considerazione della sua pericolosità, non offre alcuna garanzia in ordine alla osservanza delle prescrizioni relative ad una misura meno afflittiva, come quella degli arresti domiciliari. Risultano, dunque, puntualmente rispettati i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio, che impongono al giudice, in tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma terzo, c.p.p., anche in sede di impugnazione cautelare, il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali, a fronte di 5 un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, sono inadeguate le altre misure, coercitive ed interdittive. Dovere, che va adempiuto anche in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (cfr. Cass., sez. III, 17/12/2015, n. 842, rv. 265964; Cass., Sez. U. 28/04/2016, n. 20769, rv. 266651). La decisione oggetto di ricorso, infatti, si inserisce in un consolidato alveo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (cfr. Cass., sez. VI, n. 53026 del 6.11.2017, Rv. 271686; Cass., sez. II, n. 31572 dell'8/06/2017, rv. 270463). In conclusione, può affermarsi che l'ordinanza del tribunale del riesame appare fondata su di un giudizio in ordine alla pericolosità dell'indagata, che, per essere congruamente e logicamente motivato, è incensurabile nel presente giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, n. 7268 del 24.1.2019, rv. 275851). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p. Così deciso in Roma il 30.5.2023