Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2014, n. 33819
CASS
Sentenza 20 giugno 2014

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In tema di riesame, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi del comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, (nella specie, ritraenti le sequenze della azione delittuosa) quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria.

Sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni spontanee di persone informate sui fatti annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell'informativa di reato, ancorchè non oggetto di verbalizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2014, n. 33819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33819
    Data del deposito : 20 giugno 2014

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