Sentenza 17 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive "anche se applicate congiuntamente". (Fattispecie relativa a questione dedotta con richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale carceraria con quella dell'obbligo di dimora e, congiuntamente, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2015, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2015 |
Testo completo
8 42/ 1 6 42 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE SG+ACR 2387 Composta da Sent. n. sez. CC 17/12/2015- Renato Grillo - Presidente - R.G.N. 47487/2015 OR De AS Vito Di CO RE GE - Relatore - Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: SC IL, n. 6/05/1965 a Padova avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di VENEZIA in data 16/09/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P. Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 16/09/2015, il tribunale del riesame di VENEZIA, in parziale accoglimento dell'appello cautelare presentato nell'interesse . di SC IL avverso l'ordinanza del 27/07/2015 emessa dal GIP . presso il tribunale di PADOVA che aveva disposto nei suoi confronti la misura custodiale detentiva carceraria, annullava la predetta ordinanza limitatamente alle cessioni contestate in data 12/06 e 22/0472014, confermando nel resto l'impugnata ordinanza emessa nei confronti del medesimo in quanto indagato per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma primo e sesto, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso nell'interesse di SC IL il difensore fiduciario cassazionista, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in relazione all'art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza, in quanto, sostiene la difesa, il tribunale si sarebbe limitato a confermare le valutazioni espresse, sotto il profilo cautelare dal GIP in sede di emissione dell'ordinanza genetica;
a tal proposito, dopo aver riportato alle pagg. 2/3 del ricorso uno stralcio motivazionale dell'ordinanza impugnata, si duole il ricorrente del fatto che l'ordinanza non contenga alcun elemento che consenta di ritenere sussistente un concreto e attuale pericolo di recidiva, limitandosi i giudici a descrivere la condotta del SC, senza fare menzione di quelle circostanze che denotino una pericolosità attuale;
in particolare, si osserva, tra la vicenda criminosa, conclusasi in data 30/07/2014, e l'arresto dell'indagato, avvenuto in data 16/04/2015, vi è uno iato temporale che costituisce una cesura e, dunque, un vuoto incolmabile tra la condotta delittuosa che gli viene addebitata ed un attuale pericolo di reiterazione del reato;
non vi sarebbe quindi alcuna motivazione in ordine al fatto per cui nonostante dalla data di commissione del fatto sia trascorso un lunghissimo periodo senza l'emergere di indizi a carico dell'indagato, permanga un concreto e attuale pericolo di reiterazione;
nemmeno sarebbe stato indicato sulla base di quali elementi le fonti di approvvigionamento dell'indagato sarebbero state riattivabili anche se dal momento del fatto sino all'arresto erano trascorsi nove mesi senza loro riattivazione.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in relazione all'art. 275, comma terzo, c.p.p. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza, in quanto, sostiene la difesa, l'ordinanza sarebbe priva di motivazione non indicando nessun elemento sulla cui base tutte le altre misure coercitive sarebbero inadeguate a fronteggiare le esigenze cautelari del caso;
la difesa, si osserva, aveva prospettato l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla PG, anche giornaliera, che unitamente all'obbligo di dimora presso la propria residenza sarebbe risultata sicuramente idonea a garantire le esigenze cautelari;
i giudici si sarebbero limitati invece a fare riferimento alla gravità della condotta dell'indagato ed alla conseguente pericolosità, senza indicare le ragioni dell'inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia in carcere.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3-bis, c.p.p. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza, in quanto, sostiene la difesa, il tribunale avrebbe ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari con la procedura di controllo ci cui all'art. 275 bis, cod. proc. pen., con motivazione apparente ("potendo l'indagato riattivare i propri contatti criminosi con i fornitori e con i clienti, clienti che non è dato ritenere si esauriscano nel solo Tonello"); non sarebbero però emersi contatti con alcun fornitore né con clienti diversi dal Tonello, neppure nei nove mesi intercorsi tra il suo arresto e l'arresto del SC;
la motivazione fornita, quindi, non sarebbe idonea a giustificare il diniego degli arresti domiciliari con le procedura di controllo.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza e/ contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 299, comma secondo, c.p.p. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza, in quanto, sostiene la difesa, il tribunale del riesame ha accolto l'impugnazione annullando l'ordinanza genetica limitatamente a due delle cessioni contestate;
vi sarebbe, però, una palese contraddizione tra l'annullamento parziale dell'ordinanza e il mantenimento della custodia in carcere;
i giudici avrebbero peraltro ritenuto circostanze neutre quelle relative al fatto che il SC svolgesse un'attività in Spagna dove si recava per ragioni lecite che per interessi sportivi;
non si sarebbe 3 tenuto conto del fatto che i viaggi in Spagna risultano indicati nell'ordinanza genetica come elementi indiziari a carico del SC (si riporta a tal fine, uno stralcio dell'ordinanza genetica, pag. 10); ne discende, quindi, che l'aver dimostrato la liceità di tali viaggi non poteva costituire una circostanza neutra, : venendo essa ad incidere sul quadro indiziario, ridimensionandolo, con conseguente attenuazione delle esigenze cautelari che non giustificherebbero più la massima misura custodiale detentiva. : CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato.
4. Deve premettersi che, nel caso di specie, l'ambito cognitivo del tribunale della libertà è delimitato dalla natura dell'impugnazione proposta, trattandosi non di riesame ma di appello cautelare. Nel ricorso di appello opera infatti il principio tantum devolutum quantum appellatum, per cui i motivi che la parte espone a sostegno della sua istanza di impugnazione determinano l'oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del Tribunale della libertà ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura (C., Sez. II, 21.12.2006, Liquidato e altri, in Mass. Uff., 235935; C., Sez. VI, 28.3.2003, Sabatelli, in Mass. Uff., 224934; C., Sez. IV, 27.8.1996, Gerotti, in CP, 1998, 1557; C., Sez. I, 12.3.1996, Piserchia, in Mass. Uff., 204409). Dalla natura assolutamente devolutiva dell'appello contro le ordinanze in tema di misure cautelari derivano un'importante conseguenza: è la parte appellante che, con l'esposizione dei motivi a sostegno dell'impugnazione, delimita e definisce il . : petitum e l'ambito di cognizione del giudizio di appello. : . Tanto premesso, nel caso in esame emerge dall'impugnata ordinanza che con l'istanza l'interessato chiedeva al GIP la revoca o, in subordine, la sostituzione della misura in atto applicata con altra meno afflittiva, evidenziando alcuni elementi: a) finalità lecite di alcuni viaggi in Spagna dell'indagato; b) passione per le gare di moto che lo avevano spesso portato a recarsi in Spagna;
c) assenza di prova quanto ai singoli episodi di cessione. Il GIP respingeva la richiesta.
5. L'appello cautelare proposto dall'indagato si fondava sulla assenza di un'autonoma motivazione del provvedimento appellato. I giudici del tribunale della libertà per quanto qui di interesse e tenuto conto dell'ambito cognitivo di questa Corte, circoscritto alle sole questioni afferenti il 4 profilo delle esigenze cautelari, non investendo alcuno dei motivi di ricorso la gravità indiziaria - hanno motivato in ordine alle "necessità di cautela" alle pagg. 7/8, confermando le valutazioni già espresse dal primo giudice in sede di applicazione della misura;
sul punto, il tribunale valorizza il ruolo apicale del SC nell'ambito del traffico di stupefacenti, richiamando il fatto di aver questi : trattato sostanza di purezza elevatissima e destinata a soggetti che di volta in volta la rivendevano a ulteriori rivenditori, nonché l'essere stato indagato per . fatti analoghi anche nel 2009 sempre in concorso con gli stessi soggetti, : elementi, questi che denotavano il giudizio di elevata pericolosità che giustificava la massima misura custodiale;
aggiungeva il tribunale che in assenza di presa di distanza dal contesto delinquenziale in cui l'indagato è risultato essere inserito - da tempo e tenuto conto della titolarità di fonti di approvvigionamento qualificate e allo stato non individuate e facilmente riattivabili, nonché il fatto di aver questi dimostrato di essere in grado di adottare particolari cautele nell'esercizio dell'attività criminosa sarebbero tutte circostanze che depongono per un giudizio di inaffidabilità con riferimento alle capacità autocustodiali del ricorrente;
infine, quanto all'inidoneità degli arresti domiciliari con le procedure di controllo, i giudici ritengono che l'indagato possa - anche tramite l'ausilio di terzi soggetti di cui ha già dimostrato di essere in grado di servirsi come prestanome -, riattivare i propri contatti criminosi con i fornitori e con i clienti, clienti che non è dato ritenere si esauriscano solo nel Tonello.
6. A fronte di tale apparato argomentativo, osserva il Collegio, le censure del ricorrente colgono nel segno. Ed invero, quanto al primo motivo, con cui si censura l'assenza di elementi che possano far ritenere sussistenti un concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato, effettivamente i giudici del riesame non spiegano le ragioni per le quali, a fronte della cessazione della vicenda criminosa conclusasi il 30/07/2014, cui è seguito l'arresto dell'indagato il 6/04/2015, dunque nove mesi dopo, possa essere ritenuto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione, a fronte, si noti, dell'assenza di elementi che denotino tale concretezza ed attualità, avendo peraltro ritenuto con valutazione astratta e non ancorata a dati concreti il Tribunale che le fonti di approvvigionamento del SC sarebbero facilmente riattivabili. Come è stato chiarito da questa Corte, in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere -in 50 termini di certezza o di alta probabilità che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità che all'imputato si presenti - effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015 - dep. 15/09/2015, Marino, Rv. 264688; Conf. Sez. III, sent. n. 37089 del 2015, non mass.). A ciò si aggiunga che in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015 - dep. 26/10/2015, Maio, Rv. 264902 che ha, correttamente, precisato che la sussistenza di un onere motivazionale sull'attualità delle esigenze cautelari era già desumibile, nell'assetto normativo previgente, dall'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.). Detta specifica valutazione della concretezza ed attualità dev'essere ovviamente operata anche da parte del giudice del riesame investito dell'appello cautelare avente ad oggetto la questione della persistenza dell'esigenza cautelare in esame (nella specie, infatti, era stata richiesta la revoca o la sostituzione della misura con altra meno afflittiva, avendo peraltro il tribunale del riesame rivalutato globalmente la vicenda anche sotto il profilo della gravità indiziaria). Non può, sul punto, reputarsi sufficiente il mero riferimento alla gravità del fatto o il solo (corretto, nella specie) giudizio sulla personalità negativa dell'indagato desumibile dagli elementi descritti dal tribunale;
occorre, infatti, che i giudici si soffermino a indicare con motivazione adeguata e logica per quale ragione, in presenza di una personalità negativa (ciò che giustifica la salvaguardia dell'esigenza cautelare sub lett. c) dell'art. 274, cod. proc. pen.), si giustifichi l'applicazione della misura cautelare in quanto detto pericolo di recidiva si presenti nei suoi duplici requisiti di concretezza ed attualità, non potendo essere sufficiente il richiamo a valutazioni ipotetiche.
7. Analogamente quanto al secondo motivo. Ed infatti, l'ordinanza non risulta adeguatamente motivata quanto alla illustrazione degli elementi sulla cui base tutte le altre misure sarebbero inidonee a fronteggiare l'esigenza cautelare richiamata;
sul punto, l'ordinanza si limita ad affermare l'inadeguatezza di ogni altra misura illustrando gli elementi che 6 : . depongono per un giudizio di inaffidabilità con riferimento alle capacità autocustodiali del ricorrente. Orbene, osserva il Collegio come il mutamento normativo operato dalla legge n. 47 del 2015 all'art. 275, comma 3 c.p.p. (La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate), determina l'inevitabile superamento della giurisprudenza di questa Corte che, in passato, aveva ritenuto come in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore . dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014 - dep. 10/12/2014, Calcagno, Rv. 261723); detta giurisprudenza, infatti, si giustificava logicamente e giuridicamente in relazione all'esegesi del precedente testo del comma terzo (La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata). La nuova previsione normativa, diversamente, impone, oggi al giudice della cautela, sia esso il giudice dell'ordinanza genetica che quello del riesame se investito della relativa questione, di motivare in ordine alle ragioni per le quali risultino inadeguate le altre misure coercitive e interdittive "anche se applicate cumulativamente"; e, nella specie, il ricorrente aveva prospettato che l'applicazione congiunta della misura dell'obbligo di presentazione, anche giornaliera alla PG unitamente all'obbligo di dimora del SC presso la propria residenza, sarebbero state idonee a salvaguardare tale esigenza. Diversamente, i giudici del riesame si sono limitati a ritenere, con motivazione apparente, che le circostanze sopra indicate (assenza di presa di distanza dal contesto delinquenziale in cui l'indagato è risultato essere inserito da tempo;
titolarità di fonti di approvvigionamento qualificate e allo stato non individuate e facilmente riattivabili;
il fatto di aver questi dimostrato di essere in grado di adottare particolari cautele nell'esercizio dell'attività criminosa) deponessero per un giudizio di inaffidabilità con riferimento alle capacità autocustodiali del SC.
8. L'ordinanza presta il fianco anche alle censure di cui al terzo motivo. 7 L'ordinanza, quanto all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con procedure di controllo ritiene che l'indagato possa - anche tramite l'ausilio di terzi soggetti di cui ha già dimostrato di essere in grado di servirsi come prestanome -, riattivare i propri contatti criminosi con i fornitori e con i clienti, clienti che non è dato ritenere si esauriscano solo nel Tonello. a parte l'astrattezza del riferimento a potenziali clienti "che non è dato Ora - ritenere si esauriscano solo nel Tonello", affermazione che sembrerebbe essere più il frutto di valutazione congetturale dei giudici del riesame che l'esito di una meditata valutazione del materiale indiziario in atto, in una con l'espressione di un giudizio di tipo probabilistico/possibilistico del tribunale non supportato da elementi concreti v'è che il nuovo disposto di cui all'art. 275, comma 3-bis, - cod. proc. pen. prevede che "nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1"; vero è, nel caso in esame, che la norma sembrerebbe riferirsi al solo giudice dell'ordinanza genetica ("nel disporre la misura cautelare.."), ma tuttavia è anche vero che, attesa la natura limitatamente devolutiva dell'appello cautelare, se oggetto dell'istanza difensiva è la revoca o la sostituzione della massima misura custodiale con altra meno afflittiva, anche il giudice investito della richiesta e, conseguentemente, il tribunale del riesame, sono chiamati ad esprimere detta valutazione, ossia devono indicare "le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo", non potendo più trovare applicazione, dopo la novella del 2015, quella giurisprudenza secondo cui in tema di arresti domiciliari, la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, per disporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere di motivazione aggiuntiva (Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015 - dep. 16/02/2015, Fiorillo e altri, Rv. 262600), posto che, detto onere di motivazione aggiuntiva, è oggi appositamente richiesto dal nuovo disposto di cui all'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.
9. Quanto, infine, all'ultimo motivo di censura, ne è superfluo l'esame, donde il medesimo può ritenersi assorbito dall'accoglimento dei primi tre. Ed invero, la circostanza che i giudici del riesame, nell'annullare parzialmente l'ordinanza abbiano ritenuto tuttavia necessario il mantenimento della massima misura custodiale se, in astratto, non è nel caso di specie espressione di motivazione contraddittoria (la massima misura custodiale, infatti, ben potrebbe giustificarsi in ordine ai residui episodi di consegna contestati, essendo gli stessi sempre relativi a tre kg. complessivi di cocaina), in concreto tuttavia merita di essere oggetto di rivalutazione da parte del medesimo tribunale, in sede di rinvio, in quanto la questione dell'attenuazione dell'esigenza cautelare che giustificherebbe un'attenuazione della misura è logicamente subordinata alla (ri)valutazione da parte dei giudici del riesame dei precedenti profili, ossia: a) quello della valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva;
b) quello della idoneità di misure, anche se applicate cumulativamente, a salvaguardare la predetta esigenza;
c) quello della eventuale idoneità della misura di cui all'art. 275 bis c.p.p. a salvaguardare la predetta esigenza. 10. L'impugnata ordinanza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Venezia, sezione per il riesame, al fine di colmare i vizi motivazionali indicati nei paragrafi che precedono.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di VENEZIA, sezione per il riesame. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 17 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessio Scarcella Renato Grillo Russly [DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 GEN 2016 IL CANCELLI Luana DI 0