Sentenza 30 ottobre 1998
Massime • 2
L'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione ai soli effetti civili nei confronti della pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato emessa per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. al fine di ottenere il proscioglimento pieno sull'elemento psicologico, atteso che la realtà storica del dubbio permane e che il giudizio di responsabilità civile, basato sulle regole dell'onere della prova, non consente il non liquet. (Fattispecie in tema di lesioni colpose gravissime conseguenti ad un errore di diagnosi da parte del medico non escluso con certezza nel provvedimento impugnato).
Quando si deve valutare non già l'imprudenza o negligenza del medico, bensì l'errore di diagnosi, quel che decide della scusabilità dell'errore, e quindi della sussistenza della colpa, è il grado di difficoltà tecnico scientifico in relazione al quale l'errore si verifica. Con la conseguenza che solo la mancata percezione di un quadro clinico la cui gravità sia agevolmente riconoscibile può essere attribuita a colpevole imperizia.(Principio affermato con riferimento alla responsabilità civile di un medico assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dall'imputazione di lesioni colpose gravissime conseguenti ad un errore di diagnosi).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania con la quale A. Santi e As. Valentina erano stati giudicati responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla morte di Alfia Aurora M., cagionata nelle rispettive qualità di specialista radiologo e di medico di pronto soccorso, ed erano stati condannati ciascuno alla pena di un anno di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (oltre ulteriori statuizioni accessorie). Il coimputato C. Gabriele veniva invece assolto dal Tribunale e la pronuncia non veniva appellata. La Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/1998, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente del 30/10/98
1. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio MERONE Consigliere N. 2312
3. Dott. Giovanni FEDERICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere N.20377/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dall'imputato PE AR, nato ad [...] l'[...] e dalla parte civile RA GI, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 14 ottobre 1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere A. MERONE;
Udito il Pubblico Ministero in persona dei Dott. Mario IANNELLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv. Carlo RIENZI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di parte civile ed il rigetto di quello dell'imputato;
Udito il difensore Avv. Giorgio MELUCCO, anche nella qualità di sostituto processuale dell'avv. Giorgio FINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato ed il rigetto di quello proposto dalla parte civile;
1. FATTO E MOTIVI DEI RICORSI
1.1. LL AR è stato tratto a giudizio per rispondere di lesioni colpose gravissime in danno di LI GI, insorte in conseguenza di un errore diagnostico commesso dallo stesso LL, nella qualità di primario del Servizio di Istologia ed Anatomia Patologica del Policlinico Gemelli di Roma. Più specificamente, al LL è stato contestato il "reato di cui all'art. 590 c.p. per avere - con colpa professionale consistita nel diagnosticargli erroneamente come "struma nodulare con frequenti aspetti distrofici e calcifici" un carcinoma tiroideo, conseguentemente non consentendo un tempestivo e specifico trattamento terapeutico - cagionato a LI GI un aggravamento della malattia con conseguente comparsa di metastasi multiple ossee da cui derivavano gravissime lesioni alla colonna vertebrale".
1.2. In primo grado il LL è stato assolto dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. Il RE ha ritenuto sussistente l'errore diagnostico ed il nesso di causalità tra l'errore stesso e le lesioni, ma ha escluso che, nella specie, potesse ravvisarsi una ipotesi di colpa penalmente rilevante. "Sgombrato invero il campo della colpa da possibili profili di negligenza e di imprudenza, e comunque dalla violazione delle c.d. "leges artis" - conclude il primo giudice - , appare verosimile ritenere che l'imperizia nella diagnosi del caso concreto ascrivibile al prof. AR LL, rientri nell'ipotesi di c.d. "cuipa levis" proprio in virtù della peculiarità e difficoltà del caso derivanti dall'occasionale ed imperfetta struttura degli elementi istologici sintomatici della malattia del LI, all'epoca in cui l'imputato ebbe a visionare i vetrini che lo riguardavano. ... Conseguentemente l'odierno prevenuto va mandato assolto dal reato ascrittogli ai sensi dell'art.530, 20 comma c.p.p., con la formula corrispondente" (p. 14 sentenza
RE). In definitiva, secondo il RE, al LL non è addebitabile alcun tipo di colpa penalmente rilevante: non c'è stata imprudenza o negligenza (nemmeno sotto il profilo della colpa lieve) perché sono state effettuate tutte le indagini cliniche del caso (p. 9); non c'è stata imperizia penalmente perseguibile perché l'errore diagnostico è stato causato dalla peculiarità del caso;
per cui, soltanto tenendo conto dell'elevato livello di perizia esigibile dal Prof. LL, primario anatomopatologo della relativa Divisione dell'Ospedale Policlinico Gemelli di Roma, nonché cattedratico ed autore ... di pubblicazioni scientifiche in materia" (p. 14), al massimo, gli si può addebitare una colpa lieve, la quale, come è noto, non rientra nei parametri di responsabilità fissati dall'art.2236 c.c., recepiti dalla giurisprudenza penale.
1.3. Avverso tale decisione hanno proposto appello l'imputato, il P.M. e la P.C.
Il LL ha sostenuto che non c'è stato alcun errore diagnostico (nè, conseguentemente, intempestività del trattamento terapeutico e nesso causale con l'insorgere delle metastasi) e che, comunque, nessuna colpa poteva essergli addebitata. Ha chiesto, pertanto di essere assolto perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dei primo comma dell'art. 530 c.p.p. P.M. e P.C. hanno sostenuto la inapplicabilità, in sede penale, dei parametri di responsabilità previsti dall'art. 2236 c.c., per cui anche l'errore diagnostico frutto di una lieve imperizia, andrebbe perseguito penalmente. Nella specie, poi, non si sarebbe trattato di colpa lieve perché la diagnosi non presentava particolari difficoltà. Sul punto, anzi, hanno chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento per ottenere chiarimenti dai periti.
La P.C., inoltre, ha analiticamente prospettato gli argomenti in base ai quali il RE avrebbe dovuto ritenere che la diagnosi non presentava particolari difficoltà e che, quindi, l'errore era frutto di colpa inescusabile. La stessa ha insistito sulla inattendibilità dei consulenti (che fin dalle prime battute hanno prospettato le difficoltà che presentava la formulazione diagnosi) rappresentando anche che l'imputato era stato componente della commissione di concorso che aveva nominato primario proprio uno dei consulenti (tale dr. Cori).
1.4. La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, in quanto "l'errore diagnostico che ha prodotto le lesioni al LI, è stata la conseguenza non della violazione della c.d. "leges artis", ma della culpa levis e, cioè, dell'imperizia del sanitario dovuta alle obbiettive difficoltà nella valutazione dei vetrini e dei risultati degli esami istologici e alla peculiarità dei caso clinico" (p. 9 della sentenza di appello). La Corte, quindi, ha ritenuto "conforme a giustizia prosciogliere il LL con la formula del dubbio sulla esistenza di un errore diagnostico a lui imputabile e, cioè, sull'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose gravissime nei confronti del LI" (p.8 della sentenza di appello).
1.5. Imputato e P.C hanno proposto ricorso a questa Suprema Corte prospettando le seguenti censure a) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto relativo al proscioglimento per insufficienza di prove, in quanto:
- il giudizio dubitativo, formulato dalla Corte di merito, sarebbe stato legittimo soltanto se fosse stato basato su prove contrastanti e non anche, come nel caso di specie, in presenza di una situazione di totale carenza di elementi probatori di sostegno per la tesi della accusa;
- il giudice a quo non ha indicato gli elementi che, nella specie, legittimano il dubbio;
anzi, contraddittoriamente, lo pone a base della sentenza impugnata, dopo aver respinto tutte le censure prospettate dalla P.C. e dal P.M.;
- il dubbio manifestato nella sentenza impugnata è frutto di valutazioni meramente soggettive, che non trovano riscontro in acquisizioni processuali oggettive;
b) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in quanto la Corte di Appello dopo avere svalutato tutti gli elementi posti a sostegno della accusa, in punto relativo alla sussistenza dell'errore diagnostico, invece di pervenire ad una decisione di totale assoluzione, ha formulato un giudizio di dubbio, in ragione della peculiarità del caso, facendo pesare l'elemento della colpa lieve che, invece, è totalmente irrilevante ai fini della configurazione del giudizio di responsabilità per imperizia;
c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza
- dell'errore diagnostico (affermato senza tenere conto della peculiarità del caso, della atipicità della storia clinica e delle manifestazioni del male, della concordanza con le diagnosi formulate da altri istituti di altissima specializzazione e del fatto che soltanto con l'apparire delle metastasi si è avuta la certezza della natura dei male che affliggeva il LI);
- del nesso causale tra il preteso errore e la comparsa delle metastasi (atteso che le metastasi sono accertate dopo circa due anni e non è escluso che siano insorte per "degenerazione da frammento tiroideo residuo").
B. RA
a) violazione degli artt. 602, comma 4, 523, comma 4, e 178 c.p.p., in quanto nel dibattimento di appello al suo difensore non è
stata concessa la facoltà di replica;
b) carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ai singoli motivi di appello, sui seguenti punti:
- il LL nel formulare la diagnosi non ha tenuto conto di tutti gli elementi "sia clinici che anatomo-patologici tipici di un tumore maligno della tiroide";
- l'errore diagnostico è assolutamente inescusabile e deve essere valutato in base ai parametri della semplice negligenza ed imprudenza, perché trattasi di tumore tra i più comuni, in assoluto, ed il più diffuso della tiroide;
- erroneamente il RE aveva ritenuto imprevedibile che il tumore attaccasse le ossa;
c) carenza di motivazione in punto relativo alla ritenuta attendibilità del perito di ufficio dr. Cori, nonostante i ripensamenti e la circostanza che lo stesso potesse avere motivi di gratitudine nei confronti dell'imputato (già componente della commissione che lo aveva giudicato, con esito positivo, nel concorso di primario);
d) vizio di motivazione nella parte in cui i giudici di appello (p.7, secondo periodo) escludono che dall'esame istologico effettuato dal LL fossero emersi elementi certi della malignità del male, in relazione ad elementi che, invece, lo stesso perito indica come sintomi della malignità del male;
tanto più che gli stessi elementi sono stati utilizzati per respingere l'appello dell'imputato (p. 8);
e) erronea applicazione dell'art. 2236 c.c e del parametro della colpa grave, atteso che, nella specie, manca il presupposto della "incertezza della scienza medica", trattandosi di patologia che si manifesta con una sintomatologia ben conosciuta e presente nel caso di specie;
tanto più che la stessa Corte di Appello non indica alcun elemento clinico o diagnostico che potesse far pensare a forme benigne della malattia e che lo stesso imputato ha ammesso di aver visto qualcosa di sospetto e, quindi, avrebbe dovuto regolarsi di conseguenza;
f) violazione degli artt. 2236 c.c. e 43 c.p., in quanto il LL ha prodotto dinanzi al RE, a propria difesa, la documentazione relativa ad un caso asseritamente analogo, nel quale era stata esclusa la diagnosi di carcinoma papillifero della variante follicolare, ma non era stato evidenziato che si trattava di un caso in cui "i nuclei chiari erano del tutto sporadici", mentre nel reperto relativo al LI tali nuclei erano costanti;
g) mancata assunzione di una prova decisiva (fotografie ingrandite dei vetrini sui quali era stata formulata la diagnosi, da confrontare con i manuali di medicina), già richiesta con i motivi di appello.
All'odierna udienza l'avv. Giorgio Fini ha fatto pervenire istanza di rinvio per altro impegno professionale. L'istanza è stata respinta perché generica e non documentata.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Preliminarmente, deve essere respinta la censura relativa alla prospettata violazione dell'art. 602, comma 4, in relazione all'art. 523, comma 4, c.p.p., formulata dalla parte civile. Il difensore del LI lamenta che non gli è stato consentito di esercitare il diritto di replica. Vi è in atti, però, un apposito provvedimento reiettivo della richiesta di replica che la parte ricorrente non contesta nella parte motiva.
2.2. Nel merito, ritiene il Collegio che, fermi gli effetti penali della sentenza impugnata, la stessa deve essere annullata con rinvio, per difetto di motivazione, limitatamente ai profili di responsabilità civile, sui quali dovrà pronunciarsi il giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art.622 c.p.p., anche con riferimento alle spese di questa fase.
2.3. Occorre precisare quali sono i limiti entro i quali questa Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi nel caso di specie. In assenza di ricorso del P.G., i limiti del giudizio penale di legittimità devono essere tracciati in base ai motivi dedotti dall'imputato. Questo, sostanzialmente, lamenta a) che l'assoluzione sull'elemento psicologico del reato è stata pronunciata indebitamente con "formula dubitativa", in presenza di una situazione probatoria che imponeva il più ampio proscioglimento;
b) che non è provato l'errore diagnostico, ne' l'eventuale nesso causale tra il preteso errore e le lesioni conseguenti, per cui avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste. In definitiva, in questa sede, ai fini penali, stante il divieto della reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.), occorre solo verificare (nei limiti in cui il ricorrente sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante) se era possibile, nei precedenti gradi, accedere ad una formula di proscioglimento più ampia di quella adottata. Vale a dire, se i giudici di merito avevano elementi per un proscioglimento pieno sull'elemento psicologico dei reato o su uno degli altri elementi costitutivi del reato (errore diagnostico e/o nesso causale).
2.3.1. Con riferimento alle doglianze afferenti al primo profilo (intese ad ottenere il riconoscimento della totale carenza di prova sull'elemento psicologico) il ricorso dell'imputato è ammissibile soltanto con riferimento agli effetti civili. Infatti, il nuovo codice di rito ha eliminato la c.d. formula dubitativa, relegando il dubbio nella sua sede naturale che è quella della motivazione. Conseguentemente, a parità di formule (il fatto non sussiste, l'imputato non ha commesso il fatto, il fatto non costituisce reato, ecc.), non deve avere alcuna rilevanza penale il fatto che il giudizio liberatorio sia motivato in base a) alla acquisizione positiva di prove di innocenza;
b) alla mancata acquisizione (totale o parziale) di prove a sostegno della accusa;
c) alla acquisizione di elementi probatorii contrastanti. Tanto è vero che l'art. 593, comma 2, c.p.p, stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento in fatto, senza alcuna distinzione in ordine alla situazione probatoria retrostante. La ratio di tale limitazione è da ricercare, evidentemente, nel principio generale secondo il quale "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse" (art. 569, comma 4, c.p.p.). Quindi, salvo quanto appresso specificato,
l'imputato assolto in fatto, anche se in conseguenza di una situazione probatoria antinomica, non è legittimato a proporre appello. In linea di principio, "una volta che sia stata pronunciata, a seguito dell'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod proc. pen., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente. Ed invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti da provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazioni siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Difatti, l'impugnazione si configura sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico" (Cass. SS.UU. penali 23 febbraio 1996, ud. 23 novembre 1995, n. 2110, Foschini, Falchi ed altri).
Tuttavia, è evidente che la realtà storica dei dubbio non è stata cancellata con il mero "trasferimento di sede" dal dispositivo alla motivazione. Gli effetti extrapenali permangono, atteso che il giudizio di responsabilità civile basato sulla regola dell'onere della prova, non consente il non liquet. Quindi, allorquando il materiale probatorio acquisito in sede penale non sia stato adeguatamente valutato, come nel caso di specie, lo stesso deve essere riesaminata in sede civile, alla stregua dei parametri decisionali previsti dall'art. 2697 c.c. Quindi, può essere ipotizzata una riemersione dell'interesse ad impugnare, pur in presenza di una sentenza dubitativamente assolutoria, a causa degli effetti civili derivanti dalla decisione penale (quanto meno nel giudizio di cassazione, atteso che l'art.607, comma 1, c.p.p., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso avverso le sentenze di proscioglimento, senza alcun limite, salvo quello generale costituito dalla carenza di interesse). Infatti "l'interesse ad impugnare - che deve tendere ad un risultato pratico in rapporto alle situazioni e alle facoltà tutelate dall'ordinamento - assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modificazione del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Il che rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali ad esempio l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o assoluzione nel giudizio di danno (art. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). Stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole" (Cass. Sez. VI penale, 14.02/25.06.1997, n. 624, imp. Capozzi). L'art. 573, comma 1, c.p.p., prevede appunto che l'impugnazione per i soli interessi civili, sia dell'imputato che delle altre parti private, "è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie dei processo penale". In questo caso, però, fermi restando gli effetti penali, la giurisdizione di questa Suprema Corte è limitata al giudizio rescindente (per i soli effetti civilistici) e l'eventuale giudizio di rinvio (esaurita oramai la giurisdizione penale) deve essere "affidato" al giudice civile di appello competente per valore, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
2.3.2. Naturalmente, deve essere riconosciuto, a maggior ragione, l'interesse dell'imputato a contestare, sul piano della congruità della motivazione, le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla sussistenza dell'errore diagnostico e del nesso causale con le lesioni insorte successivamente. Innanzitutto, perché l'eventuale vizio di motivazione su questi punti riaprirebbe la possibilità di ottenere un proscioglimento in fatto. Inoltre, l'eventuale carenza di motivazione su tali punti, sconvolgerebbe l'impianto logico della intera decisione impugnata, in quanto la colpa, lieve o grave che sia, è ipotizzabile soltanto in presenza di un errore accertato ed assume rilievo soltanto se le lesioni siano insorte in conseguenza dell'errore stesso. Peraltro, l'interesse alla correttezza della motivazione assume maggior rilievo allorquando (come nella specie) vi sia ricorso anche della parte civile, per evitare che sui punti contestati possa formarsi il c.d. giudicato.
2.3.3. Fatte queste doverose premesse, rileva il Collegio che la decisione dei giudici di merito in punto relativo alla ricostruzione dell'elemento psicologico presenta almeno due incongruenze. In primo luogo la Corte di merito ha escluso che, nella specie, possa ravvisarsi imperizia, perché trattasi di culpa levis, che, secondo la tesi fatta propria dagli stessi giudici di merito, esulerebbe dai parametri di rilevanza penale ricostruiti in base all'art. 2336 c.c. (p. 8). Conseguentemente, il LL andava assolto "con formula piena" perché il fatto non costituisce reato. Invece, il giudice a quo ha ritenuto "conforme a giustizia prosciogliere il LL con la formula prevista dall'art. 530 n.2 CPP perché il fatto non costituisce reato sotto il profilo del dubbio sulla esistenza di un errore diagnostico a lui imputabile e, cioè, sull'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose gravissime nei confronti del LI" (p.8). Quindi, per un verso è stata esclusa, in maniera netta, l'esistenza di una colpa penalmente rilevante e, per altro verso, contraddittoriamente, è stato formulato un "giudizio di dubbio" sulla colpa e di conferma della sentenza di primo grado. E qui si annida la seconda incongruenza, perché il RE, sostanzialmente, non ha pronunciato una sentenza dubitativa (in quanto non ha evidenziato la coesistenza di elementi probatori contraddittori), ma di assoluzione per mancanza di prove che l'imperizia del LL abbia assunto il grado della colpa grave (p.14 della sentenza di primo grado).
2.3.4. Le censure relative alla carenza di motivazione sull'errore diagnostico e sul nesso di causalità, sono, invece infondate. Infatti, dalla lettura congiunta delle due sentenze di merito, la ricostruzione dei fatti appare adeguatamente e coerentemente motivata.
Sul nesso causale il RE si è ampiamente dilungato ed anche le censure prospettate con i motivi di appello vi trovano adeguata risposta (v. pp.6 e 7 della sentenza del RE). In ogni caso, i giudici di appello hanno ricostruito la storia clinica del LI proprio per evidenziare la inequivocabile e conseguenziale successione degli eventi (p. 4/6 della sentenza di appello). Quanto all'errore diagnostico, per un verso, non sono stati indicati elementi che possano far pensare ad una diversa ed autonoma malattia generatrice delle metastasi, e, per altro verso, i giudici di merito hanno specificamente individuato gli elementi che avrebbero dovuto indurre a formulare una diversa diagnosi (p. 10 della sentenza di primo grado e p. 6 della sentenza di appello).
2.4. La sentenza impugnata appare poi lacunosa anche con riferimento a talune censure prospettate dalla parte civile.
2.4.1. In punto relativo alla dedotta mancata valutazione, da parte del LL, degli elementi clinici ed anatomo-patologici tipici del tumore maligno alla tiroide, i giudici di appello si limitano a definire "priva di pregio" la censura perché "smentita dal contenuto della perizia e dalla circostanza che la diagnosi non era agevole all'inizio della malattia". Sostanzialmente, i giudici di merito contrastano l'argomento di parte con un mero richiamo al contenuto della perizia, omettendo ogni valutazione critica, comparata degli argomenti dialetticamente contrapposti, a cui, legittimamente, mirava l'appellante p.c. (tra l'altro la Corte ha anche ignorato le riserve in ordine alla attendibilità del perito dr. Cori). Il secondo argomento (difficoltà iniziale di formulare la diagnosi) è fallace, perché, per smentire la tesi del LI, la Corte di merito utilizza la conclusione da dimostrare. Vale a dire, il LI contesta che gli elementi acquisiti dal LL non gli consentissero di formulare una diagnosi di malignità del male e la Corte risponde affermando, apoditticamente, che la diagnosi non presentava difficoltà.
2.4.2. In punto relativo all'elemento psicologico, il LI lamenta che il comportamento del LL andava valutato alla stregua dei normali criteri di valutazione di prudenza e diligenza, avendo il LL stesso omesso di prendere in considerazione la possibilità di trovarsi in presenza del più comune e diffuso tumore della tiroide. In altri termini, la tesi sostenuta dalla p.c. è che non è necessario ricorrere al metro della perizia (che richiede un elevato grado di colpa per assumere rilevanza penale) per valutare la colpa dell'imputato. Questo avrebbe dovuto già prospettare l'ipotesi del tumore maligno alla stregua della comune esperienza. Anche su questo punto la sentenza impugnata appare carente, limitandosi a ricordare, genericamente, che secondo la giurisprudenza consolidata l'errore diagnostico deve essere valutato in base ai parametri della perizia professionale. Peraltro, come rileva ancora la p.c., lo stesso LL ha ammesso di aver visto qualcosa di sospetto. Questa circostanza, per un verso è rimasta priva di valutazione e per altro verso contrasterebbe con la ipotesi della inesistenza di colpa grave. Infatti, se il LL, come sembra pacifico, aveva percepito le anomalie del caso e nonostante ciò non ha ritenuto di prospettare l'ipotesi del tumore maligno, allora resta da spiegare come si possa ritenere che il comportamento del LL stesso non sia inquadrabile nè sotto il paradigma della colpa generica (imprudenza e negligenza), ne' sotto il paradigma della grave imperizia.
2.4.2. In definitiva, la vicenda in esame, pur se non è più suscettibile di variazioni sotto il profilo della valutazione penale, necessita di una più accurata e rigorosa ricostruzione agli effetti civili.
2.5. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto di motivazione, con rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello, che provvederà anche a liquidare le spese di questa fase.
Il giudice di rinvio opererà nel solco del noto principio, secondo cui quando, come nella specie, si deve valutare non già l'imprudenza o la negligenza del medico, bensì l'errore diagnostico, quel che decide della scusabilità dell'errore, e quindi della sussistenza della colpa, è il grado di difficoltà del problema tecnico-scientifico in relazione al quale l'errore si verifica. Con la conseguenza che solo la mancata percezione di un quadro clinico la cui gravità sia egevolmente riconoscibile può essere attribuita a colpevole imperizia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per difetto di motivazione e rinvia per nuovo esame dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche sulle spese di questa fase.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 1999