Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/1998, n. 57
CASS
Sentenza 30 ottobre 1998

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L'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione ai soli effetti civili nei confronti della pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato emessa per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. al fine di ottenere il proscioglimento pieno sull'elemento psicologico, atteso che la realtà storica del dubbio permane e che il giudizio di responsabilità civile, basato sulle regole dell'onere della prova, non consente il non liquet. (Fattispecie in tema di lesioni colpose gravissime conseguenti ad un errore di diagnosi da parte del medico non escluso con certezza nel provvedimento impugnato).

Quando si deve valutare non già l'imprudenza o negligenza del medico, bensì l'errore di diagnosi, quel che decide della scusabilità dell'errore, e quindi della sussistenza della colpa, è il grado di difficoltà tecnico scientifico in relazione al quale l'errore si verifica. Con la conseguenza che solo la mancata percezione di un quadro clinico la cui gravità sia agevolmente riconoscibile può essere attribuita a colpevole imperizia.(Principio affermato con riferimento alla responsabilità civile di un medico assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dall'imputazione di lesioni colpose gravissime conseguenti ad un errore di diagnosi).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/1998, n. 57
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 57
Data del deposito : 30 ottobre 1998

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