Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 2
Sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza applicativa di una misura cautelare anche qualora non venga richiesto l'aggravamento della misura già disposta, bensì esclusivamente l'estensione di essa anche agli altri reati contestati per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza.
Sussiste la possibilità del concorso formale fra il reato di turbata libertà degli incanti e quello di truffa, attesa la loro diversa obiettività giuridica, essendo rivolto l'uno alla tutela del regolare svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private, l'altro alla difesa della integrità patrimoniale del soggetto passivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2013, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 04/12/2013
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI OV - Consigliere - N. 2443
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 34904/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES FR, nato a [...] il [...];
2) IN ND, nato a [...] il [...];
3) MO OV, nato a [...] il [...];
4) D'GO ER, nato a [...] il [...];
5) SI AO, nato a [...] il [...];
6) NI CR, nato a [...] il [...];
7) PE AM, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 20.6.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Aurelio Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori, Avvocati Nuzzolese Virio e Rizzardi Gianluca, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27.5.2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia dispose la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di OT FR, TI ND, EM OV, D'AG ER, OR AO, AR CR e PE AM, per i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere semplice e turbata libertà degli incanti, in concorso con altri indagati;
ma rigettò la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, nella parte in cui venne chiesta l'emissione della misura cautelare, nei confronti dei medesimi, anche per i delitti di truffa aggravata e - per taluni di essi - per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., comma 1. Avverso tale provvedimento propose appello il P.M. ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen.; ed il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 20.6.2013, accogliendo l'impugnazione, applicò la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti degli indagati, anche per il delitto di cui all'art. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, nonché - nei confronti del TI, del D'AG e del OR - per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., comma 1. Ricorrono per cassazione i difensori degli indagati. I difensori di OT FR e di TI ND deducono:
1) la violazione dell'art. 310 c.p.p. e art. 568 c.p.p., comma 4, con conseguente inammissibilità dell'appello del P.M. per carenza di interesse del medesimo, relativamente alla chiesta estensione della misura cautelare ai delitti di cui all'art. 640 c.p., commi 1 e 2 e art. 416 c.p., comma 1;
2) la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) per non avere il Tribunale deciso sulle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali formulate nella apposita memoria depositata dalla difesa;
3) la violazione dell'art. 407 cod. proc. pen., con la conseguente inutilizzabilità, nei confronti degli indagati, degli atti di indagine svolti dopo il 24.2.2012, data - a dire dei ricorrenti - della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari in ordine al delitto di associazione per delinquere, termine decorrente dal 23.2.2011 (data nella quale il OT e il TI risultano essere stati iscritti nel registro degli indagati per il delitto di cui all'art. 416 c.p.) e prorogato dal G.I.P. per una sola volta fino alla predetta data del 24.2.2012, dovendosi escludere - secondo i ricorrenti - la possibilità di far decorrere un autonomo termine di indagine dalla successiva iscrizione del OT, sempre per il delitto di cui all'art. 416, avvenuta il 24.5.2012, da considerarsi non una vera e propria iscrizione, ma un aggiornamento della precedente;
4) la violazione degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali compiute nel corso delle indagini, in considerazione del fatto che le stesse non erano consentite, essendo state disposte solo per il delitto di cui all'art. 416 c.p., comma 2, (la cui pena edittale non supera i cinque anni di reclusione, come richiesto dall'art. 266 cod. proc. pen.), e non per il delitto di cui al comma 1 dell'art. 416 cod. pen.;
5) la violazione degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen., con la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nell'ufficio privato di OT FR, sia perché sarebbe stato carente il presupposto ("fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa") cui l'art. 266 c.p.p., comma 2, subordina la possibilità delle intercettazioni nei luoghi di privata dimora, sia perché l'attività di captazione sarebbe comunque proseguita oltre il maggio 2011, mese nel quale si sarebbe esaurita l'attività di turbativa d'asta;
6) la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 360 cod. proc. pen., con la conseguente nullità e/o inutilizzabilità delle attività di estrazione di dati informatici dai computer in sequestro svolta dal consulente tecnico del P.M., avendo tale consulente proceduto - contrariamente a quanto disposto dal P.M. - senza rispettare le forme di cui all'art. 360 cod. proc. pen. ed essendo stato, peraltro, violato l'art. 247 c.p.p., comma 1 bis, che impone - all'atto del sequestro di strumenti informatici - di adottare tutte le misure tecniche necessarie per impedire l'alterazione dei dati, dovendosi considerare non-ripetibili le operazioni eseguite dal consulente del P.M.;
7) la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, sia con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati, anche avuto riguardo a quanto dedotto dalla difesa nella memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale e alla non attualità delle condotte contestate risalenti fino al maggio 2011;
8) la mancanza di motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: sia con riferimento alla sussistenza di una associazione per delinquere in genere;
sia con riferimento alla sussistenza, nei confronti degli indagati, del delitto di cui al primo comma dell'art. 416 cod. pen. in particolare;
sia, infine, con riferimento alla configurabilità dei delitti di truffa loro ascritti e alla individuazione dell'elemento costitutivo del "danno" della fattispecie criminosa di cui all'art. 640 cod. pen.. Il difensore di EM OV deduce:
1) la violazione dell'art. 568 c.p.p., comma 4 e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), con riferimento alla carenza di interesse ad impugnare del P.M., non avendo quest'ultimo chiesto nei confronti del EM la misura cautelare più grave della custodia in carcere ed essendo volto l'appello del P.M., per quanto riguarda la posizione del detto indagato, unicamente ad ottenere la declaratoria della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., comma 1 e ai delitti di truffa contestati;
2) la violazione dell'art. 416 cod. pen. e la carenza di motivazione, in ordine al ritenuto delitto di cui all'art. 416 cod. pen., comma 1;
3) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 640 c.p., comma 2, con riferimento alla configurabilità, nelle vicende oggetto del procedimento, dei delitti di truffa in danno della pubblica amministrazione;
mera illazione, priva di riscontro probatorio, sarebbe - a dire del ricorrente - l'affermazione del Tribunale secondo cui scopo del sodalizio criminoso non sarebbe stato (come ritenuto dal G.I.P.) solo quello di far conseguire alle imprese degli associati l'assegnazione degli appalti, ma anche quello di controllare l'entità del ribasso delle offerte in termini più favorevoli ad essi imprenditori, con corrispondente maggior esborso per la pubblica amministrazione.
Il difensore di D'AG ER e OR AO deduce l'erronea applicazione degli artt. 353 e 640 cod. pen., nonché la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata sotto diversi profili:
1) con riferimento al delitto di turbata libertà degli incanti, i ricorrenti contestano che possa definirsi "collusione" la condotta dei partecipanti ad una gara che concordino i ribassi d'asta, condotta che - a loro dire - sarebbe invece manifestazione di quella libera determinazione che va riconosciuta ad ogni soggetto economico in quanto non altererebbe la concorrenza, non essendo in grado di impedire la partecipazione alla gara di altri soggetti;
2) con riferimento alla esistenza di una gerarchia all'interno del sodalizio criminoso e alla possibilità di riconoscere in capo ad essi indagati la qualità di capi, promotori o organizzatori dell'attività dell'associazione;
3) con riferimento alla configurabilità del delitto di truffa, in mancanza degli elementi costitutivi della induzione in errore, non potendo le offerte delle imprese costituire ne' artificio ne' raggiro e non essendovi prova che le stazioni appaltanti abbiano sofferto pregiudizio economico dalla aggiudicazione dei lavori. Il difensore di AR CR deduce:
1) la violazione dell'art. 568 cod. proc. pen. e la carenza totale della motivazione nonostante la precisa eccezione proposta dalla difesa, con riferimento alla carenza di interesse ad impugnare del P.M., non avendo quest'ultimo chiesto nei confronti dello AR la misura cautelare più grave della custodia in carcere ed essendo volto l'appello del P.M., per quanto riguarda la posizione del detto indagato, unicamente ad ottenere la declaratoria della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al comma 1 dell'art. 416 cod. pen. e ai delitti di truffa contestati;
2) l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., avendo il Tribunale errato nel ritenere la condotta degli indagati sussumibile nella fattispecie criminosa della truffa, non potendosi - a suo dire - ravvisare alcuna induzione in errore nella partecipazione alle gare indette dalle stazioni appaltanti, ne' alcun danno in capo alle pubbliche amministrazioni, non risultando dagli atti che esse - in assenza della condotta ascritta agli indagati - avrebbero aggiudicato gli appalti a condizioni per loro più vantaggiose.
Il difensore di PE AM, infine, deduce la contraddittorietà e la illogicità del provvedimento impugnato con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di truffa aggravata in concorso formale col delitto di turbata libertà degli incanti, configurabilità che sarebbe da escludere in assenza di alcuna induzione in errore delle pp.aa. e in assenza di alcun danno patito dagli enti pubblici appaltanti, non essendo stato provato in alcun modo un loro danno "effettivo" e potendo - a dire del ricorrente - ritenersi sussistente solo quel pregiudizio mediato e potenziale che è tipico della turbativa d'asta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno rigettati, risultando infondati.
1. Privo di fondatezza è, innanzitutto, il motivo di ricorso relativo alla pretesa carenza di interesse del pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza emessa dal G.I.P. (primo motivo dei ricorsi nell'interesse di OT FR, TI ND, EM OV e AR CR).
La fattispecie sottoposta al giudizio della Corte è quella dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del G.I.P. che - a seguito di richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata dal P.M. - ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti degli indagati solo per alcuni delitti (partecipazione ad associazione per delinquere semplice e turbata libertà degli incanti), rigettando la richiesta di misura cautelare relativamente ad altri delitti parimenti contestati (truffa aggravata e delitto di cui all'art. 416 cod. pen., comma 1), per i quali ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza;
nel proporre appello, il P.M. ha chiesto al Tribunale l'aggravamento della misura della cautelare (con la custodia in carcere) per alcuni soltanto degli indagati sottoposti agli arresti domiciliari e, nei confronti di tutti, l'applicazione degli arresti domiciliari anche per il delitto di cui all'art. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, (chiedendo ancora, nei confronti dei soli TI, D'AG e OR, l'applicazione della medesima misura per il delitto di cui al comma 1 dell'art. 416 cod. pen.).
Questa Corte suprema, con riferimento ad altra fattispecie, ha già avuto modo di affermare che "deve ritenersi sussistere l'interesse del pubblico ministero a proporre gravame avverso una decisione, emessa in sede di riesame di annullamento di ordinanza impositiva di custodia cautelare per insussistenza di gravi indizi, anche se nelle more la misura è stata revocata: ciò al fine di precludere all'indagato la possibilità di crearsi un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione che può essere costituito solo dalla decisione impugnata" (cfr. ex multis Cass., Sez. 6, n. 1831 del 06/05/1996 Rv. 206008). Con riguardo alla fattispecie oggetto del ricorso, osserva il Collegio che certamente sussiste l'interesse del Procuratore della Repubblica ad impugnare l'ordinanza del G.I.P. che ha disposto una misura cautelare meno grave di quella richiesta, quando l'appello è diretto ad ottenere l'aggravamento della misura;
ma deve ritenersi sussistere anche l'interesse del P.M. ad impugnare l'ordinanza del G.I.P. che ha applicato una misura cautelare solo relativamente ad alcuni reati, pur quando il P.M. non chieda l'aggravamento della misura già disposta (così nei confronti dei ricorrenti EM OV e AR CR), ma si limiti a chiedere l'estensione della stessa misura agli altri reati contestati per il quale il giudice ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza.
Invero, a parte l'interesse di natura funzionale che ha il pubblico ministero - quale organo dello Stato è attribuito il compito di presidiare la corretta osservanza delle leggi ("Il pubblico ministero - recita il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 73 - veglia alla osservanza delle leggi (...)" - ad impugnare ogni pronuncia dei giudici ritenuta contra legem, il pubblico ministero ha anche un interesse di natura processuale ad impugnare l'ordinanza del giudice che ha applicato la misura cautelare solo relativamente ad alcuni reati contestati, negandola invece per altri reati in ordine ai quali l'organo requirente aveva pure avanzato richiesta. E invero, il riconoscimento, anche nella fase delle indagini preliminari, della fondatezza della ipotesi di reato formulata corrisponde ad un preciso interesse processuale del pubblico ministero: non solo perché il riconoscimento della ipotesi accusatoria, per la quale aveva inizialmente chiesto la misura (negata dal giudice), viene a sancire la legittimità dell'azione cautelare esercitata;
non solo perché la pronuncia negativa del G.I.P. può rendere più difficile - sia pure in via di mero fatto - il riconoscimento della responsabilità degli imputati nella successiva fase del giudizio per quei reati relativamente ai quali il G.I.P. ha negato la sussistenza di gravi indizi o la possibilità di sussumere i fatti accertati nella fattispecie criminosa;
ma anche perché il riconoscimento della sussistenza della gravità indiziaria in ordine a reati ulteriori, rispetto a quelli per i quali il G.I.P. ha disposto la misura, rafforza - a maggior ragione quando si tratta di reati (come nel caso di specie) strettamente connessi tra loro - il quadro indiziario complessivo e le stesse esigenze cautelari poste a base della misura, potendo così tale riconoscimento risultare determinante ai fini delle future decisioni da adottare in ordine al mantenimento o alla revoca della misura originariamente disposta, essendo evidente che, ove mai venissero meno i gravi indizi di colpevolezza o si affievolissero le esigenze cautelari per un reato, potrebbero i gravi indizi o le esigenze cautelari non venir meno ne' affievolirsi per un reato diverso.
Sul punto, può dunque enunciarsi il seguente principio di diritto:
"Sussiste l'interesse del P.M. ad impugnare l'ordinanza del G.I.P. che ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari solo relativamente ad alcuni reati, anche quando con l'impugnazione il P.M. chieda, non l'accoglimento della originaria richiesta di applicazione della custodia in carcere (respinta dal G.I.P.), bensì l'applicazione della misura già disposta anche relativamente ad altri reati contestati, per i quali il giudice ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza o ha escluso la possibilità di sussumere i fatti accertati nella fattispecie criminosa".
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso proposto dai difensori del OT e del TI, col quale si lamenta la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), per non avere il Tribunale deciso sulle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali formulate nella apposita memoria depositata dalla difesa.
A questo proposito, va innanzitutto osservato che le eccezioni di inutilizzabilità proposte nel procedimento relativo all'appello del P.M. sono pienamente corrispondenti a quelle formulate nel procedimento per il riesame;
va ancora osservato che il Tribunale di Trieste ha trattato e deciso nello stesso contesto tutte le impugnazioni proposte avverso l'ordinanza del G.I.P. (sia l'appello proposto dal P.M., sia le istanze di riesame proposte dai difensori). Perciò, il fatto che il Tribunale non abbia riunito i procedimenti, ma - sul piano formale - li abbia trattati separatamente, non supera certo il dato fattuale, che è dato dalla unicità della discussione di tutte le impugnazioni e dalla unicità della decisione (sia l'ordinanza che ha deciso sull'appello che quelle che hanno deciso sulle istanze di riesame sono state adottate nella stessa data del 20.6.2013).
Così stando le cose, il fatto che il Tribunale, nella ordinanza che ha deciso sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica non abbia riportato la motivazione sulle eccezioni processuali proposte dalla difesa (motivazione contenuta però nell'ordinanza che ha deciso sulle istanze di riesame), ma si sia limitato a motivare relativamente ai motivi dell'impugnazione del P.M., è un dato puramente formale che non intacca la completezza del decisum, dal momento che le eccezioni dei difensori sono state comunque discusse dalle parti e decise dal Tribunale.
Peraltro, e in ogni caso, non va trascurato che le eccezioni de quibus sollevano questioni di diritto che risultano palesemente infondate, come si avrà modo di vedere in seguito nell'esame delle altre censure. Ne deriva che la eventuale mancanza di motivazione in ordine ad esse non può determinare in alcun caso l'annullamento del provvedimento impugnato, essendo dovere di questa Corte - ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. - integrarne la motivazione in diritto.
3. Anche il terzo motivo di ricorso del OT e del TI risulta infondato. Secondo i ricorrenti, nel procedimento in esame, non sarebbe stato osservato il termine di durata delle indagini preliminari di cui all'art. 407 cod. proc. pen. relativamente al delitto di associazione per delinquere, termine che - a loro dire - sarebbe scaduto il 24.2.2012 (con conseguente inutilizzabilità, nei confronti degli indagati, degli atti di indagine successivi), in quando il detto termine dovrebbe considerarsi decorrente dal 23.2.2011 (data nella quale il OT e il TI risultano essere stati iscritti nel registro degli indagati per il delitto di cui all'art. 416 c.p.) e prorogato dal G.I.P. per una sola volta fino alla predetta data del 24.2.2012, dovendosi escludere - secondo i ricorrenti - la possibilità di far decorrere un autonomo termine di indagine dalla successiva iscrizione del OT, sempre per il delitto di cui all'art. 416, avvenuta il 24.5.2012 (con la formula:
"per il delitto di cui all'art. 416 c.p., in luogo ignoto dall'attualità in permanenza"), da considerarsi non una vera e propria iscrizione, ma un aggiornamento della precedente. Ritiene tuttavia il Collegio che non sussiste la pretesa violazione dell'art. 407 cod. proc. pen. denunciata dai ricorrenti. Già questa Corte suprema ha avuto occasione di affermare che "la natura permanente del reato autorizza l'esecuzione delle indagini preliminari per tutta la sua durata (Fattispecie, relativa ad associazione di stampo mafioso, nella quale la Corte ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, secondo il ricorrente compiute dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 405 cod. proc. pen., perché al momento del loro svolgimento il reato associativo era ancora in atto)" (Cass., Sez. 6, n. 38865 del 07/10/2008 Rv. 241751). Su questa linea interpretativa, ritiene il Collegio che, ai fini della iscrizione nel registro degli indagati, occorre tener distinti i reati costituiti da fatti od elementi temporalmente definiti, da un lato, e i reati permanenti, la cui condotta dura nel tempo, dall'altro.
Relativamente ai primi, l'indagato può essere iscritto solo una volta nell'ambito del medesimo procedimento per la medesima condotta criminosa (salvo che emergano fatti nuovi, che configurino nuove violazioni della medesima fattispecie penale) e le indagini preliminari possono essere utilmente svolte solo in quanto l'originario termine di durata (anche a seguito di proroga) non sia scaduto;
relativamente ai secondi, invece, trattandosi di reati permanenti a consumazione diacronica e protratta nel tempo, ben può il P.M. - anzi, deve - procedere ad una nuova iscrizione dell'indagato, nell'ambito del medesimo procedimento, ogni volta che risultino emergenze probatorie che attestino una frazione temporale dell'attività criminosa successiva alla primitiva iscrizione. È quanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale il P.M., dopo aver iscritto gli indagati per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. in data 23.12.2011, ha provveduto poi - a seguito delle successive emergenze probatorie, che facevano ritenere persistente l'attività criminosa dell'associazione per delinquere - ad una successiva iscrizione per il medesimo reato il 24.5.2012 relativamente a quella frazione dell'attività dell'associazione successiva a quella oggetto della prima iscrizione. Iscrizione - quella successiva - che ben era legittima e che ha fatto decorrere un nuovo e autonomo termine per le indagini preliminari, non potendosi assolutamente considerare aggiornamento della prima iscrizione. In ogni caso, non può farsi a meno di rilevare che i ricorrenti non hanno specificato, in seno al motivo di ricorso, quali atti sarebbero divenuti inutilizzabili a causa del preteso superamento del termine di durata delle indagini preliminari;
pertanto, sotto questo profilo, il motivo di ricorso risulta comunque inammissibile (cfr. Cass., Sez. 4 n. 31391 del 18.5.2005 Rv 231746).
4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso del OT e del TI, col quale si deduce la violazione degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen. (con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali compiute nel corso delle indagini), sul presupposto che le intercettazioni non erano consentite, essendo state disposte solo per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., e non espressamente per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., comma 1. E invero, pacifico essendo che il decreto autorizzativo del G.I.P. era stato emesso solo per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., senza alcuna specificazione del comma della norma incriminatrice, nel silenzio del giudice è logico ritenere che la fattispecie criminosa che lui aveva inteso indicare fosse quella che consentiva l'intercettazione (ossia quella di cui all'art. 416 cod. pen., comma 1), piuttosto che quella che non la consentiva (la fattispecie di cui al comma 2).
Nè elemento di valutazione in senso contrario può ricavarsi dalla successiva ordinanza del G.I.P. che - chiamato a decidere sulla richiesta di misura cautelare avanzata dal P.M. - ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 416 c.p., comma 1: ciò perché tale valutazione del giudice è intervenuta ex post, dopo l'esecuzione dell'attività di intercettazione;
mentre, ciò che rileva, ai fini della legittimità dell'autorizzazione all'attività captativa, è la valutazione compiuta dal G.I.P. nel momento (precedente) in cui ha autorizzato - ritenendole consentite dalla legge - le intercettazioni delle conversazioni degli indagati. 5. È inammissibile per manifesta infondatezza la censura (quinto motivo di ricorso di OT FR) col quale si denuncia la violazione degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen. in relazione alle intercettazioni svolte nell'ufficio privato del OT: sia perché ben può il giudice di merito ritenere che nel luogo di privata dimora - e in special modo nell'ufficio - dell'indagato possa svolgersi l'attività criminosa (ciò che, in una indagine per associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta è, peraltro, conforme alla comune esperienza), sia perché l'attività di una associazione criminosa come quella suddetta non cessa necessariamente dopo l'aggiudicazione delle gare, di modo che era legittimo ritenere sussistente la necessità di proseguire l'attività captativa.
6. Risulta inammissibile per manifesta infondatezza anche la censura (sesto motivo di ricorso del OT e del TI) con la quale si lamenta la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 247 c.p.p., comma 1 bis e art. 360 cod. proc. pen., perché il consulente tecnico del P.M. avrebbe proceduto ad estrarre i dati informatici dai computer in sequestro senza rispettare le forme di cui all'art. 360 cod. proc. pen. disposte dal P.M. e senza adottare tutte le misure tecniche necessarie per impedire l'alterazione dei dati. E invero, come costantemente affermato da questa Corte suprema, "non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attività di estrazione di copia di "file" da un computer oggetto di sequestro, dal momento che essa non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica, ne' determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità, per un numero indefinito di volte, d'informazioni identiche a quelle contenute nell'originale e trattandosi di operazione meramente meccanica" (Cass., Sez. 1, n. 14511 del 05/03/2009 Rv. 243150; Sez. 1, n. 23035 del 30/04/2009 Rv. 244454; Sez. 1, n. 11503 del 25/02/2009 Rv. 243495).
Ne deriva che, nel caso di specie, non andava affatto osservato il procedimento di cui all'art. 360 cod. proc. pen. disposto dal P.M. e invocato dai difensori;
ne' i ricorrenti vanno oltre la generica - e quindi inammissibile - doglianza secondo cui non sarebbero state adottare tutte le misure tecniche necessarie per impedire l'alterazione dei dati.
7. Quanto ai motivi di ricorso con i quali i ricorrenti lamentano la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza tanto relativamente alla partecipazione ad associazione per delinquere, quanto relativamente alla configurabilità - rispetto a taluni indagati - della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., comma 1, quanto in ordine alla turbata libertà degli incanti (settimo e ottavo motivo di ricorso per OT e TI;
secondo motivo di ricorso per EM;
primo e secondo motivo di ricorso per D'AG e OR), si tratta di censure di merito, inammissibili in sede di legittimità. I ricorrenti, infatti, criticano - sotto mentite spoglie - la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui sono pervenuti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari poste a base delle misure. Tuttavia, la valutazione delle prove è riservata, in via esclusiva, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione;
a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso di specie - deve però escludersi.
E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite di questa Corte "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). I giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione;
non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente illogiche;
e che, anzi, l'estensore dell'ordinanza si è puntualmente attenuto ad un coerente, ordinato e conseguente modo di esporre i fatti, le argomentazioni e le nozioni necessari a giustificare la decisione adottata, che resiste perciò alle censure del ricorrente sul punto.
Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito nel provvedimento impugnato, risultando così generiche e, anche sotto tale profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.
Sotto tale profilo, va ancora ricordato come compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne' quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass, sez. 1, n. 7113 del 06/06/1997 Rv. 208241; Sez. 2, n. 3438 del 11/6/1998 Rv 210938), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare che se costoro hanno dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile;
ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
8. Rimangono da esaminare le ultime censure, relative al riconoscimento - da parte del Tribunale - della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di truffa contestati (censura questa mossa con l'ottavo motivo di ricorso per OT e TI;
col terzo motivo di ricorso per EM;
col terzo motivo di ricorso per D'AG e OR;
col secondo motivo di ricorso per AR CR e col ricorso per PE AM). A questo proposito, i ricorrenti lamentano che i delitti di truffa non sarebbero ravvisabili, nella condotta degli indagati. Essi censurano la valutazione del Tribunale circa la sussistenza dell'induzione in errore e del danno della pubblica amministrazione appaltante: il primo individuato dai giudici di merito nel fatto che le offerte presentate dalle società, nell'ambito delle gare, non erano realmente poste in essere in termini concorrenziali rispetto alle altre imprese concorrenti, ma erano il frutto di collusione tra i legali-rappresentanti delle imprese partecipanti all'accordo criminoso;
il secondo individuato nel maggior esborso sopportato dalla pubblica amministrazione a causa dell'accordo criminoso degli indagati;
accordo che il Tribunale ha ritenuto diretto, non solo a far conseguire alle imprese degli associati l'assegnazione degli appalti, ma anche a controllare l'entità del ribasso delle offerte in termini più favorevoli ad essi imprenditori, in modo da ottenere l'assegnazione dei lavori a prezzi più remunerativi per le imprese. Anche queste censure sono infondate.
Va premesso che i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) e di truffa (art. 640 cod. pen.) possono concorrere formalmente, dato che essi sono caratterizzati da distinte oggettività giuridiche - l'uno essendo rivolto alla difesa del regolare svolgimento delle gare e l'altro alla tutela della integrità patrimoniale del soggetto passivo - e dalla diversità degli elementi costitutivi (Cass., Sez. 6, n. 8443 del 08/05/1998 Rv. 212224; Sez. 2, n. 46884 del 04/11/2004 Rv. 231087). Osserva il Collegio che la "collusione" tra gli indagati, intesa come accordo clandestino diretto a concordare le offerte delle varie imprese partecipanti alle gare, nella misura in cui punta a porre nel nulla il valore stesso delle gare come competizioni dirette a garantire alla pubblica amministrazione il miglior prezzo possibile, certamente può, in astratto, ingannare la pubblica amministrazione e indurla ad assegnare i lavori in appalto in una situazione artatamente precostituita, diversa da quella prefigurata dalla legge che disciplina le gare d'asta. Da questo punto di vista, è palesemente illogica e contraria alla comune esperienza l'affermazione dei ricorrenti che vedono, nelle offerte presentate dalle imprese alle gare, solo una manifestazione dell'autonomia privata, e non una illecita condotta collusiva.
Parimenti, è astrattamente configurabile il danno, quale elemento costitutivo della truffa a contenuto patrimoniale ed economico (cfr. Cass., Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013 Rv. 255194), ove risulti che l'accordo tra le imprese - solo apparentemente concorrenti - era diretto, tramite ribassi controllati, ad ottenere un prezzo di aggiudicazione dei lavori più favorevole per l'impresa vincitrice, giacché ad un maggior incasso per quest'ultima - che può configurare l'"ingiusto profitto" di cui all'art. 640 cod. pen. - non può che corrispondere un maggior esborso per la pubblica amministrazione. Ed è evidente che, in tal caso, il "danno patrimoniale" del soggetto passivo sarebbe, come preteso dalla fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., in diretto collegamento col profitto dell'agente (Cass., Sez. 6, n. 8443 del 08/05/1998 Rv. 212225).
Orbene, rileva il Collegio come i giudici di merito si siano attenuti ai principi di diritto appena richiamati;
mentre l'apprezzamento della sussistenza, nella fattispecie concreta, dell'uno e dell'altro elemento costituitivo della truffa, costituisce valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, nella misura in cui - come nel caso di specie - la motivazione del provvedimento impugnato rimane nel campo del plausibile e non trasmoda nella manifesta illogicità o nel contrasto con la comune esperienza;
dovendosi peraltro considerare che l'accertamento del Tribunale non è relativo alla sussistenza della colpevolezza dei ricorrenti, ma alla sussistenza del mero fumus del reato, ai fini della adozione delle misure cautelari. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 disp. reg. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 4 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014