Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2009, n. 7021
CASS
Sentenza 25 novembre 2009

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In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, con la conseguenza che egli non può procedere a quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile.

La prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo fra le parti costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2009, n. 7021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7021
Data del deposito : 25 novembre 2009

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