Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 2
In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, con la conseguenza che egli non può procedere a quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile.
La prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo fra le parti costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.
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La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile. In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'art. 164 c.p. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2009, n. 7021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7021 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 25/11/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 2141
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 20885/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR GI N. IL 09/02/1946;
2) OR UA N. IL 07/08/1971;
avverso la sentenza n. 255/2008 TRIBUNALE di ARIANO IRPINO, del 07/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dei capi J) ed R) non compresi nella intestazione della sentenza nonché della condanna al risarcimento dei danni e per il rigetto nel resto del ricorso;
Udito il difensore degli imputati avvocato Festa Amerigo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
All'esito del giudizio di primo grado - sentenza del Tribunale di Ariano Irpino del 7 maggio 2008 - a RR IG e RR LE veniva applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.p. per numerose ipotesi di bancarotta per distrazione, documentale ed impropria societaria in relazione ai fallimenti della OF RL e della IG RR RL, dichiarati rispettivamente il 26 febbraio 1999 ed il 25 giugno 1998, società delle quali i due imputati erano amministratori.
Il Tribunale rilevava che non ricorrevano, per i reati per i quali vi era stata richiesta di applicazione di pena, i presupposti per una assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2; in ordine agli altri reati di bancarotta semplice e fiscali il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per essere i reati estinti per prescrizione. Con il ricorso per cassazione RR LE e RR IG deducevano:
1) la omessa motivazione, essendo quella posta a sostegno del provvedimento impugnato sommaria, generica e priva di analicità, ed omesso esame delle prove a discarico;
2) con riferimento ai capi di imputazione E) ed F) attribuiti a RR LE, e Q) attribuito a RR IG, la violazione degli artt. 516, 518 e 522 c.p.p. e la omessa pronuncia su tali eccezioni proposte dagli imputati, perché il Pubblico Ministero, tenuto conto delle modifiche legislative intervenute, aveva proceduto alla nuova contestazione senza considerare che si trattava di fatti nuovi per i quali sarebbe stata necessaria la udienza preliminare;
3) la illogicità della motivazione in relazione ai tre capi di imputazione indicati mancando la prova del nesso di causalità ed avendo ritenuto il Tribunale irrilevante stabilire la sussistenza o meno delle tre ipotesi di reato considerate essendo state ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante di cui alla L. Fall., art. 219;
4) la omessa motivazione in ordine ai delitti di bancarotta per distrazione di cui ai capi L) ed M);
5) la inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 526 c.p.p. e art. 228 c.p.p., comma 3 perché la prova di responsabilità era fondata anche su relazioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero mai acquisite agli atti e su attività istruttorie compiute dal suddetto consulente;
6) l'omesso esame in relazione ai suddetti capi di imputazione delle emergenze difensive;
7) il vizio di motivazione in ordine alle distrazioni di somme di danaro, essendo emerso che gli imputati a seguito di revoca del fido alla società RR IG RL aprirono dei libretti personali sui quali furono versate le somme corrisposte dai debitori, danaro con il quale furono pagati fornitori ed operai;
8) il vizio di motivazione ed il travisamento del fatto in ordine alla ritenuta bancarotta fraudolenta di cui al capo N) contestata a RR LE;
9) il vizio di motivazione ed il travisamento dei fatti in ordine alla bancarotta fraudolenta di cui al capo C) contestata a RR LE perché in effetti le supposte distrazioni altro non erano che prelevamenti e contestuali versamenti in altri conti della società;
10) il vizio di motivazione, l'omesso esame delle prove della difesa ed il travisamento del fatto in ordine alla bancarotta di cui al capo I) contestato a RR LE sia perché l'assegno indicato al numero 7) costituiva la duplicazione della contestazione di cui al numero 2) dello stesso capo, sia perché gli assegni indicati ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14) costituivano restituzioni di anticipazioni alla società, sia perché sugli assegni di cui ai numeri 17) e 18) mancava la motivazione;
11) il vizio di motivazione in ordine alle distrazioni di cui ai capi K) ed H) attribuite a RR LE;
12) il vizio di motivazione e la violazione di legge - art. 157 c.p. - in relazione al capo G) perché trattavasi di bancarotta documentale semplice, reato già estinto per prescrizione al momento della decisione;
13) il vizio di motivazione in ordine alle ipotesi di bancarotta documentale contestate ai capi D) a RR LE e P) a RR IG;
14) il vizio di motivazione in ordine alla bancarotta contestata al capo O) a RR IG e RR LE;
15)la violazione di legge - art. 444 c.p.p., comma 2 e art. 448 c.p.p. - per avere erroneamente il Tribunale pronunciato condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile in una sentenza di patteggiamento.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da PO LE e PO IG sono fondati nei limiti di cui si dirà.
È certamente fondato il motivo con il quale i ricorrenti hanno contestato la loro condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, perché è del tutto pacifico, come più volte stabilito dalla Suprema Corte (vedi Cass., Sez. 6^, 4 gennaio 2000 - 5 aprile 2000, n. 2, D'Ubaldi, CED 215854), che in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti al giudice non è dato decidere sulla domanda di parte civile, sicché egli non può procedere alla quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, ad adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine alla statuizione concernente il risarcimento del danno, che deve essere eliminata.
Nel resto i ricorsi sono inammissibili perché si tratta di questioni non proponibili con il ricorso per cassazione avverso sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Va detto che la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto congruo in relazione al rito prescelto dagli imputati. Nella valutazione dell'accordo sulla pena intervenuto tra le parti, infatti, il giudice deve verificare se ricorrano i presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito degli imputati con formula piena ex art. 129 c.p.p., comma 2, se la pena concordata sia congrua e se la qualificazione giuridica dei fatti sia corretta. Ebbene il Tribunale di Ariano Irpino ha ampiamente motivato in ordine a tutte le circostanze indicate.
Una volta che l'accordo negoziale intervenuto tra le parti sia stato accettato dal giudice, l'accordo stesso non può più essere messo in discussione dalle parti, che con il negozio hanno rinunciato a far valere eccezioni di merito e processuali.
In effetti la Suprema Corte ha più volte stabilito che la richiesta di patteggiamento comporta l'accettazione della ritualità degli atti processuali fino a quel momento compiuti (Cass., Sez. 1^, 26 maggio 1997 - 7 luglio 1997, n. 6520, Versace). La presentazione della richiesta di applicazione della pena comporta, invero, l'implicita rinuncia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale, salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima ed al consenso prestato (vedi Cass., Sez. 4^, 11 aprile - 28 aprile 2008, n. 16832, CED 239543).
La Suprema Corte ha altresì precisato che l'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordo intervenuto tra le parti.
Ciò perché il giudizio di applicazione della pena deve ritenersi svincolato dalla specificità delle forme processuali nel corso delle quali esso si è innestato (vedi Cass., Sez. 2^, 29 gennaio 2008 - 8 febbraio 2008, n. 6383, CED 239449). La giurisprudenza richiamata, che questo Collegio condivide perché fondata su una condivisibile interpretazione delle norme che regolano l'istituto e su un corretto inquadramento logico - sistematico dell'istituto, rende, pertanto, evidente la improponibilità di tutti i motivi di impugnazione che attengono a pretese nullità verificatesi nel corso del procedimento ed a pretesi vizi della motivazione, posto che l'unica verifica da compiere è se il Giudice ha valutato la insussistenza dei presupposti per una sentenza ex art. 129 c.p.p., comma 2, cosa che nel caso di specie è stata fatta con motivazione puntuale che non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità. Quanto, infine, alla eventuale prescrizione di alcuni reati - i ricorrenti hanno fatto riferimento al capo G) - va detto che la prescrizione, anche maturata antecedentemente alla scelta patrizia, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo fra le parti costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile (vedi Cass., Sez. 2^, 20 novembre 2003 - 27 gennaio 2004, n. 2900, CED 227887).
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna al risarcimento del danno, che deve essere eliminata.
Nel resto i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno, che elimina;
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010