Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, l. n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2010, n. 12400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12400 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/12/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 2061
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 21827/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS AU N. IL 19/08/1966;
avverso la sentenza n. 467/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. G. Fedeli, che si è riportato al ricorso chiedendo in subordine la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
FATTO E DIRITTO
1 - IZ SS, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 13/6/2008 della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma (e con conferma nel resto) della decisione di condanna 21/3/2005 emessa dal locale Tribunale, riduceva ad anni due e mesi due di reclusione la pena inflittagli in relazione ai seguenti reati, ritenuti in continuazione tra loro:
a) reato di cui agli artt. 81 cpv. e 611 c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciato ripetutamente, tra il 24 giugno e il 15 luglio 1996, VE AL per costringerlo a rendere falsa testimonianza nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Milano a carico di esso SS e di GG IO, imputati di estorsione in danno di parenti dello stesso VE;
b) reato di cui all'art. 111 in relazione agli artt. 384 e 372 c.p., per avere, con il comportamento di cui al capo che precede, determinato il VE a ritrattare, nel corso dell'udienza dibattimentale 15/7/1996 relativa al citato processo, le dichiarazioni rese ai Carabinieri di Milano Porta Magenta in data 4/5/1996 (contestata la recidiva reiterata).
2 - Con un primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilità, basato sostanzialmente sulle sole dichiarazioni rese dal VE, senza averne valutato adeguatamente l'attendibilità. La doglianza non è fondata.
La sentenza impugnata analizza in modo approfondito il comportamento tenuto, nell'ambito della presente vicenda, dal VE e perviene alla conclusione che la testimonianza incriminata del predetto è oggettivamente falsa, in quanto incerta, confusa, reticente e condizionata dal palese stato di terrore in cui versava il dichiarante, che aveva finito con lo smentire irragionevolmente sè stesso, minimizzando - contrariamente a quanto in precedenza aveva riferito ai Carabinieri e al P.M. - il fatto estorsivo del quale erano chiamati a rispondere il SS e il IO. Tale conclusione trova conferma, secondo la sentenza in verifica, nelle attendibili dichiarazioni rese, dopo la definizione di quel processo, dal VE, che aveva riferito, in modo preciso, dettagliato e coerente, delle pressioni e delle esplicite minacce di cui era stato destinatario, mentre era detenuto presso la Casa Circondariale di S. Vittore, ad opera del SS e di intermediari del medesimo, perché non testimoniasse il vero nel dibattimento che si doveva celebrare, dopo qualche giorno, a carico del medesimo SS e del IO.
Tale percorso argomentativo, immune da vizi logici, da conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene in ordine alla piena attendibilità della principale fonte di accusa, quale prova della colpevolezza dell'imputato, e si sottrae a qualunque censura di legittimità.
3 - Privo di pregio è anche il secondo motivo, col quale si deduce l'erronea interpretazione e la mancata applicazione dell'art. 49 c.p., comma 3, art. 393 c.p., e art. 521 c.p.p., con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, che dovevano essere inquadrati nel paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alla persona.
A prescindere da qualunque altra considerazione, rileva la Corte che non è dato comprendere quale preteso diritto l'imputato avrebbe inteso esercitare nel determinare, attraverso ripetute e gravi minacce, il VE a rendere una falsa testimonianza. Fuori luogo, quindi, si rivela il riferimento all'art. 393 c.p.. Il ricorrente, nell'esplicitare il motivo di doglianza in esame, parla anche di falsa testimonianza innocua, che non avrebbe deviato il "corretto funzionamento della giustizia". È il caso di sottolineare che, ai fini della sussistenza del delitto di falsa testimonianza, non rileva l'uso che il giudice del processo principale abbia fatto della deposizione o l'esito della sua utilizzazione nell'insieme delle prove di cui disponeva, essendo sufficiente che la dichiarazione fosse pertinente al giudizio e potesse, sia pure astrattamente, influire sulla decisione.
4 - Il ricorrente lamenta anche il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta operatività della recidiva.
In ordine ad entrambi i profili, la sentenza impugnata, richiamando anche quella di primo grado, fa leva sulla negativa personalità dell'imputato e sulla pervicacia da costui dimostrata nel perseguire il suo obiettivo illecito. Trattasi di valutazione di merito che, in quanto immune da vizi logici, non è censurabile sotto il profilo della legittimità.
5 - Con un ultimo motivo, si deduce la violazione dell'art. 129 c.p.p., e dell'art. 157 c.p., così come modificato dalla L. n. 251 del 2005, per non essere stata dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione. Con motivi nuovi depositati il 26/10/2010, si solleva anche la questione di costituzionalità della norma transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, (come risultante dopo la sentenza n. 393/'06 C. Cost.), nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più favorevoli, per i processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione, in relazione all'art. 117 Cost., e art. 7 CEDU. Rileva la Corte che i reati addebitati all'imputato non sono estinti per prescrizione, non essendo ancora decorso il termine massimo di anni 15 previsto dall'art. 157, comma 1, n. 3, in relazione all'art.160 c.p., comma 3, nel testo previgente, che deve trovare applicazione nella specie, considerato che il processo, alla data di entrata in vigore della novella normativa ex L. n. 251 del 2005, (8/12/2005), era pendente in appello, essendo stata già pronunciata la sentenza di primo grado in data 21/3/2005 (cfr. Cass. S.U. 29/10/2009 n. 47008, D'Amato). Quanto alla prospettata questione di costituzionalità, con espresso richiamo alla ordinanza 27/5/2010 n. 22357 con la quale la Seconda Sezione penale di questa Corte l'ha sollevata, ritiene il Collegio di non condividere le argomentazioni sviluppate al riguardo in tale ordinanza.
Rileva la Corte che la retroattività della lex mitior, pur avendo rango diverso dal principio d'irretroattività della norma incriminatrice, di cui all'art. 25 Cost., comma 2, ha indubbiamente un fondamento costituzionale. La modifica mitigatrice della legge penale per effetto di una mutata valutazione, rimessa alla scelta del legislatore, del disvalore del fatto tipico non può non riverberarsi - di norma e in ossequio al principio di uguaglianza - a vantaggio di chi ha posto in essere la condotta in un momento anteriore. Ciò non toglie, però, che possano ricorrere ragioni che giustifichino limitazioni e deroghe al principio della retroattività della legge penale favorevole, ove sussista contemporaneamente la necessità di salvaguardare interessi contrapposti di analogo rilievo. Non va sottaciuto che, come ha avuto modo già di sottolineare il Giudice delle leggi (cfr. sentenze n. 393/'06 e n 72/'08), il fondamento della prescrizione risiede nell'interesse generale di non perseguire più i reati rispetto ai quali sia trascorso un periodo di tempo che, secondo la valutazione del legislatore, ha comportato l'attenuazione dell'allarme sociale e reso più difficile l'acquisizione del materiale probatorio e, conseguentemente, l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. In sostanza la prescrizione mira a soddisfare l'efficienza del processo e la salvaguardia dei diritti dei soggetti destinatari della funzione giurisdizionale.
Da ciò consegue che è ammissibile la deroga al regime della retroattività delle norme che riducono i termini di prescrizione del reato se essa è coerente con la funzione assegnata dall'ordinamento all'istituto della prescrizione.
L'esclusione, ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10, dell'applicazione retroattiva della prescrizione più breve per i processi pendenti in appello o avanti alla Corte di Cassazione discende dal fatto oggettivo e inequivocabile della stadio avanzato in cui tali processi si trovano. L'intervenuta pronuncia della sentenza di condanna di primo grado è, infatti, significativamente correlata all'istituto della prescrizione, considerato che, di norma, il materiale probatorio è stato già acquisito nel corso del relativo dibattimento (in appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è ammessa soltanto in casi eccezionali) e, quindi, la ricordata esigenza cui è correlato il fondamento della prescrizione appare essere stata già soddisfatta.
La ragionevolezza della scelta del legislatore del 2005 si muove, tra l'altro, nella prospettiva di non vanificare le attività processuali già compiute e cristallizzate - al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme - secondo "cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti all'atto del loro compimento" e di tutelare così "interessi di rilievo costituzionale sottesi al processo, come la sua efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale". La ragionevolezza della scelta legislativa conduce a ritenere manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità, con riferimento all'art.117 Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 7 CEDU
(nel significato attribuitole dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo), in quanto il generale principio ricavabile da quest'ultima norma circa l'applicazione retroattiva della disposizione più favorevole all'imputato ben può essere derogato per soddisfare, all'esito proprio di un vaglio positivo di ragionevolezza, esigenze meritevoli di uguale tutela, che, nel caso in esame, finiscono con l'assumere un particolare rilievo, perché gli effetti dell'istituto della prescrizione, in quanto correlati all'avanzato stadio del processo, risultano essersi definitivamente e legittimamente cristallizzati in base alla normativa previgente.
6 - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011