Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, la violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni integra un reato autonomo da quello configurato dalla inottemperanza alla prescrizione di comparire personalmente nell'ufficio di polizia competente, in concomitanza con lo svolgimento delle suddette gare, attesa la radicale diversità delle condotte costitutive delle due fattispecie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2013, n. 47112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47112 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 19/11/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 3286
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 36219/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE FA N. IL 01/01/1939;
avverso la sentenza n. 5470/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17.1.2013, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale con la quale UA EL era stato condannato per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 1 e 6 perché, colpito dal divieto di accesso agli stadi (con provvedimento del Questore di Milano che specificava le prescrizioni imposte) era stato sorpreso nei pressi dello Stadio Meazza di Milano n occasione della partita Milan - Empoli del 7.4.2007.
Per quanto ancora interessarla Corte di merito ha rilevato che la tesi della violazione del divieto ne bis in idem, sostenuta dal difensore anche attraverso il richiamo del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., non appariva fondata, stante l'autonomia strutturale del reato contestato con quello per il quale era già intervenuta condanna (violazione dell'obbligo di presentazione all'autorità di Polizia in concomitanza con le partite di calcio).
2. Avverso tale provvedimento il UA propone ricorso per cassazione denunziando, sotto il profilo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e lett. e, l'inosservanza del principio del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p. e la mancanza o illogicità della motivazione. A sostegno della censura richiama il principio di cui all'art. 15 c.p., rilevando che nel caso in questione si è in presenza di due norme in rapporto di specialità nella stessa materia, per cui - contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata - non è ipotizzabile un concorso tra della L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 1 e 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr. tra le varie, cass. sez. 5^, Sentenza n. 28548 del 01/07/2010 Cc. dep. 20/07/2010 Rv. 247895; cass. sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005 Cc. dep. 28/09/2005 Rv. 231799). Nel caso di specie, è di tutta evidenza che la condotta nel delitto di violazione del divieto di cui all'art. 6, comma 1 è totalmente diversa dalla condotta dell'altro reato per il quale il ricorrente è stato precedentemente giudicato (violazione del divieto di cui all'art. 6, comma 2): infatti, nel primo caso, la condotta sanzionata consiste nella violazione del divieto - imposto dal Questore - di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive specificamente indicate, mentre nel secondo caso il comportamento delittuoso dell'agente è integrato dall'inottemperanza alla prescrizione di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.
Questa Corte già ha avuto modo di precisare che la prescrizione di comparire davanti all'autorità di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, anche se funzionalmente collegata ad assicurare l'osservanza del divieto di partecipazione a dette manifestazioni, è strutturalmente autonoma da esso, per cui la sua violazione costituisce reato anche nel caso in cui il contravventore non abbia partecipato alla manifestazione cui il divieto si riferiva (cfr. Sez. 3^, Sentenza n. 6253 del 02/02/2011 Ud. dep. 21/02/2011 Rv. 249543; Sez. 1^, n. 452, 30 marzo 2000). Ed allo stesso modo - osserva il Collegio condividendo l'esatto rilievo della Corte milanese - ben può verificarsi il caso diametralmente opposto, cioè l'ottemperanza all'obbligo di presentarsi in Questura e la violazione del divieto di accesso ai luoghi indicati.
Appare pertanto conforme a diritto la sentenza della Corte di merito laddove ha ritenuto che "trattasi di due precetti distinti, la cui violazione integra autonome fattispecie di reato che il comma 6 del citato articolo sanziona espressamente con pena a analoga per ciascuna di esse" e che non si ravvisa alcun rapporto di specialità" "poiché gli elementi di una fattispecie non sono sovrapponibili all'altra in rapporto di genus a species".
La motivazione peraltro si sviluppa attraverso un percorso argomentativo del tutto coerente da un punto di vista logico e pertanto non è censurabile neppure sotto il profilo motivazionale, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, Sez. 3^, Sentenza n. 6253 del 02/02/2011 Ud. dep. 21/02/2011 Rv. 249543; Sez. 6^, n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6^, n. 14054, 20 aprile 2006; Sez. 6^, n. 23528, Sez. 3^, n. 12110, 19 marzo 2009).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2013