Sentenza 20 novembre 2003
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la prescrizione maturata antecedentemente alla scelta pattizia non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo fra le parti costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2003, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 20/11/2003
1. Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 1655
3. Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 043904/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
IA NO nato [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 15.10.01;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Iannelli Mario il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 25.3.99 il Pretore di Catania sezione distaccata di Giarre ha riconosciuto IA NO colpevole del reato di invasione di terreni demaniali e costruzione senza concessione (artt. 20 lett. b l. 28.2.85 n. 47, 633, 639 c.p., fatti accertati il 25.11.94) e lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione. Avverso la decisione ha proposto appello l'imputato e la Corte di Appello di Catania con sentenza del 15.10.01 ha accolto la richiesta di pena concordata dalle parti nella misura della multa di lire 3.375.000, in sostituzione di giorni 45 di reclusione. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art. 129 c.p., essendo il reato prescritto in quanto deve ritenersi che la costruzione fu ultimata in epoca antecedente al sopralluogo del 25.11.94.
Il ricorso è infondato. Dopo il patteggiamento non può essere sollevata la questione della prescrizione se maturata successivamente (nella fattispecie non erano decorsi anni sette e mesi sei dall'accertamento del delitto), in quanto il procedimento speciale consensuale è già stato concluso con l'accordo delle parti (Cass. 2^ 26.5.98 n. 1241, c.c. 17.4.98, rv. 210961). Nè può essere espressa doglianza in ordine alla prescrizione maturata antecedentemente alla scelta pattizia per il reato contravvenzionale, in quanto deve ritenersi che l'adesione all'accordo da parte del prevenuto costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione, non più revocabile (Cass. 5^ 10.12.99 n. 14109, ud. 28.10.99, rv. 215799).
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004