Sentenza 11 aprile 2008
Massime • 1
La presentazione della richiesta di applicazione della pena comporta l'implicita rinunzia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli artt. 129 e 179 cod. proc. pen. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso prestato.(Nella fattispecie la Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione presentata dall'imputato relativa alla irrituale trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 luglio 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite intervengono sulla sospensione condizionale della pena: vediamo in che modoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ad un imputato, per il reato di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. In particolare, il giudice di merito aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2008, n. 16832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16832 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 11/04/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 933
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 028808/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KA AC, N. IL 01/01/1975;
2) NO NA, N. IL 22/08/1975 RINUNCIANTE;
avverso SENTENZA del 12/07/2007 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE E., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La Corte:
OSSERVA
1) KA AC e NO NA hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza 12 luglio 2007 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano che ha applicato nei loro confronti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Entrambi i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 446 c.p.p., comma 1 e art. 458 c.p.p., comma 1; si premette nei ricorsi che,
disposto il giudizio immediato, entrambi i ricorrenti avevano fatto istanza di giudizio abbreviato la cui celebrazione veniva fissata per il giorno 12 luglio 2007. In questa udienza il giudice disponeva la trasformazione del rito in quello del patteggiamento ai sensi delle norme indicate malgrado l'intervenuta decadenza per l'adozione di questo rito.
Dalla violazione indicata conseguirebbe la nullità della sentenza impugnata.
2) I ricorsi proposti sono inammissibili per un duplice ordine di ragioni.
Il cd. patteggiamento, regolato dall'art. 444 c.p.p. e segg., è un istituto processuale in base al quale il p.m. e l'imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla concorrenza e comparazione delle circostanze, sull'entità della pena. Il patteggiamento comporta altresì la rinunzia a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale (nei limiti dell'art. 129 c.p.p.) e processuale (nei limiti dell'art. 179 c.p.p.) salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato.
Nel caso in esame la violazione dedotta, pur se in ipotesi esistente, non rientra in alcuna di quelle assolute e insanabili previste dall'art. 179 c.p.p. e deve pertanto ritenersi che i ricorrenti, anche senza fare riferimento alle regole sulla deducibilità e sanatoria delle nullità (artt. 182 e 183 c.p.p.), abbiano rinunziato a proporla avendo prestato il loro consenso all'applicazione della pena.
3) È inoltre da dubitare dell'esistenza di un altro elemento per ritenere ammissibile l'impugnazione: l'art. 568 c.p.p., comma 4, con norma di applicazione generale, stabilisce che "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse". Questo principio richiede che l'interesse sia attuale e concreto e che dall'impugnazione proposta derivi un vantaggio concreto a chi l'ha proposta.
Nel caso in esame poiché i ricorrenti non pongono in discussione la validità del loro consenso al patteggiamento - che dunque deve ritenersi tuttora esistente - non è individuabile un interesse concreto e attuale all'accoglimento del proposto ricorso. A meno che ci si trovi in presenza di un mutamento di volontà sull'opportunità della scelta del rito;
ma ciò non consentirebbe di ritenere esistente l'interesse che non può essere collegato ad un mero interesse di fatto.
Un principio analogo è stato affermato, dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza 25 gennaio 2005 n. 4419, Gioia, rv. 229982) in tema di interesse a ricorrere contro la sentenza di applicazione della pena con la quale sia stata proposta un'eccezione di natura processuale (nella specie si trattava dell'eccepita incompetenza del gip a pronunziare la sentenza di patteggiamento mentre, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe stato competente il tribunale). Anche in quel caso si è affermato che l'esistenza dell'interesse è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame.
4) Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le pronunzie di cui al dispositivo. Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008