Sentenza 4 gennaio 2000
Massime • 1
In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché egli non può procedere a quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, ad adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento, pronunciata per il reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., con la quale il giudice aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma, da parte dell'imputato, di lire duecento milioni a titolo di risarcimento del danni a favore della parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/01/2000, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 4/1/2000
Dott. Giangiulio Ambrosini Componente SENTENZA
Dott. Adalberto Albamonte Componente N. 2
Dott. Nicola Milo Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti Componente N. 19122/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica di Viterbo, dalla parte civile D'DI AN nel proc. D'DI ER, nonché dallo stesso D'DI ER;
avverso la sentenza in data 11.2.1999 del Pretore di Viterbo sez. dist. Montefisacone-;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. A. Albamonte;
Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per a.s.r., con restituzione degli atti al p.m. per quanto di competenza;
non luogo a provvedere sugli altri ricorsi.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 11.2.1999 il Pretore di Viterbo -sez. dist.Montefisacone- applicava a D'DI ER la pena richiesta, ex art.444 c.p.p., in ordine al reato di cui all'art. 388, comma 1, c.p.,
fra l'altro, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di lire 200 milioni a titolo di risarcimento dei danni in favore della parte civile costituitasi in giudizio. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, la parte civile D'DI AN e l'imputato D'DI ER.
Il Procuratore della Repubblica ha dedotto violazione di legge dell'impugnata sentenza nella parte relativa alla statuizione in favore della parte civile.
La parte civile ha dedotto violazione di legge in punto di applicazione dell'art. 444 c.p.p., avendo l'imputato preliminarmente richiesto la declaratoria di improcedibilità per tardività di querela, e quindi manifestato una volontà incompatibile con la definizione del giudizio mediante il rito speciale in questione. D'DI ER, oltre alla violazione di legge denunciata dal pubblico ministero ricorrente, ha dedotto la tardività della querela.
Nell'ordine merita priorità di esame la questione relativa alla tempestività o meno della querela.
Ora, la querela è stata presentata in data 8.3.1997, mentre la parte offesa ha avuto conoscenza dell'insolvenza in epoca successiva a quella di notifica del precetto preordinato all'esecuzione forzata, avvenuta in data 11.12.1996. Nè rileva allo scopo in considerazione la data del compimento dei singoli atti di dismissione dei beni da parte dell'imputato.
E ciò perché solo a far tempo dalla notifica del precetto, cioè iniziata l'esecuzione, la parte offesa-creditore ebbe legittimazione e mezzi giuridici per la ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento, e quindi constatarne la fraudolenta sottrazione alla garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte dal ricorrente. Deve invece essere annullata l'impugnata sentenza quanto alla statuizione assunta ex art. 165 c.p. in favore della parte civile, rimanendo con ciò assorbita ogni altra censura.
Invero, giusta la sentenza 12 ottobre 1990 n. 443 della Corte Costituzionale, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché non può procedere ne' a quantificazione del danno nè ad assegnazione di provvisionale, ne', infine, ad adottare statuizioni, come quella di far ricorso al disposto dell'art. 165 c.p., che presuppongono una decisione del rapporto civile, o comunque ineriscono concretamente al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile (Cass. Sez. 6, 21 dicembre 1992, p.m. in proc. D'angelo;
Id., sez. 5, 1 luglio 1996, p.c. in proc. Carboni, Rv. 205864).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Pretore di Viterbo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2000