Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/01/2000, n. 2
CASS
Sentenza 4 gennaio 2000

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In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché egli non può procedere a quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, ad adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento, pronunciata per il reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., con la quale il giudice aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma, da parte dell'imputato, di lire duecento milioni a titolo di risarcimento del danni a favore della parte civile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/01/2000, n. 2
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2
    Data del deposito : 4 gennaio 2000

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