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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. 2398/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. DO AR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 12.12.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo al n. 2398/2025, promossa da:
, nata a [...] il giorno 4.2.1951, residente in [...]
ER PP n. 4, c.f. , elettivamente domiciliata in Cagliari, via De CodiceFiscale_1
Gioannis n. 25, presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Teodoro Rodin e Fabrizio Rodin, i quali la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura prodotta a corredo del ricorso Parte attrice Contro
C. F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti prodotta con la comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.6.2025, ha instaurato il presente giudizio al Parte_1 fine di ottenere la condanna dell'ente convenuto al pagamento dell'indennità di accompagnamento, compresi i relativi arretrati, oggetto della domanda amministrativa presentata il 7.6.2023, in ragione del cui rigetto aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., esitato nel decreto di omologa depositato il 20.12.2024. Costituitosi in giudizio, l' ha rappresentato di avere liquidato il beneficio in esame con CP_2 provvedimento in data 10.6.2025, corrispondendo l'assegno di mantenimento alla ricorrente a decorrere dal giorno 1.7.2025 e pagando contestualmente i relativi arretrati. Per tale ragione, l'ente convenuto ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e di compensare le spese o, in pagina 1 di 4 caso di condanna alla rifusione delle stesse in favore di controparte, di escludere la fase istruttoria, siccome in realtà non tenutasi. Con le note depositate telematicamente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, parte attrice ha confermato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna di controparte alla rifusione delle spese del giudizio, comprese quelle della fase istruttoria.
*** E' pertanto cessata tra le parti la materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Considerato che tra le parti permane contrasto in ordine alla definizione del regime delle spese del giudizio, occorre osservare quanto segue. E' pacifico che in data 7/6/2023 l'odierno attore aveva presentato all' domanda per il CP_2 riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. La domanda non era stata accolta e, pertanto, l'attore aveva instaurato il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. (iscritto nel RACL al n. 305/2024), all'esito del quale, con decreto di omologa depositato in data 20/12/2024, era stata riconosciuta in suo favore la sussistenza del requisito sanitario per accedere al beneficio. Il decreto di omologa era stato notificato all' in data 3/2/2025 e il successivo 18.2.2025 era CP_2 stato trasmesso all'ente il modello AP70. Come correttamente dedotto in ricorso, giusta la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' del 21.12.2020, n. 111, è stato adottato dall'ente convenuto il nuovo Regolamento per la CP_2 definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, in forza del quale per il pagamento delle prestazioni di invalidità civile è pagina 2 di 4 previsto il termine di 45 giorni dal ricevimento del modello AP70. Tuttavia, perché possa configurarsi la mora dell'istituto tale da giustificare l'iniziativa giudiziaria, occorre tenere presente quanto disposto dal quinto comma dell'art. 445 bis c.p.c., che per il pagamento delle prestazioni entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso di specie, pertanto, appare evidente che al momento della presentazione del ricorso, ossia alla data del 20.6.2025, erano decorsi non tanto e non solo i 45 giorni dalla trasmissione all' del CP_2 modello AP70, così come previsto dal regolamento appena citato, ma anche i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e dalla trasmissione del modello AP70, senza che l' avesse provveduto al CP_2 pagamento della prestazione, compresi i relativi arretrati. E' vero che il precedente 10.6.2025 l' aveva concluso il procedimento deliberando il CP_2 pagamento e procedendo alla relativa liquidazione, compresi gli arretrati, ma è altresì vero che al momento dell'instaurazione del giudizio non era ancora intervenuto il pagamento (rispetto al quale è riferito il termine indicato nel regolamento citato), né era giunta a parte ricorrente notizia CP_2 dell'esito positivo del procedimento. Pertanto, sussistono le ragioni per porre a carico di parte convenuta le spese delle prime due fasi del giudizio.
Considerato che
la materia del contendere è cessata nelle more della prima udienza, in particolare subito dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, e che, quindi, dopo l'introduzione del giudizio la difesa di parte attrice si è dovuta limitare a insistere sull'accoglimento della domanda, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria. Il tribunale ha presente la giurisprudenza della Suprema Corte citata da parte attrice, ma non la ritiene pertinente al caso di specie, né sostenibile nella parte in cui sembrerebbe volere affermare il principio per cui, nella sostanza, in qualsiasi giudizio ordinario sarebbe necessariamente sussistente attività difensiva giustificante la liquidazione del compenso per la fase istruttoria. Difatti, a parte che, portata all'estremo, tale interpretazione si risolverebbe in un'inammissibile abrogazione pratica dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. 55/2014, nella parte in cui prevede che la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, occorre evidenziare che anche nei giudizi ordinari (secondo il rito ordinario, del lavoro o altro rito, è irrilevante) è ben possibile che l'attività difensiva propria della fase decisionale si svolga, ed esaurisca l'attività difensiva svolta, nel corso dell'udienza o delle udienze in cui di regola si svolge l'attività difensiva della c.d. fase istruttoria. Nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva posta in essere dopo l'introduzione del giudizio è unicamente e più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase decisionale, essendosi concretizzata, peraltro inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni e nello svolgimento delle argomentazioni funzionali all'accoglimento della domanda, ovviamente ormai limitata alla liquidazione delle spese di lite anche per le fasi successive alle prime due: attività difensiva, appunto, rientrante tra quelle oggetto della fase decisionale. Peraltro, al momento del preteso svolgimento dell'attività difensiva propria della fase istruttoria, la materia del contendere era ormai cessata e le attività difensive svolte da parte attrice si sono essenzialmente concentrate tutte sulla solo pretesa di liquidazione delle spese di lite, inquadrabile pagina 3 di 4 nella fase decisionale, ragioni per le quali sarebbe stato comunque equo e ragionevole compensare integralmente le spese di lite della terza fase, siccome in tesi riferibili ad attività di non effettivo e concreto rilievo autonomo in una causa la cui materia del contendere era già cessata in ragione dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata. Quanto alle spese della c.d. fase decisionale, considerato che la relativa attività difensiva svolta da parte attrice è stata funzionale principalmente ad ottenere il pagamento di un compenso per la fase istruttoria, in realtà non spettante, e che, pertanto, su tale aspetto parte attrice è risultata soccombente, sussistono giuste ragione per compensarle per la metà, dovendosi porre la restante parte a carico di parte convenuta, che aveva comunque chiesto la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese possono essere liquidate secondo i valori minimi di tabella in ragione dell'estrema semplicità delle questioni oggetto di causa, della loro serialità e del fatto che trattasi essenzialmente di un'appendice del giudizio di atp conclusosi con il decreto di omologa sopra citato. Quanto al valore della causa, lo stesso deve essere determinato in ragione dell'effettivo oggetto della domanda di pagamento, pari, nel caso di specie, non tanto all'importo, esso sì, potenzialmente indeterminabile, dell'assegno di mantenimento che potrà spettare a parte attrice fino al termine della sua vita, bensì pari al valore delle prestazioni oggetto di effettiva contesa nel giudizio, ossia quelle rese fino al momento della cessazione della materia del contendere, pari a circa euro 14.000,00. Come richiesto in ricorso, deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- condanna l' a rifondere a parte attrice le spese delle prime due fasi del giudizio, che si CP_2 liquidano in euro 854,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge, disponendo che il pagamento avvenga direttamente in favore del difensore antistatario;
- compensa in misura pari alla metà le spese del giudizio relative alla quarta fase e condanna l' a rifondere a parte attrice la restante metà, che si liquida in euro 506,00 per compenso al CP_2 difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge, disponendo che il pagamento avvenga direttamente in favore del difensore antistatario;
- rigetta la domanda con cui parte attrice ha domandato la rifusione delle spese di lite della terza fase.
Cagliari, 15.12.2025
Il giudice
DO AR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. DO AR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 12.12.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo al n. 2398/2025, promossa da:
, nata a [...] il giorno 4.2.1951, residente in [...]
ER PP n. 4, c.f. , elettivamente domiciliata in Cagliari, via De CodiceFiscale_1
Gioannis n. 25, presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Teodoro Rodin e Fabrizio Rodin, i quali la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura prodotta a corredo del ricorso Parte attrice Contro
C. F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti prodotta con la comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.6.2025, ha instaurato il presente giudizio al Parte_1 fine di ottenere la condanna dell'ente convenuto al pagamento dell'indennità di accompagnamento, compresi i relativi arretrati, oggetto della domanda amministrativa presentata il 7.6.2023, in ragione del cui rigetto aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., esitato nel decreto di omologa depositato il 20.12.2024. Costituitosi in giudizio, l' ha rappresentato di avere liquidato il beneficio in esame con CP_2 provvedimento in data 10.6.2025, corrispondendo l'assegno di mantenimento alla ricorrente a decorrere dal giorno 1.7.2025 e pagando contestualmente i relativi arretrati. Per tale ragione, l'ente convenuto ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e di compensare le spese o, in pagina 1 di 4 caso di condanna alla rifusione delle stesse in favore di controparte, di escludere la fase istruttoria, siccome in realtà non tenutasi. Con le note depositate telematicamente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, parte attrice ha confermato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna di controparte alla rifusione delle spese del giudizio, comprese quelle della fase istruttoria.
*** E' pertanto cessata tra le parti la materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Considerato che tra le parti permane contrasto in ordine alla definizione del regime delle spese del giudizio, occorre osservare quanto segue. E' pacifico che in data 7/6/2023 l'odierno attore aveva presentato all' domanda per il CP_2 riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. La domanda non era stata accolta e, pertanto, l'attore aveva instaurato il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. (iscritto nel RACL al n. 305/2024), all'esito del quale, con decreto di omologa depositato in data 20/12/2024, era stata riconosciuta in suo favore la sussistenza del requisito sanitario per accedere al beneficio. Il decreto di omologa era stato notificato all' in data 3/2/2025 e il successivo 18.2.2025 era CP_2 stato trasmesso all'ente il modello AP70. Come correttamente dedotto in ricorso, giusta la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' del 21.12.2020, n. 111, è stato adottato dall'ente convenuto il nuovo Regolamento per la CP_2 definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, in forza del quale per il pagamento delle prestazioni di invalidità civile è pagina 2 di 4 previsto il termine di 45 giorni dal ricevimento del modello AP70. Tuttavia, perché possa configurarsi la mora dell'istituto tale da giustificare l'iniziativa giudiziaria, occorre tenere presente quanto disposto dal quinto comma dell'art. 445 bis c.p.c., che per il pagamento delle prestazioni entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso di specie, pertanto, appare evidente che al momento della presentazione del ricorso, ossia alla data del 20.6.2025, erano decorsi non tanto e non solo i 45 giorni dalla trasmissione all' del CP_2 modello AP70, così come previsto dal regolamento appena citato, ma anche i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e dalla trasmissione del modello AP70, senza che l' avesse provveduto al CP_2 pagamento della prestazione, compresi i relativi arretrati. E' vero che il precedente 10.6.2025 l' aveva concluso il procedimento deliberando il CP_2 pagamento e procedendo alla relativa liquidazione, compresi gli arretrati, ma è altresì vero che al momento dell'instaurazione del giudizio non era ancora intervenuto il pagamento (rispetto al quale è riferito il termine indicato nel regolamento citato), né era giunta a parte ricorrente notizia CP_2 dell'esito positivo del procedimento. Pertanto, sussistono le ragioni per porre a carico di parte convenuta le spese delle prime due fasi del giudizio.
Considerato che
la materia del contendere è cessata nelle more della prima udienza, in particolare subito dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, e che, quindi, dopo l'introduzione del giudizio la difesa di parte attrice si è dovuta limitare a insistere sull'accoglimento della domanda, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria. Il tribunale ha presente la giurisprudenza della Suprema Corte citata da parte attrice, ma non la ritiene pertinente al caso di specie, né sostenibile nella parte in cui sembrerebbe volere affermare il principio per cui, nella sostanza, in qualsiasi giudizio ordinario sarebbe necessariamente sussistente attività difensiva giustificante la liquidazione del compenso per la fase istruttoria. Difatti, a parte che, portata all'estremo, tale interpretazione si risolverebbe in un'inammissibile abrogazione pratica dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. 55/2014, nella parte in cui prevede che la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, occorre evidenziare che anche nei giudizi ordinari (secondo il rito ordinario, del lavoro o altro rito, è irrilevante) è ben possibile che l'attività difensiva propria della fase decisionale si svolga, ed esaurisca l'attività difensiva svolta, nel corso dell'udienza o delle udienze in cui di regola si svolge l'attività difensiva della c.d. fase istruttoria. Nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva posta in essere dopo l'introduzione del giudizio è unicamente e più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase decisionale, essendosi concretizzata, peraltro inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni e nello svolgimento delle argomentazioni funzionali all'accoglimento della domanda, ovviamente ormai limitata alla liquidazione delle spese di lite anche per le fasi successive alle prime due: attività difensiva, appunto, rientrante tra quelle oggetto della fase decisionale. Peraltro, al momento del preteso svolgimento dell'attività difensiva propria della fase istruttoria, la materia del contendere era ormai cessata e le attività difensive svolte da parte attrice si sono essenzialmente concentrate tutte sulla solo pretesa di liquidazione delle spese di lite, inquadrabile pagina 3 di 4 nella fase decisionale, ragioni per le quali sarebbe stato comunque equo e ragionevole compensare integralmente le spese di lite della terza fase, siccome in tesi riferibili ad attività di non effettivo e concreto rilievo autonomo in una causa la cui materia del contendere era già cessata in ragione dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata. Quanto alle spese della c.d. fase decisionale, considerato che la relativa attività difensiva svolta da parte attrice è stata funzionale principalmente ad ottenere il pagamento di un compenso per la fase istruttoria, in realtà non spettante, e che, pertanto, su tale aspetto parte attrice è risultata soccombente, sussistono giuste ragione per compensarle per la metà, dovendosi porre la restante parte a carico di parte convenuta, che aveva comunque chiesto la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese possono essere liquidate secondo i valori minimi di tabella in ragione dell'estrema semplicità delle questioni oggetto di causa, della loro serialità e del fatto che trattasi essenzialmente di un'appendice del giudizio di atp conclusosi con il decreto di omologa sopra citato. Quanto al valore della causa, lo stesso deve essere determinato in ragione dell'effettivo oggetto della domanda di pagamento, pari, nel caso di specie, non tanto all'importo, esso sì, potenzialmente indeterminabile, dell'assegno di mantenimento che potrà spettare a parte attrice fino al termine della sua vita, bensì pari al valore delle prestazioni oggetto di effettiva contesa nel giudizio, ossia quelle rese fino al momento della cessazione della materia del contendere, pari a circa euro 14.000,00. Come richiesto in ricorso, deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- condanna l' a rifondere a parte attrice le spese delle prime due fasi del giudizio, che si CP_2 liquidano in euro 854,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge, disponendo che il pagamento avvenga direttamente in favore del difensore antistatario;
- compensa in misura pari alla metà le spese del giudizio relative alla quarta fase e condanna l' a rifondere a parte attrice la restante metà, che si liquida in euro 506,00 per compenso al CP_2 difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge, disponendo che il pagamento avvenga direttamente in favore del difensore antistatario;
- rigetta la domanda con cui parte attrice ha domandato la rifusione delle spese di lite della terza fase.
Cagliari, 15.12.2025
Il giudice
DO AR
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