TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/07/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
<<<>>>
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 6138/23 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
on sede in Milano, viale Fulvio Testi, 280, C.F. e P.I. Parte_1 P.IVA_1
(in avanti “ ), in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Pt_1
a tanto abilitata in forza di procura speciale con sottoscrizione Parte_2
autenticata dal notaio di Milano il 27/06/2019, rep. 7745/4028 registrata a Persona_1
Milano DP II UT APSR il 16/07/2019 al n. 12261 serie 1T, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di opposizione, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giacinto
Di Donato ( ) e Katiuscia Paniccia ( i quali C.F._1 C.F._2
eleggono domicilio presso il loro studio Legance sito in Roma alla Via Controparte_1
di San Nicola da Tolentino n. 67 - 00187; si dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni a mezzo fax al n. 06.931827403 e a mezzo PEC agli indirizzi e Email_1 Email_2
CONTRO
( ), con l'Avv. Andrea Ruocco presso il Controparte_2 C.F._3
quale è domiciliato in Foggia, Via Lustro n. 29 in virtù di procura in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69 trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma
2, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che alla data della suddetta entrata in vigore pendenti in primo grado o iniziati successivamente. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Occorre rammentare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2
comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02);
Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore)
deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero,
persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11).
Si precisa che con il presente viene impugnato il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.
1084/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nella persona del Giudice dott. Salvatore Nasti il 7 settembre 2023 e notificato il 21 novembre 2023
congiuntamente all'atto di precetto, a seguito di istanza di correzione materiale, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2475/2023 promosso dal Sig. , (in Controparte_2
seguito il “Decreto”; doc. 1), chiedendone la revoca in quanto asseritamente emesso sulla base di elementi infondati in fatto e in diritto per le ragioni di seguito esposte.
Con il Decreto è stato ingiunta ad di consegnare al Sig. , “entro 40 giorni Pt_1 CP_2
dalla notifica del presente decreto, e per la causale di cui in ricorso, copia del contratto di credito revolving rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo, nonché il relativo estratto conto storico”, nonché di “pagare € 800,00 per competenze, oltre €145,50
per spese della presente procedura, oltre IVA e CPA se documentati con fattura”.
Dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo emerge che il Sig. si è rivolto al CP_2
Tribunale di Torre Annunziata al fine di veder ingiungere “immediatamente e senza dilazione” ad la consegna di copia del contratto di credito revolving n. ***8217, oltre Pt_1
alle spese e competenze della procedura, da distrarsi in favore dell'Avv. Ruocco,
dichiaratosi antistatario.
L'opponente impugnava il presente decreto deducendo: 1) IN VIA PRELIMINARE: Pt_1
SUL TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: INESISTENZA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO E CONSEGUENTE
NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 1084/2023; 3) Sulla insussistenza dei presupposti per l'ottenimento dell'ingiunzione di consegna nei confronti di e sulla Pt_1
cessazione della materia del contendere;
4) Sull'art. 119, IV comma, TUB.
Per quanto concerne il primo motivo di contestazione avanzato dalla difesa dell'opponente sulla inesistenza della procura poiché questa non è stata rilasciata mediante sottoscrizione di un documento analogico, né mediante firma elettronica digitale, ma con firma elettronica avanzata (codice OTP e sms).Dunque il ha dunque rilasciato al proprio difensore CP_2
procura tramite Yousign che, tuttavia, come emerge anche dal sito di detta società (https://yousign.com/it-it) offre soluzioni di firma semplice, OTP o avanzata, ma non di firma qualificata (di cui la firma digitale è una species).
Sul punto giurisprudenza maggioritaria è incline a chiarire che "...(il giudice) Pur
riconoscendo che la firma elettronica utilizzata non equivaleva a una firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale, e che quindi il documento informatico prodotto non aveva il valore di scrittura
privata autenticata, ha ritenuto che la procura non fosse inesistente. Ha infatti evidenziato che, anche
in caso di firma elettronica semplice, l'idoneità del documento a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili dal giudice, tenendo conto delle
caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento”. cfr. TRIBUNALE DI
FIRENZE, Sentenza n. 138/2024 del 17-01-2024). Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che sussistessero elementi idonei a individuare il soggetto che aveva rilasciato la procura.
Allo stesso modo, questo ufficio giudicante ritiene che sussistano gli elementi sufficienti a determinare l'esistenza e la validità della procura prodotta in atti.
Per quanto concerne il motivo di opposizione inerente la mancata mediazione, occorre a questo proposito ricordare che la mediazione è quella “attività, comunque denominata, svolta
da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa” (art. 1 lett. a), D.Lgs. 28/2010).
Secondo l'attuale assetto normativo, la mediazione non è più condizione di procedibilità
della domanda giudiziale e, pertanto, non risulta obbligatoria: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale (art. 4 n. 4) D.Lgs. 28/2010).
Nel caso di specie, rientrante nell'ambito applicativo richiamato dalla lett. A), non si applica la mediazione obbligatoria contrariamente a quanto invece sostenuto dall'opponente.
Le aprti hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere
Dunque, in considerazione che l'interesse delle parti a proseguire il giudizio è venuto meno,
perché la situazione sostanziale è cambiata, avendo la parte opposta sostanzialmente soddisfatto la sua pretesa, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Pertanto, stante la cessata della materia del contendere, il relativo procedimento si estingue, ma permane l'obbligo del giudice a decidere sulle spese processuali. Produce cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto forma oggetto della controversia (Cass. 4884/96; 12614/95; Cass. 3265/95) potendo detta pronuncia essere adottata dal Giudice anche di ufficio quando il completo componimento della lite risulti un fatto incontroverso, spettando al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (Cass. 11581/2005; 2265/08)". Ciò posto devesi procedere alla regolamentazione delle spese di lite di lite in base al criterio della c.d soccombenza virtuale, e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda
(Cass 2937/99).
Deve dichiararsi all'uopo la cessata materia del contendere poiché la parte convenuta, benchè
non costutuita, ha fatto pervenire la revoca della delibera impugnata determinanzo il processo evolutivo sopra indicato.
Spese come da dispositivo anche in considerazione della mancata costituzione e del comportamento processuale ai sensi dell'a116 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa;
1. Accerta la cessazione della materia del contendere
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto che si Pt_1
liquidano in euro 140,00 per spese ed euro 1800,00 per competenze oltre IVA e CPA come per legge. E 15% spese generali
Il giudice dott Salvatore Nasti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
<<<>>>
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 6138/23 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
on sede in Milano, viale Fulvio Testi, 280, C.F. e P.I. Parte_1 P.IVA_1
(in avanti “ ), in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Pt_1
a tanto abilitata in forza di procura speciale con sottoscrizione Parte_2
autenticata dal notaio di Milano il 27/06/2019, rep. 7745/4028 registrata a Persona_1
Milano DP II UT APSR il 16/07/2019 al n. 12261 serie 1T, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di opposizione, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giacinto
Di Donato ( ) e Katiuscia Paniccia ( i quali C.F._1 C.F._2
eleggono domicilio presso il loro studio Legance sito in Roma alla Via Controparte_1
di San Nicola da Tolentino n. 67 - 00187; si dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni a mezzo fax al n. 06.931827403 e a mezzo PEC agli indirizzi e Email_1 Email_2
CONTRO
( ), con l'Avv. Andrea Ruocco presso il Controparte_2 C.F._3
quale è domiciliato in Foggia, Via Lustro n. 29 in virtù di procura in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69 trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma
2, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che alla data della suddetta entrata in vigore pendenti in primo grado o iniziati successivamente. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Occorre rammentare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2
comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02);
Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore)
deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero,
persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11).
Si precisa che con il presente viene impugnato il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.
1084/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nella persona del Giudice dott. Salvatore Nasti il 7 settembre 2023 e notificato il 21 novembre 2023
congiuntamente all'atto di precetto, a seguito di istanza di correzione materiale, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2475/2023 promosso dal Sig. , (in Controparte_2
seguito il “Decreto”; doc. 1), chiedendone la revoca in quanto asseritamente emesso sulla base di elementi infondati in fatto e in diritto per le ragioni di seguito esposte.
Con il Decreto è stato ingiunta ad di consegnare al Sig. , “entro 40 giorni Pt_1 CP_2
dalla notifica del presente decreto, e per la causale di cui in ricorso, copia del contratto di credito revolving rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo, nonché il relativo estratto conto storico”, nonché di “pagare € 800,00 per competenze, oltre €145,50
per spese della presente procedura, oltre IVA e CPA se documentati con fattura”.
Dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo emerge che il Sig. si è rivolto al CP_2
Tribunale di Torre Annunziata al fine di veder ingiungere “immediatamente e senza dilazione” ad la consegna di copia del contratto di credito revolving n. ***8217, oltre Pt_1
alle spese e competenze della procedura, da distrarsi in favore dell'Avv. Ruocco,
dichiaratosi antistatario.
L'opponente impugnava il presente decreto deducendo: 1) IN VIA PRELIMINARE: Pt_1
SUL TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: INESISTENZA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO E CONSEGUENTE
NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 1084/2023; 3) Sulla insussistenza dei presupposti per l'ottenimento dell'ingiunzione di consegna nei confronti di e sulla Pt_1
cessazione della materia del contendere;
4) Sull'art. 119, IV comma, TUB.
Per quanto concerne il primo motivo di contestazione avanzato dalla difesa dell'opponente sulla inesistenza della procura poiché questa non è stata rilasciata mediante sottoscrizione di un documento analogico, né mediante firma elettronica digitale, ma con firma elettronica avanzata (codice OTP e sms).Dunque il ha dunque rilasciato al proprio difensore CP_2
procura tramite Yousign che, tuttavia, come emerge anche dal sito di detta società (https://yousign.com/it-it) offre soluzioni di firma semplice, OTP o avanzata, ma non di firma qualificata (di cui la firma digitale è una species).
Sul punto giurisprudenza maggioritaria è incline a chiarire che "...(il giudice) Pur
riconoscendo che la firma elettronica utilizzata non equivaleva a una firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale, e che quindi il documento informatico prodotto non aveva il valore di scrittura
privata autenticata, ha ritenuto che la procura non fosse inesistente. Ha infatti evidenziato che, anche
in caso di firma elettronica semplice, l'idoneità del documento a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili dal giudice, tenendo conto delle
caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento”. cfr. TRIBUNALE DI
FIRENZE, Sentenza n. 138/2024 del 17-01-2024). Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che sussistessero elementi idonei a individuare il soggetto che aveva rilasciato la procura.
Allo stesso modo, questo ufficio giudicante ritiene che sussistano gli elementi sufficienti a determinare l'esistenza e la validità della procura prodotta in atti.
Per quanto concerne il motivo di opposizione inerente la mancata mediazione, occorre a questo proposito ricordare che la mediazione è quella “attività, comunque denominata, svolta
da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa” (art. 1 lett. a), D.Lgs. 28/2010).
Secondo l'attuale assetto normativo, la mediazione non è più condizione di procedibilità
della domanda giudiziale e, pertanto, non risulta obbligatoria: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale (art. 4 n. 4) D.Lgs. 28/2010).
Nel caso di specie, rientrante nell'ambito applicativo richiamato dalla lett. A), non si applica la mediazione obbligatoria contrariamente a quanto invece sostenuto dall'opponente.
Le aprti hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere
Dunque, in considerazione che l'interesse delle parti a proseguire il giudizio è venuto meno,
perché la situazione sostanziale è cambiata, avendo la parte opposta sostanzialmente soddisfatto la sua pretesa, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Pertanto, stante la cessata della materia del contendere, il relativo procedimento si estingue, ma permane l'obbligo del giudice a decidere sulle spese processuali. Produce cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto forma oggetto della controversia (Cass. 4884/96; 12614/95; Cass. 3265/95) potendo detta pronuncia essere adottata dal Giudice anche di ufficio quando il completo componimento della lite risulti un fatto incontroverso, spettando al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (Cass. 11581/2005; 2265/08)". Ciò posto devesi procedere alla regolamentazione delle spese di lite di lite in base al criterio della c.d soccombenza virtuale, e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda
(Cass 2937/99).
Deve dichiararsi all'uopo la cessata materia del contendere poiché la parte convenuta, benchè
non costutuita, ha fatto pervenire la revoca della delibera impugnata determinanzo il processo evolutivo sopra indicato.
Spese come da dispositivo anche in considerazione della mancata costituzione e del comportamento processuale ai sensi dell'a116 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa;
1. Accerta la cessazione della materia del contendere
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto che si Pt_1
liquidano in euro 140,00 per spese ed euro 1800,00 per competenze oltre IVA e CPA come per legge. E 15% spese generali
Il giudice dott Salvatore Nasti