Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2011, n. 10820
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Sentenza 15 dicembre 2011

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È ammissibile la richiesta di applicazione della pena, proposta a seguito di modifica dell'imputazione, ex art. 516 cod. proc. pen. - nella specie da tentata estorsione aggravata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone - effettuata dal P.M., dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e, pertanto, sulla base degli atti già acquisiti nel corso delle indagini preliminari, considerato che, in tal caso, l'erroneità dell'imputazione, addebitabile al P.M., determina un'alterazione della libera determinazione - in ordine ai riti speciali - dell'imputato, il quale non assume liberamente il rischio del dibattimento, con la conseguenza che il diniego del rito speciale si tradurrebbe in una ingiustificata compressione del diritto di difesa (v. sent. Corte costituzionale n. 265 del 1994).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2011, n. 10820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10820
    Data del deposito : 15 dicembre 2011

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