Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
In tema di contestazione dibattimentale di reato concorrente o circostanze aggravanti, benché l'art. 517 cod. proc. pen. preveda testualmente che l'uno e le altre devono emergere nel corso della istruttoria innanzi al giudice del dibattimento, non è condivisibile la interpretazione di tale precetto nel senso che la contestazione suppletiva possa avvenire solo su circostanze emerse per la prima volta nell'istruzione dibattimentale. Viceversa, non è preclusa al PM la riconsiderazione, in quella sede, di elementi fattuali che, pur già presenti nella fase delle indagini preliminari, non abbiano costituito oggetto di formale contestazione in quella sede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2004, n. 24537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24537 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco Presidente del 20/04/2004
Dott. SIRENA Pietro TO Consigliere SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro Consigliere N. 765
Dott. PODO Carla Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto Consigliere N. 8214/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA NI TO;
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, in data 7 giugno 2002;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro TO Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 21 novembre 2000, il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, dichiarò MA NI TO responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti, lo condannò alla pena di sei mesi di reclusione e di lire 1.000.000 di multa.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 7 giugno 2002, respinse il gravame.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione all'articolo 124 C.P.; secondo il ricorrente, la querela sarebbe stata proposta tardivamente.
La censura è del tutto destituita di fondamento, anzitutto perché il reato di appropriazione indebita contestato all'imputato è perseguibile di ufficio, essendo aggravato ai sensi dell'articolo 61, numeri 7 e 11 C.P.. Ma in ogni caso, si osserva che i giudici del merito hanno accertato, in punto di fatto, che la parte offesa solo l'11 settembre 1996 fu nelle condizioni di accertare definitivamente che non era stato contabilizzato il versamento della somma di lire 28.000.000, da lui effettuato;
così che la querela è stata tempestivamente proposta. Mentre le doglianze del ricorrente mirano a fornire di quel fatto una diversa ricostruzione, inammissibile in un giudizio di legittimità. b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) e c), c.p.p., in relazione all'articolo 517 c.p.p.; il ricorrente sostiene che le contestazioni suppletive effettuate nei suoi confronti sarebbero inammissibili, in quanto non sarebbero emerse per la prima volta nell'istruzione dibattimentale, così che egli avrebbe dovuto essere assolto.
La censura è infondata.
È noto a questo Collegio che in ordine alla interpretazione dell'articolo 517 c.p.p. è insorto un contrasto giurisprudenziale;
ma si aderisce a quella corrente di pensiero secondo cui "in tema di contestazione dibattimentale di reato concorrente o circostanze aggravanti, benché l'articolo 517 c.p.p. preveda testualmente che l'uno e le altre devono emergere nel corso della istruttoria innanzi al giudice del dibattimento, non è preclusa al P.M. la riconsiderazione, in quella sede, di elementi fattuali che, pur già presenti nella fase delle indagini preliminari, non abbiano costituito oggetto di formale contestazione in quella sede. (Vedi Corte cost. sentenza n. 265 del 1994, n. 530 del 1995)". (Cass. pen., sez. 5^, 2 giugno 1999, P.M. in proc. Ravelli, RV 213971). c) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p., in relazione all'articolo 61 C.P.; sempre ad avviso del ricorrente, la somma di lire 28.000.000 non sarebbe tale da cagionare alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Anche tale doglianza è destituita di fondamento, avendo i giudici del merito correttamente affermato non solo che la perdita della somma di lire 28.000.000, rapportate al valore del 1996, costituisce in danno economico di oggettiva importanza, ma anche che le condizioni economiche della persona offesa erano precarie, così che il danno patrimoniale da costei subito sarebbe comunque di rilevante gravita. d) Violazione dell'articolo 133 C.P. ed eccessività della pena inflitta.
La censura è infondata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 C.P., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Cass. pen., sez. 4^, 16 novembre 1988, Spina). A tale giurisprudenza si sono infatti uniformati i giudici del secondo grado, confermando la pena di sei mesi di reclusione e di lire un milione di multa inflitta al MA dal tribunale, e motivando le ragioni di tale conferma con riferimento all'entità del danno inflitto alla persona offesa.
e) Prescrizione del reato.
Si osserva, infine, che il reato non è prescritto perché è intervenuta una sospensione della prescrizione dal 14 febbraio al 24 maggio 2000, a causa dell'adesione del legale del MA alla astensione del lavoro proclamata dall'associazione di categoria;
e tale sospensione ha spostato il termine di prescrizione del delitto di che trattasi dal 1 febbraio 2004 all'11 maggio dello stesso anno. Peraltro, sul tema si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte, stabilendo che "in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti)" (Cass. pen., Sez. un., 28 novembre 2001, Cremonese, RV 220509).
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004