Sentenza 6 luglio 2004
Massime • 1
In tema di contestazione dibattimentale di reato concorrente o circostanze aggravanti, benchè l'art. 517 cod. proc. pen. preveda testualmente che l'uno o le altre devono emergere nel corso della istruttoria innanzi al giudice del dibattimento, deve ritenersi ammissibile nel corso dell'istruzione dibattimentale la riconsiderazione da parte del P.M., al fine di nuove contestazioni, di elementi già presenti nella fase delle indagini preliminari ed oggetto di decreto di archiviazione da parte di una diversa autorità giudiziaria, sulla base di una diversa qualificazione giuridica degli stessi, in quanto l'efficacia preclusiva del provvedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., opera unicamente nei riguardi dell'autorità giudiziaria che l'ha adottato, e non allorchè proceda una diversa autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2004, n. 36842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36842 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI SC - Presidente - del 06/07/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - N. 1112
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU IA - Consigliere - N. 42563/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN UD, nato a [...] il [...];
2) EG IA, nato a [...] il [...];
3) ZZ AR, nato a [...] il [...];
4) HI MO, nato a [...] il [...];
5) SE SC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 4 marzo 2003;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Ceraci, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori degli imputati:
AG, avvocato Giorgio Luceri in sostituzione dell'avvocato Emilia Gueli;
SE, avvocato Raffaele Della Valle;
HI, avvocato Umberto Iorio, che hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive impugnazioni.
RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Milano in data 4 marzo 2003, parzialmente riformativa di quella pronunciata dal locale Tribunale il 30 novembre 2001, AN UD e EG IA sono stati ritenuti colpevoli (con IT Santo, nonché con MO MO e De EN IO, giudicati separatamente) del delitto di cui all'art. 416, secondo comma c.p., per avere partecipato ad un 'associazione per delinquere, finalizzata alla ricettazione di autovetture, alla contraffazione di numeri di telaio, alla soppressione delle targhe e delle carte di circolazione originali, oltre che alla contraffazione di sigilli notarili o della Motorizzazione Civile ed all'alterazione di documenti destinati all'immatricolazione di veicoli, contestata commessa dall'anno 1992 all'anno 1997 (capo A). AN e EG, nonché ZZ AR e SE SC sono stati ritenuti altresì colpevoli (in concorso tra loro e con TO AR) dei delitti di cui agli artt.: 648 bis c.p., per aver ricevuto veicoli di provenienza delittuosa ed aver compiuto su di essi operazioni dirette ad ostacolare l'accertamento di tale provenienza (capo B); 490, 477, 482 c.p., per aver soppresso i documenti originali dei veicoli in questione (capo C); 468 e 61 n. 2 c.p., per aver contraffatto sigilli notarili e della Motorizzazione Civile (capo E); il solo AN, anche del reato previsto dagli artt. 476, 477, 482 c.p., per avere falsificato targhe e documenti di circolazione delle vetture (capo D).
HI è stato infine ritenuto colpevole del delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) di due autovetture, oggetto di precedente riciclaggio.
Riconosciutesi attenuanti generiche a ZZ, AG e HI, sono stati condannati: AN, alla pena di cinque anni e sette mesi di reclusione e Lire 3.500.000 di multa;
EG, alla pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione e Lire 3.600.000 di multa;
ZZ, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e Lire 2.300.000 di multa;
SE, alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione e Lire 2.300.000 di multa;
HI, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 500 di multa. Contro la decisione hanno proposto ricorso tutti gli imputati di cui si è fatta menzione.
AN ha eccepito:
a) "manifesta illogicità della motivazione concernente le risultanze processuali, posto che andava concessa l'assoluzione". Ha dedotto in proposito che erroneamente era stata ritenuta la sua consapevolezza - nella qualità di titolare di un autosalone, nonché di acquirente e venditore di sei autovetture di provenienza furtiva, falsamente immatricolate con documenti contraffatti tanto della provenienza delittuosa delle vetture, quanto delle falsificazioni documentali. Ha rilevato in proposito;
che la Corte di Appello aveva reiterato le motivazioni del Tribunale, senza tenere conto degli assunti difensivi;
che nessuna rilevanza avrebbe potuto essere attribuita agli accertati suoi rapporti con i coimputati OR e EG, o alle peculiari caratteristiche, indicate in sentenza come ricorrenti nei certificati di conformità delle auto, contraffatti;
b) "manifesta illogicità della motivazione, posto che il fatto non costituisce reato" a causa del ruolo passivo e del tutto marginale da lui svolto, nel curare pratiche di immatricolazione relative a veicoli che egli riteneva lecitamente acquisiti: ruolo, da ritenersi non eccedente i limiti della mera connivenza;
c) "manifesta illogicità della motivazione concernente le risultanze processuali, posto che doveva essere concessa l'attenuante della minima importanza di cui all'art. 114 c.p.", negata dal giudice di secondo grado, nonostante l'ininfluenza della sua condotta ai fini della commissione dei reati;
d) "manifesta illogicità della motivazione concernente le risultanze processuali, posto che andava concessa l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p.", illegittimamente esclusa dalla Corte di Appello per omesso risarcimento alle persone cui le auto erano state sottratte, senza tenere conto che erano stati invece risarciti gli acquirenti delle vetture falsamente immatricolate;
e) "manifesta illogicità della motivazione circa le risultanze processuali, posto che andavano concesse le attenuanti genetiche", considerati i suoi non gravi precedenti penali, peraltro lontani nel tempo, l'attività lavorativa svolta ed il corretto comportamento processuale;
f) "mancanza di motivazione e/o illogicità della stessa, rispetto alla quantificazione della pena", determinata in misura eccessiva, in assenza di indicati computi specifici.
Nell'interesse di EG, la difesa ha eccepito:
1) la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, deducendo che i giudici di merito avevano erroneamente attribuito rilevanza: a conversazioni telefoniche ritenute intercorse tra l'imputato e TO, ma da riferirsi invece al coimputato MO, che aveva ottenuto in prestito il cellulare di EG;
a contatti del ricorrente con IN, da lui conosciuto solo imperfettamente e per ragioni occasionali;
al numero consistente delle vetture acquistate (dieci) nonostante egli non si occupasse del relativo commercio in via principale e ad errori ripetuti nei certificati di conformità contraffatti, laddove tutte le auto apparivano legittimamente in circolazione, erano state intestate all'imputato stesso o a suoi familiari ed acquistate nell'autosalone di AN (conoscente di vecchia data) così che dovevano ritenersi ricevute in ... buona fede. Ha aggiunto che la partecipazione del ricorrente alla soppressione di documenti originali ed alle contraffazioni contestate era stata desunta da argomenti presuntivi ed equivoci;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., poiché il Pubblico Ministero aveva contestato agli imputati, nel corso di udienza dibattimentale, il reato previsto dall'art. 648 bis c.p., in precedenza oggetto di provvedimento di archiviazione, emesso da altra autorità giudiziaria che aveva proceduto ad alcune indagini e trasmesso poi gli atti a quella milanese: contestazione, peraltro, illegittima e lesiva di diritti difensivi, perché basata su elementi già noti all'organo dell'accusa, prima del rinvio a giudizio. Si è eccepito altresì che il ricorrente non era stato ammesso al rito abbreviato, chiesto subito dopo la modifica della contestazione stessa. Se ne è dedotta la nullità della sentenza, per le indicate cause e si è chiesta, in subordine, la riduzione di pena inerente alla scelta del rito alternativo;
si è riproposta, in caso di contraria interpretazione sul punto, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1^, lett. c) c.p.p., poiché, in seguito all'accoglimento della dichiarazione di astensione del presidente del Collegio di primo grado, gli atti dell'istruttoria dibattimentale già compiuti erano stati dichiarati efficaci, anziché con il provvedimento autorizzativo dell'astensione, con atto posteriore ed autonomo, sollecitato inoltre formalmente dal presidente già astenutosi, sebbene egli non fosse legittimato a compiere alcun atto ulteriore del procedimento. Se ne è dedotta la nullità della sentenza di primo grado (già eccepita con l'atto di appello) per vizio attinente alle condizioni di capacità del giudice e per illegittima utilizzazione di prove;
4) erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., deducendosi che la condotta attribuita all'imputato non era qualificabile come riciclaggio, poiché all'epoca l'elemento materiale di tale delitto era limitato al compimento di operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza di patrimoni, anziché di autovetture ed ancor oggi costituisce fattispecie di dubbia interpretazione;
5) erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per l'omesso riconoscimento all'imputato dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., quanto meno sotto il profilo dell'elisione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nonostante che tutti i terzi acquirenti delle auto fossero stati risarciti;
6) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 125 c.p.p., nella determinazione della pena, irrogata in misura eccessiva, con particolare riguardo agli aumenti infinti a titolo di continuazione, in assenza di congrua valutazione, tra l'altro, del buon comportamento processuale del ricorrente.
Nell'interesse di ZZ, la difesa ha eccepito: 1) "travisamento dei fatti, con petizioni di principio sfornite di supporto logico che comportano la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità penale, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.". Si è contestato in particolare che l'imputato abbia svolto attività diretta a reperire acquirenti dei veicoli di provenienza delittuosa posti in commercio dal coimputato OR, cui egli aveva presentato soltanto uno dei suoi conoscenti. Si è aggiunto: che la convinzione dei giudici di merito, secondo cui il negozio di elettrodomestici del ricorrente avrebbe costituito punto di ritrovo per fittizie intestazioni e per la vendita delle auto, oggetto di riciclaggio, era in contrasto con le dichiarazioni di coimputati e di testi;
che ZZ non si era comunque mai intromesso nelle trattative;
che l'auto da lui acquistata, per se stesso, era stata ricevuta a prezzo congruo, nella convinzione che essa provenisse da mercato di importazione parallela;
che il certificato di residenza del coimputato De EN era da lui tenuto per ragioni del tutto diverse da quelle attinenti alla falsa immatricolazione delle vetture;
2) "mancanza ed illogica motivazione dell'impugnata sentenza, nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 513, comma 1, 526, comma 1 bis c.p.p, e 26, comma 4 della Legge 1.3.2001 n. 63, ex art
606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.": si è in particolare dedotta l'inutilizzabilità, nei confronti del ricorrente, delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei coimputati De EN e MO, per mancanza di consenso dell'interessato nel momento in cui erano state acquisite e tenuto conto del carattere marginale delle ammissioni rese;
3) "mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione ai capi C) ed E), poiché la partecipazione dell'imputato ai falsi documentali - per alterazione e per soppressione - era stata desunta immotivatamente dal ritenuto suo coinvolgi mento nel delitto di riciclaggio ed era del tutto indimostrata l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 c.p., incompatibile sia con detto reato, sia con la circostanza che il ricorrente nessun profitto aveva conseguito;
4) si è censurata infine l'omessa derubricazione del delitto di cui all'art. 648 bis nella contravvenzione sanzionata dall'art. 712 c.p., data l'assenza dell'elemento soggettivo proprio del delitto. Nell'interesse di SE, la difesa ha eccepito: 1) la violazione degli artt. 191 e 526 c.p.p., con riferimento alle "note e commenti" contenuti in una relazione della Polizia Stradale di Bergamo, nonché la manifesta illogicità delle motivazioni con le quali essi erano stati ritenuti utilizzabili. Si è specificamente dedotto che, nonostante la Corte di Appello avesse dichiarato non utilizzabile gran parte della detta relazione di Polizia Giudiziaria neppure acquisita agli atti le valutazioni espresse dal giudice coincidevano tuttavia con quelle della Polstrada ed altra parte della citata relazione era stata qualificata come un insieme di atti irripetibili, nonostante essa contenesse dichiarazioni di testi, o di "imputati mancati";
2) l'omessa assunzione di prova decisiva e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione, con la quale era stata respinta l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, per acquisirsi l'esame di AN EV e di RO PI, le cui dichiarazioni, rese alla Polizia Giudiziaria, erano state concretamente utilizzate;
3) il difetto e la manifesta illogicità della motivazione, in ordine al ritenuto coinvolgimento di SE nella formazione degli atti falsi contestati, desunto dalla richiesta a suo nome di un duplicato della carta di circolazione, relativo alla vettura, di provenienza furtiva, ritenuta da lui personalmente acquistata: si sono censurate le ipotesi alternative sulle vicende dei documenti e dell'auto, prospettate in proposito dalla Corte di Appello e qualificate generiche, astratte ed apodittiche, a fronte delle quali era impossibile una concreta difesa;
4) la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al giudizio di inattendibilità dell'assunto difensivo sul mero scopo di cortesia della citata richiesta di duplicato, nonostante il ricorrente non conoscesse, ne' fosse in contatto con alcuno dei coimputati.
Ha eccepito in subordine:
5) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego di attenuanti generiche, riconoscibili per la lontananza nel tempo dei precedenti penali, la non grave entità del fatto ed il buon comportamento processuale, nonché in ordine alla quantificazione della pena ivi compresi gli aumenti a norma dell'art. 81 c.p. determinata in misura sproporzionata rispetto al carattere marginale della sua condotta. Nell'interesse di HI, la difesa ha eccepito:
1) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, relativamente all'elemento soggettivo del reato ritenuto, poiché la consapevolezza della provenienza delittuosa delle due vetture da lui acquistate (e poi cedute a AN) era stata tratta esclusivamente dall'apprezzata inattendibilità delle sue dichiarazioni sull'identità del fornitore (GI UD) e sulle modalità di pagamento (per contanti);
2) carenza assoluta di motivazione sugli argomenti dedotti dalla difesa, in ordine all'apparente regolarità tanto delle auto ricevute, una della quali era stata intestata al fratello OB, quanto della documentazione relativa;
3) erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla mancata derubricazione del reato di cu all'art. 648 in quello di incauto acquisto, posto che il ricorrente non conosceva i coimputati, nè poteva avvedersi dell'unico tipo di contraffazione, rilevato dalla Corte di Appello, nei documenti di circolazione delle vetture. RITENUTO
Nel secondo e nel terzo dei motivi di impugnazione formulati nell'interesse di EG, sono posti problemi giuridici che, ove accolti nel senso indicato dal ricorrente, si estenderebbero agli altri coimputati e che pertanto appare opportuno trattare in premessa.
L'uno concerne la legittimità della contestazione del delitto previsto dall'art. 648 bis c.p., elevata in udienza dal Pubblico Ministero, nonostante: che tale reato fosse stato oggetto di precedente archiviazione da parte dell'autorità giudiziaria di Bergamo, che aveva proceduto ad indagini e trasmesso poi gli atti all'autorità giudiziaria milanese;
che, conseguentemente, la contestazione in parola attenesse ad elementi già noti all'accusa prima dell'inizio del dibattimento.
Il primo aspetto della questione risulta solo accennato nel ricorso di EG, ma ha ricevuto ulteriori sviluppi in udienza, nella discussione orale, in cui si è profilata nella descritta ipotesi una preclusione all'esercizio dell'azione penale e, pertanto, una causa di nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, rilevabile anche di ufficio a norma dell'art. 178, lett. b) c.p.p.. È da tenere presente, sul punto, anzitutto che la limitata efficacia preclusiva del provvedimento di archiviazione, desumibile dell'art. 414 c.p.p., opera unicamente nei riguardi dell'autorità giudiziaria che l'ha adottato e non allorché proceda un'autorità giudiziaria diversa, come nella specie (Cass. S.U. 22.3.2000, Riv. 216004; Cass. 12.7.1996, Riv. 205902). Deve porsi in rilievo, inoltre, che, nel caso in esame, il contrasto tra la pregressa archiviazione e la contestazione suppletiva ha avuto per oggetto non già un fatto, o più fatti determinati, bensì la sola qualificazione giuridica di dati aggettivi, già precisati nelle imputazioni.
Ne consegue che nella specie non si configura alcuno dei rischi che hanno indotto una parte della giurisprudenza di legittimità ad esprimere interpretazioni che potrebbero indurre a conclusioni conformi a quelle sostenute dal ricorrente (pregressa sottrazione del Pubblico Ministero ad obblighi funzionali di "discovery", elusione dei termini stabiliti per la durata delle indagini preliminari, problemi conseguenti di inutilizzabilità di atti compiuti precedentemente dal Pubblico Ministero: cfr. Cass. 22.3.1996, Riv. 205460; Cass. 2.5.1996, in Cass. Pen. 1997, 2516; Cass. 24.6.1998, Riv. 212910).
Neppure appaiono configurabili nel caso violazioni dei diritti difensivi, o del contraddittorio, poiché la descrizione dei fatti nell'imputazione ha consentito all'imputato ed alla sua difesa tecnica sia di conoscere gli essenziali elementi di accusa, sia di rappresentarsi un'eventuale diversa qualificazione di essi, nonostante la precedente archiviazione e l'assenza di un decreto di riapertura delle indagini (Cass. 21.1.1998, Riv. 210032). I diversi principi affermati in alcune altre pronunce di legittimità (Cass. 24.11.2000, Riv. 218665; Cass. S.U. 22.3.2000, Riv. 216004) appaiono riferirsi ad ipotesi diverse da quella in esame, nelle quali la nuova contestazione aveva riguardato estremi di fatto, già valutati non suscettibili di ulteriori sviluppi, investigativi ed istruttori - anziché diverse qualificazioni giuridiche degli stessi fatti - oppure reati per i quali era stata disposta l'archiviazione dalla medesima autorità procedente.
I precedenti rilievi influiscono sull'altro aspetto del problema sollevato nel ricorso, secondo cui la contestazione in udienza ha avuto per oggetto un delitto, i cui estremi aggettivi e soggettivi erano già emersi prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale. Ritiene, in tema, il Collegio di condividere i principi statuiti nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte in data 28 ottobre 1998 (Riv. 212757) accolti anche da Sezioni singole (Cass. 2.6.1999, Riv. 213971) in ordine alla legittimità di contestazioni suppletive di reati non emersi per la prima volta dall'istruttoria dibattimentale, in specie allorché queste concernano diverse qualificazioni giuridiche di fatti già contestati nella loro materialità.
Non possono essere accolte pertanto le richieste sul punto della difesa.
Le conseguenze di tale conclusione, sulla preclusione all'imputato nelle dette ipotesi a richiedere il giudizio abbreviato, dopo la scadenza dei termini prescritti, saranno esaminate allorché verrà trattato il correlativo motivo di impugnazione personale di EG. Nel terzo motivo di ricorso di tale ultimo imputato, si è eccepita l'inutilizzabilità degli atti di istruzione dibattimentale compiuti dal collegio di primo grado, prima dell'astensione del presidente e dichiarati efficaci mediante provvedimento separato ed autonomo, rispetto a quello con il quale è stata autorizzata l'astensione stessa, nonché emesso su richiesta del giudice già autorizzato ad astenersi.
L'eccezione non è condivisibile.
In primo luogo, infatti, non può includersi tra gli atti del procedimento un'istanza rivolta all'organo competente, perché eserciti il potere-dovere previsto dal capoverso dell'art. 42 c.p.p.:
tale atto, di mero impulso, non costituisce attività giurisdizionale decisoria, che è la sola preclusa al giudice dopo l'accoglimento dell'astensione (Cass. 6.3.2002, Riv, 221652). In secondo luogo nessuna sanzione di nullità o di inutilizzabilità di atti - è stabilita, ove la declaratoria di cui al capoverso delcitato art. 42 sia adottata in provvedimento non contestuale a quello autorizzativo dell'astensione, quale che sia la causa della separazione dei provvedimenti in parola: approfondire l'individuazione degli atti che conservano efficacia (Cass. 18.3.2003, Riv. 225756) o anche semplice dimenticanza.
La contestualità delle pronunce, infatti, è indicata dal legislatore quale iter normale, nell'ambito di una procedura caratterizzata da esigenze di celerità. Affinché, peraltro, gli atti dichiarati efficaci siano utilizzabili è sufficiente che la decisione relativa promani dall'organo competente a provvedere sull'astensione, salvi i successivi poteri, esercitagli concretamente in materia dal nuovo collegio giudicante (cfr. Cass. 16, 4.1997, Riv. 207741).
Anche il quarto motivo del ricorso di EG va esaminato in premessa, poiché il suo accoglimento sarebbe suscettibile di estensione nei confronti dei coimputati: in esso si contesta infatti la configurabilità del reato previsto dall'art. 648 bis c.p., ove le operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa siano compiute su autovetture, anziché su patrimoni. L'interpretazione è da qualificarsi manifestamente infondata: a prescindere dall'origine storica della norma e dall'intento del legislatore di adeguare la disciplina penale interna al diritto internazionale pattizio, la fattispecie contemplata dall'art. 648 bis c.p. risulta strutturata in termini tali da comprendere univocamente,
tra gli oggetti tutelati, tutti i beni e, pertanto, a norma dell'art. 810 cod. civ., tutte le cose che possono formare oggetto di diritti,
oltre al denaro liquido ed alle altre utilità, pure espressamente menzionate. La giurisprudenza di legittimità appare ormai pressoché consolidata in tal senso (Cass. 11.6, 1997, Riv. 208747; Cass. 14.5.1997, Riv. 207850; Cass., Sez. 2^, 21.2.2001, Battaglia;
Cass., Sez. 2^, 12.11.2002, Lungaro). Nella presente sede può essere altresì trattala una ulteriore doglianza, comune a più ricorrenti, che implica la risoluzione di questioni in diritto di carattere generale, ma che è da ritenersi a sua volta manifestamente infondata.
Si allude agli estremi di applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., nei due profili descritti dalla norma, in relazione al delitto di riciclaggio.
Non appare dubbio che tale reato arreca lesione patrimoniale tanto alle persone cui la res è stata sottratta, quanto a coloro che, senza colpa, vengono ad acquistarla, nell'ambito dell'illecita circolazione successiva all'occultamento della provenienza delittuosa della stessa.
Ne deriva che l'integrale riparazione del danno comprende il tempestivo risarcimento tanto ai derubati, quanto agli acquirenti successivi del bene riciclato, con la conseguenza che l'attenuante non può essere riconosciuta come correttamente deciso dalla Corte milanese nel caso in cui non tutti gli acquirenti siano stati ristorati dei danni subiti e, per di più, siano stati totalmente pretermessi i proprietari dei veicoli sottratti. La circostanza in parola, nella forma dell'elisione o dell'attenuazione di conseguenze del reato, dannose o pericolose, non trova infine applicazione, relativamente ai delitti offensivi del patrimonio, poiché le conseguenze cui si riferisce la disposizione debbono intendersi diverse da quelle economicamente risarcibili.
Tutto ciò premesso, vanno trattale le singole impugnazioni, nella parte residua.
Le manifeste illogicità nella motivazione della sentenza di appello prospettate da AN non soltanto non sussistono, ma costituiscono un riferimento meramente formale, per introdurre nel ricorso valutazioni di elementi fattuali diverse da quelle cui sono pervenuti i giudici di merito, previo congruo esame degli argomenti difensivi e mediante un collegamento logico globale di tutte le risultanze probatorie, delle quali viene proposta dal ricorrente una rilettura, inammissibile in giudizio di legittimità. Particolarmente, nessuno dei vizi denunciati è dato rilevare nel giudizio di piena consapevolezza, in AN, della provenienza delittuosa delle sei autovetture, che risultano essergli state fornite dal coimputato MO, anziché dalle ditte menzionate nei rispettivi atti di vendita e che sono state immatricolate personalmente dall'imputato, o da lui fatte immatricolare, previa presentazione di certificati di conformità palesemente falsi - anche per ripetuti errori, persino nella denominazione della casa costruttrice - nonché, in una occasione, da lui fatte intestare a nome di un terzo, dietro il corrispettivo di 200.000 lire. In tale quadro, la dedotta mera connivenza con i coimputati, ritenuti a loro volta partecipi dell'associazione per delinquere, o concorrenti nei singoli reati, si manifesta incompatibile con il ruolo attivo e tutt'altro che marginale del ricorrente nel compimento delle operazioni che hanno consentito - soltanto dopo l'esecuzione delle stesse di ottenere vetture apparentemente regolari ed idonee aduna lecita circolazione, tanto da potere essere rivendute, infine, ad ignari acquirenti.
Neppure illogico risulta pertanto il diniego, da parte dei giudici di merito, di riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., per il concorrente che abbia prestato opera di minima importanza, nella preparazione o nell'esecuzione dei reati, tenuto conto della precisa e ripetuta condotta di intromissione fattiva nelle false immatricolazioni, attribuita all'imputato in esame. Della doglianza relativa alla ritenuta mancanza di presupposti dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p, si è già trattato nelle premesse.
L'esclusione, infine, delle condizioni richieste per il riconoscimento di attenuanti generiche, a causa dei precedenti specifici di AN e di un comportamento processuale apprezzato non positivo, come pure il giudizio di adeguatezza della pena - commisurata nella base al minimo edittale e più volte aumentata in ragione del numero dei veicoli riciclati, oltre che per i delitti minori, risultano motivati congruamente nelle sentenze di primo e di secondo grado (che si integrano a vicenda) in termini coerenti e logici, ai quali si oppongono, nel ricorso, valutai ioni alternative improponibili nella presente sede.
L'impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3 c.p.p. il che preclude ogni declaratoria di estinzione dei reati minori per prescrizione, non ancora maturatasi all'epoca della pronuncia della sentenza di appello (Cass, S.U. 22.11.2000, De Luca, Riv. 217266; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera); va precisato, peraltro, che tali delitti, unificati a norma dell'art. 81 c.p. con quello previsto dall'art. 416 c.p., non possono tuttora ritenersi estinti per tale causa, atteso che al periodo di sette anni e sei mesi, decorrente dalla cessata permanenza del reato associativo, deve aggiungersi quello di tre mesi e tre giorni, nel quale il decorso prescrizionale è rimasto sospeso a causa di rinvio obbligatorio del procedimento nel presente grado (Cass. S.U. 28, 11.2001, Riv. 220511).
Analogamente inammissibile si rivela il ricorso di HI, risultato acquirente di due autovetture provento di furti, entrambe oggetto di precedente riciclaggio, nonché già falsamente immatricolate e, per ciò, ritenuto autore del solo delitto di cui all'art. 648 c.p.. La ricezione di beni mobili iscritti in pubblico registro, da persona diversa rispetto all'apparente venditore e l'identificazione della quale non sia certa, costituisce grave indizio della consapevolezza, nell'acquirente, della volontà di occultamento della cosa e della provenienza delittuosa di essa. Ove poi si aggiunga, come nella specie, anche l'incertezza in ordine ad una compravendita effettiva ed al prezzo corrisposto, non dimostrati perché indicati come avvenuti per un dedotto corrispettivo versato in contanti, nessuna illogicità, ne' alcuna interversione nell'onere della prova è dato rinvenire nella conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'intestazione di uno dei due veicoli al fratello dell'imputato risulta logicamente apprezzata come del tutto irrilevante, nell'impianto della decisione, trattandosi di una circostanza che ricorre sovente nel caso di illecita circolazione dei veicoli e tenuto conto del fatto che entrambe te vetture sono state rivendute da HI, quasi immediatamente, al coimputato AN.
Ne deriva che corretta deve ritenersi l'esclusione, nella specie, di una mera contravvenzione di incauto acquisto da parte del ricorrente, che ne ha sostenuto la configurabilità in base a diverse valutazioni dei fatti.
La maggior parte dei motivi di ricorso, proposti da EG, è stata già trattata nelle premesse.
Deve ora aggiungersi che il primo motivo è inammissibile, nella presente sede, perché costituente una rilettura frammentaria ed apodittica di emergenze processuali, apprezzate dalla Corte di Appello nella loro globalità e logicamente collegate l'una con l'altra.
È da precisare anzitutto, sul punto, che i contatti telefonici tra EG e TO - contestati dal ricorrente non risultano essere stati posti a base del giudizio di consapevole coinvolgimento del primo nel reato associativo e nei reati-fine, consistiti nel riciclaggio - da parte di persona professionalmente estranea al commercio di veicoli - di dieci autovetture provenienti da furto, camuffate mediante l'alterazione dei segni distintivi ed immatricolate previa presentazione di documenti falsi: sono stati invece ritenuti decisivi gli emersi, stabili rapporti dell'imputato in esame con i coimputati OR e AN (fornitori delle auto in questione) le immatricolazioni a nome dello stesso EG, o di persone a lui vicine, la manifesta contraffazione delle documentazioni usate per rendere i veicoli idonei ad una circolazione apparentemente lecita. In tale quadro, appare logicamente giustificata l'irrilevanza attribuita dai giudici di merito ad argomentazioni difensive equivoche, o inconferenti, quali l'occasionalità della conoscenza con MO, i tentativi di quest'ultimo di escludere il ricorrente dal contesto associativo, o l'esito di controlli fatti eseguire su vetture riciclate. Le censure in tema di eccessività della pena irrogata, ivi compresa la misura degli aumenti a titolo di continuazione, sono manifestamente infondate, poiché nelle sentenze di primo e di secondo grado (reciprocamente integrantesi) la sanzione base risulta fissata nel minimo edittale, previa detrazione massima per le ritenute attenuanti generiche e sono stati esposti motivi adeguati in ordine alla determinazione del consistente aumento complessivo, dipendente non solo dal concorso dei reati minori, ma dalla plurima continuazione interna del più grave reato di riciclaggio. A questo punto, va esaminata la seconda parte del secondo motivo di ricorso di DA, in cui è stata eccepita la nullità dei primi due gradi di giudizio e richiesta, in subordini, la riduzione di un terzo della pena irrogatagli, in dipendenza dalla sua istanza di essere giudicato con il rito abbreviato, formulata subito dopo la contestazione suppletiva del reato previsto dall'art. 648 bis c.p.: istanza, respinta dalla Corte di merito in base ad una interpretazione dell'art. 516 c.p.p., che il ricorrente prospetta costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consente la scelta del rito alternativo in corso di dibattimento, nell'indicata ipotesi. Le deduzioni difensive sono tutte inaccoglibili. Come sottolineato anche dalla Consulta nella sentenza citata della Corte di Appello (n. 265 del 30.6.1994) la procedura dibattimentale è infatti inconciliabile con il rito abbreviato, così che quando essa abbia avuto inizio, l'imputato è privo della legittimazione a richiedere il rito alternativo, nonostante contestazioni suppletive. Il relativo principio è stato ritenuto non incompatibile con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché l'ammissione dell'imputato al rito in parola (a differenza dell'ammissione al patteggiamento) costituisce una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, che può provvedere mediante diverse opzioni, nel caso in questione. I termini sostanziali del problema sono da ritenersi attualmente immutati, così che la decisione della Corte Costituzionale deve essere condivisa.
Il ricorso di EG va pertanto respinto.
I reati minori attribuiti all'imputato non sono estinti per prescrizione, data la decorrenza del termine iniziale dalla cessazione della permanenza del reato associativo e data la sospensione del procedimento nel presente grado, dal 2 aprile 2004 all'udienza odierna, per legittimo impedimento dei difensori, come già precisato relativamente alla posizione di AN. Fondato ed assorbente è da ritenere il secondo motivo di ricorso, formulato nell'interesse di ZZ.
Come eccepito nell'impugnazione, il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di vetture riciclate e nei correlativi falsi documentali risulta desunto, nella sentenza impugnata, non soltanto dalla sua ammissione di aver presentato a OR un acquirente, nel suo negozio di elettrodomestici, frequentato dall'altro coimputato De EN, nonché dal possesso di un certificato di residenza di quest'ultimo, ma anche dalle connesse dichiarazioni dei due coimputati: secondo la motivazione dei giudici di merito, infatti, RI ha affermato di avere venduto due veicoli riciclati a due diversi amici di MaAffezzoni, da costui presentatigli: De EN, di essersi prestato a fungere da intestatario fittizio di autovetture provento di furto ed a reperire altri prestanomi a pagamento, per far conseguire tanto a IN, quanto allo stesso Mqffezzoni immatricolazioni false ed in particolare di aver indicato NO MO quale persona che figurava fittiziamente proprietaria della vettura acquistata in proprio dal ricorrente. I verbali delle dichiarazioni rese dai due coimputati nel corso delle indagini preliminari, risultano acquisiti all'udienza del 18 aprile 2001 e quindi successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 63/2001, che ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 526 c.p.p. e regolato la materia in via transitoria nell'art. 26, In base a tale disciplina, i verbali in questione avrebbero potuto essere utilizzati - quali prove formatesi al di fuori del contraddittorio soltanto se acquisiti al fascicolo del dibattimento entro il 25 febbraio 2000, o in presenza delle condizioni previste dall'art. 500, comma 4 c.p.p., o infine su accordo delle parti: presupposti tutti, non ricorrenti nella fattispecie processuale in esame.
L'eccezione relativa, non formulata nell'atto di appello, è comunque proponibile, poiché attiene al regime di utilizzabilità delle prove e deve essere accolta.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con riguardo al giudizio di colpevolezza di ZZ, in ordine al reato previsto dall'art. 648 bis c.p., affinché il giudice di rinvio proceda al nuovo esame del materiale probatorio residuo e decida se esso sia di per sè sufficiente alla decisione, o se sia necessario procedere all'esame dibattimentale di IN e De EN, traendone le relative conseguenze.
Deve invece dichiararsi immediatamente l'estinzione dei reati di falso descritti nei capi C) ed E) per decorso dei termini prescrizionali massimi, tenuto conto delle attenuanti generiche riconosciute all'imputato.
Le vetture, infatti, rispettivamente ricevute dal ricorrente, o nel cui acquisto egli si sarebbe intromesso, risultano sottratte ai proprietari nel giugno-luglio 1994, così che in applicazione del principio del favor rei i delitti in questione vanno ritenuti perfezionatisi in tale epoca, dalla quale erano decorsi oltre sette anni e sei mesi, sin da tempo anteriore alla sentenza di Appello e, quindi, ben prima della sospensione disposta nel presente grado (in assenza di analoghe sospensioni nei gradi precedenti). Va eliminata, pertanto, la relativa pena, determinata in due mesi complessivi di reclusione.
I primi due motivi di ricorso di SE, da collegarsi tra loro, non sono condivisibili.
Nella sentenza di secondo grado, infatti, risulta espressamente esclusa l'utilizzazione delle "note e commenti" redatti dalla Polizia Stradale e per tale ragione non acquisiti materialmente nell'udienza del 17 luglio 2000, mentre sono state, altrettanto esplicitamente, tratte informazioni dalle "schede tecniche" di ogni autovettura, ivi compresa quella ritenuta oggetto di riciclaggio, da parte del ricorrente: schede, correttamente qualificate atti irripetibili di Polizia Giudiziaria, secondo un apprezzamento giuridico condiviso nello stesso atto di impugnazione. Nessun argomento contrario può legittimamente trarsi, come appare manifesto, da eventuali coincidenze di giudizi conclusivi tra le valutazioni espresse in sentenza e quelle prospettate dalla Polstrada, peraltro non specificamente indicate nel ricorso. La censura, che sembrerebbe anche generica, trova la sua specificazione nel secondo motivo, nel quale si precisa che la Corte territoriale avrebbe, tra l'altro, attinto materiale probatorio da dichiarazioni mai acquisite di RO PI e di AN È va, il cui esame era stato chiesto in secondo grado, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e cui il giudice di appello non aveva ritenuto necessario procedere, omettendo così di assumere prove decisive.
Si rileva, in proposito, che sin dal giudizio di primo grado sono state dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni di RO, mentre i rapporti tra lo stesso RO, SE e la AN, relativamente alla vettura che qui interessa, sono stati ammessi dall'imputato e confermati dalla documentazione acquisita presso la Motorizzazione Civile di Genova: il carattere fittizio dell'intestazione dell'auto a RO, in particolare, appare essere stato desunto da analoghi comportamenti di quest'ultimo (pregiudicato e tossicodipendente) in vicende attinenti ad altri veicoli oggetto del procedimento, in cui egli si era prestato ad analogo ruolo dietro compensi;
la AN si identifica in colei che ha trattato la pratica presso gli uffici della Motorizzazione, su invito dell'amico SE;
quest'ultimo, infine, risulta aver richiesto a proprio nome il duplicato di una carta di circolazione, a suo tempo rilasciata per un'auto acquistata da HI nel 1995, ma riprodotto con iscrizione di dati coincidenti con l'auto in sequestro, sottratta a terzi circa un mese prima della menzionata richiesta del duplicato e rinvenuta con il numero di telaio alterato. In tale quadro, è da ritenersi la superfluità degli esami sollecitati in giudizio di appello (anche se non congruo appare l'argomento, addotto dalla Corte quanto al solo RO, secondo cui la sua audizione era da escludersi, perché trattatasi di un coindagato, laddove sarebbe stato possibile sentirlo in tale qualità). Deve sottolinearsi, in tema, da un lato che la rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello, per il suo noto carattere eccezionale, può essere disposta soltanto ove il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, nelle ipotesi in cui la prova era già nota alle parti e, d'altro lato che, nella specie, l'omessa acquisizione in parola non sarebbe stata comunque qualificabile giuridicamente come mancata assunzione di prove decisive, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p:
queste, infatti, non risultano essere state richieste nei termini indicati dalla norma, così che non è configurabile alcuna violazione di diritti difensivi alla controprova.
Il terzo ed il quarto motivo del ricorso di SE sono inammissibili, poiché nella sentenza impugnata sono state esposte congrue ragioni, a sostegno del ritenuto coinvolgimento del ricorrente tanto nel delitto di riciclaggio, quanto nei delitti di falso documentale, sulla base di valutazioni logiche delle emergenze processuali, congruamente concatenate nel tempo e non censurabili pertanto nella presente sede: particolarmente, le ipotesi alternative prospettate dalla Corte milanese sulle vicende precedenti la richiesta di duplicato a nome SE e l'inattendibilità dell'assunto di quest'ultimo (aver usato una cortesi all'amico RO) sono da ritenere immuni dai vizi denunciati. Il quarto motivo, concernente l'omesso riconoscimento all'imputato di attenuanti generiche e la determinazione della pena, è a sua volta inammissibile, perché basato su apprezzamenti alternativi rispetto a quelli espressi dai giudici di merito. Deve ritenersi, piuttosto, che siano decorsi i termini massimi di prescrizione, relativamente al reato di cui al capo C) (non di quello contestato sub E) punito con pena non inferiore ai cinque anni) poiché la condotta del ricorrente risale all'aprile 1996, così che la prescrizione deve ritenersi maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello, ma prima della sospensione disposta nel presente grado, in assenza di analoghe sospensioni precedenti. Va eliminata, pertanto, la pena relativa, corrispondente ad un mese di reclusione.
Tutti gli imputati, ad eccezione di ZZ e di SE, sono tenuti al pagamento in solido delle spese processuali. AN e HI, inoltre, vanno condannati ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in Euro 600.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZZ AR in ordine al reato di cui all'articolo 648 bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Annulla senza rinvio la detta sentenza nei confronti del ZZ in ordine ai reati di cui ai capi C) ed E) perché estinti per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SE SC in ordine al reato di cui al capo C) eliminando la relativa pena di un mese di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso del SE.
Rigetta il ricorso di EG IA.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AN UD e di HI MO.
Condanna il EG, il AN ed il HI al pagamento in solido delle spese processuali e questi ultimi due, ciascuno, al versamento della somma di Euro 600 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004