Ordinanza cautelare 2 novembre 2023
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04443/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4443 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Perrotta Marcarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, alla via Toledo, 156;
contro
Università degli -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Salvatori, Andrea Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della valutazione di non idoneità all’accesso al VIII ciclo del Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, per la scuola secondaria di II grado, a.a. 2022/2023, conseguita dalla ricorrente e resa dalla Commissione giudicatrice dell’Università -OMISSIS-, all’esito dello svolgimento della prova scritta con elaborato n. -OMISSIS-;
b) dei verbali della commissione giudicatrice, di correzione dei compiti;
c) degli atti con i quali l’Università -OMISSIS- stabiliva le griglie di valutazione della suddetta prova scritta;
d) della graduatoria degli ammessi alla prova orale e dei non ammessi per punteggio inferiore a 21/30 nella prova scritta, eseguita in data 7.7.2023 e pubblicata sul sito dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, con avviso del 26.08.2023;
e) della graduatoria finale di merito per l’accesso al VIII ciclo del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l’a.a. 2022/2023, pubblicato dall’Università -OMISSIS-, con avviso del 20.09.2023;
f) del Bando di selezione emanato con Decreto Rettorale n. 382 del 5.06.2023 e pubblicato sul sito istituzionale dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’a.a. 2022/2023;
g) del D.M. del 30.9.2011, con cui si decreta l’accesso al Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
h) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente - per come meglio si illustrerà – all’attribuzione del maggior punteggio, correttamente spettantele, pari a punti -OMISSIS-in luogo del deteriore punteggio, pari a punti -OMISSIS- attribuitole per il solo completamento della prova scritta;
e per il riconoscimento
del superamento, da parte della ricorrente, della soglia di sbarramento individuata, in punti n. 21, dall’art. 6, comma 6, del bando di concorso, a fini del conseguimento dell’idoneità, e del, conseguente, diritto della medesima ad essere ammessa alla selezione per l’accesso al VIII ciclo del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l’a.a. 2022/2023, e quindi a sostenere la prova orale in una sessione suppletiva riservata ai candidati impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria;
e per la consequenziale declaratoria di illegittimità
del modus operandi delle PP.AA. resistenti perpetrato in relazione all’ambigua e manifestamente errata, illogica ed arbitraria valutazione dell’elaborato;
in subordine, per l’accertamento del diritto della ricorrente alla rivalutazione della prova scritta;
nonché, per la condanna, in forma specifica, delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio correttamente spettantele; in subordine, a garantire alla medesima ricorrente la rivalutazione della prova scritta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università -OMISSIS- -OMISSIS-, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026, il dott. PA SE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, avverso i quali articolava censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Si costituiva in giudizio l’Università degli -OMISSIS- -OMISSIS-, con memoria in cui eccepiva l’inammissibilità e comunque concludeva per l’infondatezza del gravame.
Si costituivano altresì i Ministeri in epigrafe, con atto di stile.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 31.10.2023, la Sezione respingeva la domanda cautelare avanzata in ricorso.
In data 25.06.2025 la ricorrente depositava in giudizio dichiarazione di rinunzia al ricorso, debitamente notificata alle controparti, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio che, attesa la memoria in tal senso depositata dalla ricorrente in data 25.06.2026, debitamente notificata alle controparti, il presente giudizio va dichiarato estinto per rinunzia, ex art. 84 c.p.a.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti, stante l’esito in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.