Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 6380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6380 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06380/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03130/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2023, proposto da
Fra Production S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Casetta, Paolo Giambra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Casetta in Torino, via Oddino Morgari n. 31;
Fra Production Spa, non costituito in giudizio;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Suedtirol, Società Biosonic S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua, del Decreto n. 172 del 13/12/2022 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto avente per oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”, nella parte relativa a FRA PRODUCTION SRL, nonché di tutti gli atti preordinati e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione del Veneto e di Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 marzo 2026 il dott. IU AU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che la ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio sanitario nazionale, ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback ) e sono state conseguentemente adottate le linee-guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti al payback per le predette annualità;
Osservato che con la memoria dell’11 gennaio 2026, la società ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1- bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni con la legge 8 agosto 2025, n. 118;
Osservato che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determina «la cessazione della materia del contendere»;
Ritenuti sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
US AD, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
IU AU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU AU | US AD |
IL SEGRETARIO