Art. 7. Denuncie del danno
Ai fini della presente legge sono valide le denuncie gia' presentate.
E' tuttavia ammessa la presentazione di nuove denuncie alle Intendenze di finanza, entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.
Non e' ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denuncie.
Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intendere che abbia rinunciato al contributo e gli verra' liquidato l'indennizzo. (2) ((6)) Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denuncie presentate fino al 30 giugno 1949, in base alle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 14 giugno 1941, n. 964; 20 novembre 1941, n. 14 .32; al regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1600 ; ed al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329 , ai Ministeri del tesoro, degli affari esteri e dell'Africa italiana. Gli interessati, che non abbiano presentato alcuna denuncia, debbono produrla, a pena di decadenza entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Per i danni dipendenti da esplosioni, verificatesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i danneggiati debbono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data dell'esplosione, la denuncia e in, dichiarazione di cui al quarto comma del presente articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 11 febbraio 1958, n. 83 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga all' art. 7, quarto comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , i danneggiati di guerra, che intendono ricostruire o riparare gli immobili di abitazione di loro proprieta' danneggiati dalla guerra, possono entro il 31 dicembre 1959 dichiarare alla competente intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino di tale immobile, anche se tale dichiarazione non fosse gia' stata fatta entro il termine previsto dal succitato articolo di legge, e sempreche' la relativa denuncia del danno sia stata effettuata entro i termini stabiliti dall'art. 7 della legge succitata." --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 29 settembre 1967, n. 957 ha disposto (con l'art. 4) che "In parziale deroga al quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , entro il termine di 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati, a favore dei quali non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione dell'indennizzo, possono, ove intendano provvedere al ripristino del bene, dichiarare alla competente intendenza di finanza di voler optare per il contributo."
Ai fini della presente legge sono valide le denuncie gia' presentate.
E' tuttavia ammessa la presentazione di nuove denuncie alle Intendenze di finanza, entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.
Non e' ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denuncie.
Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intendere che abbia rinunciato al contributo e gli verra' liquidato l'indennizzo. (2) ((6)) Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denuncie presentate fino al 30 giugno 1949, in base alle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 14 giugno 1941, n. 964; 20 novembre 1941, n. 14 .32; al regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1600 ; ed al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329 , ai Ministeri del tesoro, degli affari esteri e dell'Africa italiana. Gli interessati, che non abbiano presentato alcuna denuncia, debbono produrla, a pena di decadenza entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Per i danni dipendenti da esplosioni, verificatesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i danneggiati debbono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data dell'esplosione, la denuncia e in, dichiarazione di cui al quarto comma del presente articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 11 febbraio 1958, n. 83 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga all' art. 7, quarto comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , i danneggiati di guerra, che intendono ricostruire o riparare gli immobili di abitazione di loro proprieta' danneggiati dalla guerra, possono entro il 31 dicembre 1959 dichiarare alla competente intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino di tale immobile, anche se tale dichiarazione non fosse gia' stata fatta entro il termine previsto dal succitato articolo di legge, e sempreche' la relativa denuncia del danno sia stata effettuata entro i termini stabiliti dall'art. 7 della legge succitata." --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 29 settembre 1967, n. 957 ha disposto (con l'art. 4) che "In parziale deroga al quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , entro il termine di 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati, a favore dei quali non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione dell'indennizzo, possono, ove intendano provvedere al ripristino del bene, dichiarare alla competente intendenza di finanza di voler optare per il contributo."