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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AN, Presidente D'AMELIO ILARIA, Relatore SERRA LUCIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Società_1 Società_1 Di Società_1 Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Società_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa N. 67 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V02AI00846 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato, l'avviso di accertamento n. T8V02AI00846-2024, trae origine da un'ampia attività di indagine della Guardia di Finanza di Chiusi Scalo, verbalizzata nel PVC consegnato alla società ricorrente in data 16/12/2021. La verifica ha riguardato le annualità dal 2016 al 2020 ed è stata effettuata nell'ambito di un monitoraggio avente ad oggetto imprenditori di etnia cinese, a seguito di segnalazioni di operazioni dubbie. L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società Società_1 di Società_1 Ricorrente_1 e c. s.a.s., attiva nella "Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e pelletteria", la contabilizzazione di fatture per prestazioni di servizi ricevute nell'anno d'imposta 2018 da cinque fornitori, ritenuti sostanzialmente privi di struttura imprenditoriale e coinvolti in operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio ha recuperato a tassazione una maggiore IVA dovuta pari ad € 672.512,00, relativa a operazioni complessive per € 3.056.873,00. La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento lamentandone l'illegittimità per violazione del principio dell'onere della prova (art. 2697 C.C. e art. 7, comma 5 bis D.Lgs n. 546/92) e per insussistenza della violazione contestata, sostenendo l'assoluta assenza di consapevolezza e coinvolgimento nella presunta frode. La Società ha argomentato che l'Amministrazione si è basata su meri indizi derivanti da ricerche effettuate con consultazione di banche dati. I fornitori sarebbero esistenti e le indagini avrebbero confermato la loro operatività, essendo al più soggetti che operano in evasione d'imposta, ma dotati di struttura imprenditoriale. A supporto delle proprie ragioni, la ricorrente ha richiamato gli esiti del procedimento penale conclusosi con una richiesta di archiviazione. La Direzione Provinciale di Siena ha chiesto il rigetto integrale del ricorso. L'Agenzia ha sostenuto di aver assolto all'onere probatorio a suo carico, anche in via presuntiva, dimostrando la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario di inserirsi in una frode, in linea con i principi ribaditi dalla giurisprudenza, inclusa la recente Ordinanza n. 15738/2025 della Suprema Corte. L'Ufficio ha elencato plurimi e attendibili indizi della fittizietà dei fornitori (quali l'assenza di personale, l'esposizione debitoria, la breve attività). Riguardo alla consapevolezza della società ricorrente, l'Agenzia ha evidenziato l'immediatezza e la frequenza dei rapporti commerciali (fatturazione mensile), l'assenza di contratti scritti, e soprattutto la vicinanza e commistione personale con i titolari delle ditte fornitrici (ex dipendenti della Società_1 o loro parenti stretti). In merito al procedimento penale, l'Agenzia ha ribadito il principio di autonomia tra il processo penale e quello tributario. Ha sottolineato che il Pubblico Ministero, pur richiedendo l'archiviazione per mancanza di dolo specifico (necessario in ambito penale), ha comunque riconosciuto che i fornitori erano "teste di legno" o prestanomi, operanti in un quadro generalmente confuso e fittizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il contenzioso verte sulla legittimità del disconoscimento del diritto alla detrazione IVA in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Si ritiene prioritario definire il corretto riparto dell'onere della prova, in conformità con i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, anche alla luce della recente giurisprudenza. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 8130 del 27 marzo 2025 (e analogamente l'ordinanza n. 15738/2025 citata dall'Ufficio), ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria ha un doppio onere probatorio:
1. Provare l'oggettiva fittizietà del fornitore.
2. Provare la consapevolezza da parte del destinatario (il contribuente) che l'operazione si inserisca in una evasione dell'imposta. Tale prova può essere fornita dall'Amministrazione anche in via presuntiva, basandosi su elementi oggettivi e specifici. Solo una volta che l'Amministrazione ha assolto a questo duplice onere, l'onere di prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare di aver impiegato la diligenza esigibile da un operatore accorto (la cosiddetta "ignoranza incolpevole"). Nonostante la mole di indizi raccolti dall'Ufficio – i quali evidenziano indiscutibili elementi di criticità nei fornitori (quali l'assenza di personale dipendente, il mancato versamento di imposte, l'esposizione debitoria ingente, e l'irreperibilità di alcuni titolari) – si ritiene che l'Amministrazione finanziaria non abbia pienamente soddisfatto entrambi gli elementi richiesti dall'onere probatorio. L'Ufficio infatti ha presentato un quadro indiziario basato su elementi emersi sia dalla verifica iniziale che da ulteriori riscontri effettuati attraverso l'utilizzo delle banche dati. Tuttavia, la stessa documentazione relativa al procedimento penale, sebbene soggetta al principio di autonomia, evidenzia un elemento critico nell'indagine. Come specificato nel quesito, la richiesta di archiviazione ha messo in luce che la sostanziale inesistenza delle ditte non poteva essere verificata esclusivamente con una "indagine al tavolino", rendendo necessaria una successiva e integrativa indagine della Guardia di Finanza. Invero, lo stesso Pubblico Ministero ha osservato che non si poteva escludere che le operazioni, pur non svolte interamente dalle ditte commissionate, siano state svolte da altri, o che le ditte fornitrici del Società_1 abbiano a loro volta subappaltato parte del lavoro. Questo elemento processuale non è idoneo, di per sé, a sovvertire la pretesa tributaria, data l'autonomia dei giudizi, ma solleva un ragionevole dubbio circa la pienezza e l'oggettività della prova della fittizietà richiesta in ambito tributario, al di là del mero rilievo di una situazione di evasione fiscale o di irregolarità contributiva. Società_1L'Agenzia ha posto in risalto la contiguità fisica e la commistione personale tra la e i fornitori, sottolineando come i titolari delle ditte o i loro familiari fossero dipendenti della Società_1 stessa, o ne avessero preso in sub-locazione i locali. Questi elementi sono stati ritenuti dall'Ufficio sufficienti ad attestare in modo incontrovertibile che la Società "sapeva o avrebbe dovuto sapere" che l'operazione si inseriva in una frode. Tuttavia, il mero rilievo di negligenza o l'esistenza di legami personali e lavorativi molto stretti non sono sufficienti a dimostrare in modo inequivocabile la consapevolezza di inserirsi in un meccanismo fraudolento di evasione IVA a livello di interposta persona, elemento fondamentale richiesto dalla Suprema Corte. La Cassazione, con l'Ordinanza 8130/2025, ha specificato che elementi come "la regolarità formale di fatture e pagamenti" sono pacificamente privi di rilievo probatorio per il contribuente, in quanto "coessenziali al meccanismo illecito". Allo stesso modo, l'Agenzia, per assolvere il proprio onere, non può limitarsi a provare l'esistenza di forti indizi di negligenza o l'irregolarità economica dei fornitori, ma deve fornire elementi "obiettivi e specifici" in ordine al fatto che il cessionario conoscesse l'inserimento dell'operazione nella frode, secondo i criteri di diligenza qualificata. Ritiene questa Corte che, sebbene sussistano gli indizi di negligenza, l'Amministrazione non ha raggiunto la prova (anche presuntiva) dei due elementi cumulativi (fittizietà oggettiva e consapevolezza soggettiva) in maniera così stringente da superare il criterio di valutazione imposto dalla giurisprudenza di legittimità. Non risultando pienamente provata la consapevolezza del ricorrente di far parte di una frode strutturata, l'atto impositivo non può reggere in base al corretto riparto dell'onere probatorio. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alle spese processuali, che liquida nell'importo di euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre eventuali accessori di legge.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AN, Presidente D'AMELIO ILARIA, Relatore SERRA LUCIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Società_1 Società_1 Di Società_1 Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Società_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa N. 67 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V02AI00846 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato, l'avviso di accertamento n. T8V02AI00846-2024, trae origine da un'ampia attività di indagine della Guardia di Finanza di Chiusi Scalo, verbalizzata nel PVC consegnato alla società ricorrente in data 16/12/2021. La verifica ha riguardato le annualità dal 2016 al 2020 ed è stata effettuata nell'ambito di un monitoraggio avente ad oggetto imprenditori di etnia cinese, a seguito di segnalazioni di operazioni dubbie. L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società Società_1 di Società_1 Ricorrente_1 e c. s.a.s., attiva nella "Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e pelletteria", la contabilizzazione di fatture per prestazioni di servizi ricevute nell'anno d'imposta 2018 da cinque fornitori, ritenuti sostanzialmente privi di struttura imprenditoriale e coinvolti in operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio ha recuperato a tassazione una maggiore IVA dovuta pari ad € 672.512,00, relativa a operazioni complessive per € 3.056.873,00. La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento lamentandone l'illegittimità per violazione del principio dell'onere della prova (art. 2697 C.C. e art. 7, comma 5 bis D.Lgs n. 546/92) e per insussistenza della violazione contestata, sostenendo l'assoluta assenza di consapevolezza e coinvolgimento nella presunta frode. La Società ha argomentato che l'Amministrazione si è basata su meri indizi derivanti da ricerche effettuate con consultazione di banche dati. I fornitori sarebbero esistenti e le indagini avrebbero confermato la loro operatività, essendo al più soggetti che operano in evasione d'imposta, ma dotati di struttura imprenditoriale. A supporto delle proprie ragioni, la ricorrente ha richiamato gli esiti del procedimento penale conclusosi con una richiesta di archiviazione. La Direzione Provinciale di Siena ha chiesto il rigetto integrale del ricorso. L'Agenzia ha sostenuto di aver assolto all'onere probatorio a suo carico, anche in via presuntiva, dimostrando la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario di inserirsi in una frode, in linea con i principi ribaditi dalla giurisprudenza, inclusa la recente Ordinanza n. 15738/2025 della Suprema Corte. L'Ufficio ha elencato plurimi e attendibili indizi della fittizietà dei fornitori (quali l'assenza di personale, l'esposizione debitoria, la breve attività). Riguardo alla consapevolezza della società ricorrente, l'Agenzia ha evidenziato l'immediatezza e la frequenza dei rapporti commerciali (fatturazione mensile), l'assenza di contratti scritti, e soprattutto la vicinanza e commistione personale con i titolari delle ditte fornitrici (ex dipendenti della Società_1 o loro parenti stretti). In merito al procedimento penale, l'Agenzia ha ribadito il principio di autonomia tra il processo penale e quello tributario. Ha sottolineato che il Pubblico Ministero, pur richiedendo l'archiviazione per mancanza di dolo specifico (necessario in ambito penale), ha comunque riconosciuto che i fornitori erano "teste di legno" o prestanomi, operanti in un quadro generalmente confuso e fittizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il contenzioso verte sulla legittimità del disconoscimento del diritto alla detrazione IVA in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Si ritiene prioritario definire il corretto riparto dell'onere della prova, in conformità con i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, anche alla luce della recente giurisprudenza. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 8130 del 27 marzo 2025 (e analogamente l'ordinanza n. 15738/2025 citata dall'Ufficio), ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria ha un doppio onere probatorio:
1. Provare l'oggettiva fittizietà del fornitore.
2. Provare la consapevolezza da parte del destinatario (il contribuente) che l'operazione si inserisca in una evasione dell'imposta. Tale prova può essere fornita dall'Amministrazione anche in via presuntiva, basandosi su elementi oggettivi e specifici. Solo una volta che l'Amministrazione ha assolto a questo duplice onere, l'onere di prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare di aver impiegato la diligenza esigibile da un operatore accorto (la cosiddetta "ignoranza incolpevole"). Nonostante la mole di indizi raccolti dall'Ufficio – i quali evidenziano indiscutibili elementi di criticità nei fornitori (quali l'assenza di personale dipendente, il mancato versamento di imposte, l'esposizione debitoria ingente, e l'irreperibilità di alcuni titolari) – si ritiene che l'Amministrazione finanziaria non abbia pienamente soddisfatto entrambi gli elementi richiesti dall'onere probatorio. L'Ufficio infatti ha presentato un quadro indiziario basato su elementi emersi sia dalla verifica iniziale che da ulteriori riscontri effettuati attraverso l'utilizzo delle banche dati. Tuttavia, la stessa documentazione relativa al procedimento penale, sebbene soggetta al principio di autonomia, evidenzia un elemento critico nell'indagine. Come specificato nel quesito, la richiesta di archiviazione ha messo in luce che la sostanziale inesistenza delle ditte non poteva essere verificata esclusivamente con una "indagine al tavolino", rendendo necessaria una successiva e integrativa indagine della Guardia di Finanza. Invero, lo stesso Pubblico Ministero ha osservato che non si poteva escludere che le operazioni, pur non svolte interamente dalle ditte commissionate, siano state svolte da altri, o che le ditte fornitrici del Società_1 abbiano a loro volta subappaltato parte del lavoro. Questo elemento processuale non è idoneo, di per sé, a sovvertire la pretesa tributaria, data l'autonomia dei giudizi, ma solleva un ragionevole dubbio circa la pienezza e l'oggettività della prova della fittizietà richiesta in ambito tributario, al di là del mero rilievo di una situazione di evasione fiscale o di irregolarità contributiva. Società_1L'Agenzia ha posto in risalto la contiguità fisica e la commistione personale tra la e i fornitori, sottolineando come i titolari delle ditte o i loro familiari fossero dipendenti della Società_1 stessa, o ne avessero preso in sub-locazione i locali. Questi elementi sono stati ritenuti dall'Ufficio sufficienti ad attestare in modo incontrovertibile che la Società "sapeva o avrebbe dovuto sapere" che l'operazione si inseriva in una frode. Tuttavia, il mero rilievo di negligenza o l'esistenza di legami personali e lavorativi molto stretti non sono sufficienti a dimostrare in modo inequivocabile la consapevolezza di inserirsi in un meccanismo fraudolento di evasione IVA a livello di interposta persona, elemento fondamentale richiesto dalla Suprema Corte. La Cassazione, con l'Ordinanza 8130/2025, ha specificato che elementi come "la regolarità formale di fatture e pagamenti" sono pacificamente privi di rilievo probatorio per il contribuente, in quanto "coessenziali al meccanismo illecito". Allo stesso modo, l'Agenzia, per assolvere il proprio onere, non può limitarsi a provare l'esistenza di forti indizi di negligenza o l'irregolarità economica dei fornitori, ma deve fornire elementi "obiettivi e specifici" in ordine al fatto che il cessionario conoscesse l'inserimento dell'operazione nella frode, secondo i criteri di diligenza qualificata. Ritiene questa Corte che, sebbene sussistano gli indizi di negligenza, l'Amministrazione non ha raggiunto la prova (anche presuntiva) dei due elementi cumulativi (fittizietà oggettiva e consapevolezza soggettiva) in maniera così stringente da superare il criterio di valutazione imposto dalla giurisprudenza di legittimità. Non risultando pienamente provata la consapevolezza del ricorrente di far parte di una frode strutturata, l'atto impositivo non può reggere in base al corretto riparto dell'onere probatorio. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alle spese processuali, che liquida nell'importo di euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre eventuali accessori di legge.