Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 2
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e una assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che, in assenza della prova del superamento della presunzione anzidetta, è da ritenere illegittimo il provvedimento di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico, motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura custodiale rispetto alla pena irroganda nel giudizio di merito.
La misura cautelare degli arresti domiciliari, anche con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico, è incompatibile con il reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., assistito dalla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, che non consente l'applicazione di misure diverse e meno afflittive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2015, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
3 7 7 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/10/2015 288712015Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA N Dott. ARTURO CORTESE Rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere REG. GENERALE - Consigliere N. 32135/2015 Dott. LUCIA LA POSTA Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere ha pronunciato la seguente F- SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IG, nato a [...] il [...] TRIBUNALE LIBERTÀ di avverso l'ordinanza n. 367/2015 CATANZARO del 11/06/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'11 giugno 2015 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di AR LU avverso l'ordinanza del 23/24 marzo 2015, con la quale la Corte di appello di Catanzaro aveva respinto la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, che era in atto nei suoi confronti, ovvero di sostituzione della stessa con altra misura meno afflittiva. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che: l'appellante, che aveva riportato condanna alla pena di anni cinque di reclusione e di euro milleottocento di multa per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ed estorsione con sentenza del 22 gennaio 2015 della Corte di appello di Catanzaro, aveva espresso la sua censura, in merito alla dedotta perdita di efficacia della misura coercitiva per decorso del termine di fase, in termini del tutto generici non correlati alle ragioni dell'ordinanza impugnata, che aveva dato conto dei provvedimenti di sospensione dei termini di custodia cautelare, cui non erano state opposte eccezioni o argomentazioni di segno contrario;
la richiesta di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, aggravata dall'applicazione del c.d. braccialetto elettronico, non era accoglibile, atteso il titolo del reato (ex art. 416-bis cod. pen.) per cui vi erano cautela e condanna, ostativo, in quanto assistito dalla presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., all'applicazione di una misura coercitiva diversa dalla custodia in carcere;
- non poteva ritenersi che tale ostacolo fosse superato dall'applicazione del c.d. braccialetto elettronico, poiché, per come chiarito da questa Corte, la previsione dell'art. 275-bis cod. proc. pen., che ne consentiva l'adozione con la misura degli arresti domiciliari, non aveva introdotto una nuova misura coercitiva ma solo una modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, cui conseguiva, secondo la richiamata decisione (Sez. 3, n. 7421 del 2015), che, con riguardo al reato nella stessa giudicato assistito dalla presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, era necessario che il giudice avesse ritenuto vinta la presunzione per essere le esigenze cautelari soddisfacibili con misure diverse;
- non erano rinvenibili "d'altro canto" elementi da cui desumere la insussistenza delle esigenze cautelari, poiché il riferimento alla durata della custodia patita in rapporto a quella della condanna complessiva inflitta doveva essere coordinato con la valutazione relativa alla persistenza delle esigenze cautelari. 2 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia avv. Giuseppe De Marco, l'interessato AR, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e dell'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 303 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, l'ordinanza è carente di adeguata e logica motivazione in ordine ai punti oggetto dei motivi contenuti nell'atto di appello, allegato al ricorso, e, in particolare, con riguardo al tema della declaratoria di inefficacia ex tunc della misura custodiale per decorso dei termini minimi di fase di cui all'art. 303 lett. c) n. 2 cod. proc. pen., a fronte della eccepita decorrenza del termine di fase di un anno tra le date di deposito delle due sentenze di merito alla luce della pena irrogata, non superiore a dieci anni. Peraltro, ove la richiesta fosse stata generica, spettava comunque al Tribunale verificare anche di ufficio e in concreto la rilevanza e la fondatezza della richiesta afferente alla decorrenza dei termini di custodia.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e dell'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, 275, 299 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, è del tutto mancante la motivazione nella parte in cui il Tribunale ha confermato la sussistenza dell'esigenza di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., senza tener conto dei motivi di appello, che attenevano alla durata della custodia presofferta, alla sua giovane età, alla sua sostanziale incensuratezza e al ruolo secondario ascrittogli nella vicenda. Il Tribunale, facendo una disamina acritica degli elementi forniti e non considerando anche l'assenza di pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, ha reso una motivazione apparente omettendo di valutare se le eventuali esigenze cautelari potessero essere diversamente salvaguardate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
1.1. La decisione impugnata ha giudicato inammissibile la prima censura svolta in atto di appello, attinente alla dedotta perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorso del termine di fase, rappresentando in termini congruenti in fatto e coerenti in diritto che la Corte di appello aveva rigettato l'istanza delineando un percorso temporale cadenzato dai richiamati provvedimenti di sospensione, che l'appellante non aveva fatto 3 oggetto di eccezioni o di contestazioni, contravvenendo al requisito della specificità dei motivi di impugnazione.
1.2. Tale requisito, normativamente previsto dall'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., secondo il quale devono essere enunciati nell'atto di impugnazione "/ motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", trova la sua ragione d'essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato e di esercitare il proprio sindacato, inerendo al concetto stesso di "motivo" d'impugnazione l'individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce. Questo implica, a carico del titolare del diritto di impugnazione, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati dell'atto impugnato, ma anche quello di esprimere un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi, formulando argomentazioni che espongano critiche analitiche e, in definitiva, le ragioni del dissenso rispetto alle motivazioni del provvedimento impugnato, le quali siano capaci di contrastare quelle in esso contenute al fine di dimostrare che il ragionamento del giudice è carente o errato. Non corrispondono, in particolare e tra l'altro, al requisito della specificità il motivo che difetti della necessaria, precisa e concreta correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, finendo con il potersi adattare alla impugnativa di un qualunque provvedimento (tra le altre, Sez. 1, n. 395298 del 30/09/2004, dep. 11/10/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2, n. 19551 del 15/05/2008, dep. 19/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568), né il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (tra le altre, Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Arnone, Rv. 243838), o il motivo che si limiti a enunciare ragioni e argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, dep. 27/07/2010, P.G., P.C. in proc. R., Rv. 247741).
1.3. Il vizio riscontrato dal Tribunale in sede di appello cautelare è rilevabile anche in questa sede, poiché il ricorrente, trascurando le argomentazioni che hanno sorretto la decisione impugnata, in continuità con quelle dell'ordinanza gravata, si è limitato a rimarcare con il ricorso l'omesso esame dell'appello nella parte relativa alla chiesta declaratoria di cessazione della misura custodiale, 4 riproponendone il contenuto e di nuovo trascurando le pertinenti sospensioni dei termini di custodia cautelare, di cui avevano dato conto entrambe le ordinanze. Né alla genericità della censura, inidonea a produrre l'effetto devolutivo dell'appello, poteva ovviare il Tribunale attraverso un non esercitabile controllo critico sull'ordinanza, non oggetto di critica specifica.
2. Il secondo motivo, relativo alla contestata sussistenza delle esigenze cautelari e al giudizio di adeguatezza della misura carceraria in atto a carico del ricorrente è privo di alcuna fondatezza.
2.1. Si rileva in diritto che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. tuttora prevede per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., all'esito dei plurimi interventi della Corte costituzionale, una doppia presunzione cautelare nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza, ossia la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria, la prima sola delle quali può essere vinta qualora ex actis risulti l'insussistenza dei pericula libertatis.
2.1.1. Con riguardo alla prima presunzione, deve richiamarsi il principio, che, già espresso da questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 38868 del 08/10/2008, dep. 15/10/2008, P.G. in proc. Abdali, Rv. 241549; Sez. 1, n. 44364 del 18/11/2008, dep. 27/11/2008, P.G. in proc. Monfardini, Rv. 242038) anche con riferimento a ipotesi cautelari riguardanti il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen (Sez. 5, n. 21195 del 12/02/2009, dep. 20/05/2009, Occhipinti, Rv. 243936), ha trovato riscontro nella decisione delle Sezioni unite (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, dep. 22/04/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249323; conforme, Sez. 2, n. 6510 del 04/02/2015, dep. 16/02/2015, Marrone, Rv. 262530), che, superando il minoritario orientamento contrario, hanno riaffermato che è illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare, motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa a una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo a un criterio aritmetico, della pena irrogata ovvero irroganda nel giudizio di merito, e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione.
2.1.2. La seconda presunzione di adeguatezza della misura carceraria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. non può essere superata neppure dall'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che, in tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 16 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, che consente al giudice -nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in 5 sostituzione della custodia cautelare- di prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo, non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, e che, pertanto, l'adozione del c.d. braccialetto elettronico rappresenta una cautela che il giudice può disporre, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni (tra le altre Sez. 2, n. 47413 del 29/10/2003, dep. 10/12/2003, Bianchi, Rv. 227582; Sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, dep. 17/10/2012, Bottan, Rv. 253716). Sulla base di tali premesse, si è rimarcato che, anche con riguardo ai reati con presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, la disponibilità a indossare il predetto dispositivo presuppone che la presunzione sia già vinta, ossia che il giudice, valutando gli elementi specifici del singolo caso, ritenga che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria (Sez. 3, n. 7421 del 03/12/2014, dep. 19/02/2015, F., Rv. 262418). È coerente con tali considerazioni il rilievo conclusivo della incompatibilità del ricorso al braccialetto elettronico con il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., assistito -quanto all'adeguatezza della misura- dalla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, che, come tale, non consente l'applicazione di misure diverse e meno afflittive.
2.2. Di questi condivisi principi il Tribunale, che li ha richiamati, ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione, ragionevolmente osservando, sotto concorrente profilo, il carattere ostativo dell'indicato titolo di reato, per cui vi è cautela e condanna, all'applicazione di una misura coercitiva diversa dalla custodia in carcere, assistita da presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria che è resistente alla chiesta adozione del c.d. braccialetto elettronico, e la non rinvenibilità di elementi da cui desumere la insussistenza delle esigenze cautelari, non potendo gli stessi identificarsi con il decorso del tempo -dalla data di applicazione della misura custodiale- in misura corrispondente a una percentuale, determinata secondo criterio aritmetico (due terzi), della pena inflitta. Le deduzioni difensive, che reiterano la richiesta di sostituzione della misura cautelare, opponendo la inadeguatezza e incongruenza della motivazione a fronte della custodia presofferta dal ricorrente, della sua giovane età e 6 sostanziale incensuratezza e del suo ruolo secondario nella vicenda, sono del tutto prive di giuridico pregio, poiché si risolvono in argomenti riferiti a elementi valutativi, che genericamente enunciati ovvero neppure prospettati come incidenti sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sono irrilevanti quanto all'adeguatezza della misura custodiale, presidiata dalla presunzione assoluta posta dalla richiamata disposizione normativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa correlati al proposto ricorso, si determina nella congrua somma di euro mille. La Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore dott. Altura Cartes dott. Angela Tardio Jurgele Park's DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 GEN 2016 IL CANCELLIERE P R E L Stefania FAIEDLA 7