Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 1
La revoca della custodia cautelare in carcere non può essere disposta sulla base del solo ed assorbente criterio aritmetico della corrispondenza della durata dell'applicazione della misura ai due terzi della condanna inflitta all'imputato con sentenza impugnata, in quanto, in applicazione del principio di proporzionalità, sia il giudice che procede, sia il tribunale della libertà devono, in una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare, esaminare le ragioni e le circostanze dedotte a sostegno della contraria indicazione di persistenza del "periculum libertatis" (conf. a Sez. VI, nn. 38511 e 38512 dell'8 ottobre 2008, dep. 9 ottobre 2008 non mass.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2008, n. 38868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38868 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/10/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2162
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 15140/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna;
contro l'ordinanza 9 aprile 2008 del Tribunale della libertà di Bologna, che ha disposto la revoca della misura della custodia cautelare in carcere;
nei confronti di:
BD OH nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore generale ricorrente contesta l'affermazione di principio del Tribunale del riesame, il quale pur condividendo il concreto pericolo di reiterazione, quale evidenziato dalla Corte di appello, ha ritenuto di dover egualmente revocare la misura custodiate in base alla esclusiva considerazione dell'avvenuta violazione del criterio di proporzionalità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2, avendo l'imputato trascorso "in vinculis" i due terzi della sanzione inflittagli in primo grado.
Il motivo è fondato e merita accoglimento in adesione ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale.
Come già affermato da questa Corte (Cass. Pen. Sez. 6^, 8538/08 r.g. Look Ali;
Cass. Penale sez. 1^, 36417/2007 Rv. 237896, Procuratore generale
contro
DO EG Massime precedenti Conformi: N. 35713 del 2007 Rv. 237460; Cass. Penale sez. 2^, 35587/2007, Rv. 237797, ricorso. Khelifi), la revoca della custodia cautelare in carcere non può essere disposta sulla base del solo ed assorbente criterio aritmetico della corrispondenza della durata dell'applicazione della misura ai due terzi della condanna inflitta all'imputato con sentenza impugnata, in quanto, proprio in applicazione del principio di proporzionalità, malamente richiamato nell'ordinanza impugnata, sia il giudice che procede, sia il tribunale della libertà devono, in una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare, esaminare le ragioni e le circostanze dedotte a sostegno della contraria indicazione di persistenza del "periculum libertatis". Opinare altrimenti equivarrebbe a ritenere che la legge disponga di un nuovo termine massimo di custodia cautelare che invece l'ordinamento non prevede. Va considerato quindi illegittimo il provvedimento di revoca della misura cautelare carceraria, motivato - come nella specie - col fatto che l'imputato ha trascorso in restrizione cautelare un periodo pari ai 2/3 della pena infintagli con la sentenza di condanna di primo grado, perché - si ripete - il criterio di proporzionalità, che regola e presiede nella scelta della misura più idonea, obbliga ad avere riferimento privilegiato alla persona ed alla entità del fatto, apprezzati in termini qualitativi, e non all'oggettiva mera durata della sanzione in concreto irrogabile.
L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame che tenga conto del suindicato principio. All'annullamento dell'ordinanza predetta consegue la reviviscenza dell'efficacia del provvedimento cautelare revocato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008