Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
La revoca della custodia cautelare non può essere disposta sulla base del solo criterio aritmetico della corrispondenza della durata dell'applicazione della misura ai due terzi della condanna inflitta all'imputato con la sentenza impugnata, in quanto il riferimento al decorso del tempo deve essere coordinato con la valutazione relativa alla persistenza delle esigenze cautelari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2008, n. 44364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44364 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3162
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 029608/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) NI MA, N. IL 20/12/1977;
avverso ORDINANZA del 12/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Meloni chiedeva l'inammissibilità per carenza di interesse. Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Bologna revocava la misura della custodia cautelare in carcere applicata a IN AR per il reato di violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Rilevava che l'imputato era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione con sentenza confermata in sede di appello e che era detenuto dal 17/1/2008 e quindi al momento della decisione risultava ristretto da quasi sette mesi, per cui in applicazione del principio di proporzionalità della pena contemplato dall'art. 275 c.p.p., comma 2, doveva essere disposta la scarcerazione, non potendosi interpretare le norme nel senso che le esigenze cautelari consentissero una custodia cautelare di durata superiore alla pena effettivamente inflitta.
Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. e deduceva erronea applicazione della legge penale in quanto la motivazione adottata non contestava la pericolosità sociale dell'imputato ma giungeva alla scarcerazione sulla base solo del presofferto. Invece il principio di proporzionalità doveva sempre essere ancorato alla valutazione complessiva delle esigenze cautelari e nel caso di condanna confermata in appello solo sulla base del venir meno delle esigenze cautelari.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la decisione annullata con rinvio. La giurisprudenza di legittimità prevalente ha sempre affermato che la revoca della misura cautelare non può essere disposta sulla base del solo calcolo aritmetico del decorso dei due terzi della pena applicata perché tale principio di diritto non esiste, mentre le norme applicabili debbono tra loro essere coordinate e precisamente l'art. 275 c.p.p., comma 2 con l'art. 299 c.p.p., per cui il decorso del tempo deve essere coordinato con la persistenza delle esigenze cautelari (Sez. 1, 19 settembre 2007 n. 36417, rv. 237896; Sez. 4, 10 luglio 2007 n. 35713, rv. 237460; Sez. 2, 7 giugno 2007 n. 35587, rv. 237797. Nè può invocarsi il pericolo di una custodia cautelare di durata più lunga della condanna inflitta in quanto il giudice del merito nel momento in cui pronuncia sentenza di condanna emette ordine di scarcerazione provvisoria che indica esattamente quando l'imputato dovrà essere scarcerato per fine pena, anche se quella sentenza di condanna non è definitiva.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Bologna.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008