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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1579/2024 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] a [...] residente in [...]Parte_1
(ME), C.F.: , elettivamente domiciliata in Patti, Via C.F._1
Vittorio Emanuele n.29 presso lo studio della Dott.ssa , Persona_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Massimiliano Ponzio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 14.04.2022 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere della pensione di inabilità civile (invalidità nella misura del 100%), in subordine dell'assegno d'invalidità civile (invalidità nella misura non inferiore al 73%) , oltre al riconoscimento della disabilità ai sensi della L104/92 art. 3, commi 1 e 3, con diritto all'iscrizione nelle liste speciali obbligatorie in quanto invalida in misura pari o superiore al 46%; che visitata in data 21.06.2022 da parte della competente
Commissione la domanda era stata rigettata per mancanza del requisito sanitario;
che pertanto aveva depositato in data 19.12.2022 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. RG 4495/2022, acquisito alla presente controversia), volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta delle prestazioni suindicate;
che all'esito della consulenza il C.T.U. nominato, Dott.ssa
[...]
riconosceva una percentuale invalidante del 48% dall'epoca Persona_2
di presentazione della domanda amministrativa e la condizione di disabilità ai sensi dell'art 3 comma 1 L 104/92.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento delle provvidenze invocate. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a godere della pensione di inabilità civile (invalidità nella misura del 100%), in subordine all'assegno d'invalidità civile (invalidità nella misura non inferiore al 73%), oltre al riconoscimento della disabilità ai sensi della L104/92 art. 3, commi 1 e 3, con diritto all'iscrizione nelle liste speciali obbligatorie in quanto invalida in misura pari o superiore al 46%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 20.09.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
2 In data odierna la causa viene decisa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato ha infatti confermato integralmente quanto espresso nella precedente relazione, concludendo che: “La sig.ra è affetta dalle predette Pt_1
condizioni patologiche, che danno luogo ad una valutazione complessiva pari ad una percentuale del 48% dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa e portatore di handicap art. 3 comma 1 L.104/92. In ordine a quanto espresso, si conferma valutazione effettuata in precedenza in persona della sig.ra , già riconosciuta dalla CML soggetto non Parte_1 CP_1
invalido non portatore di handicap, e diversamente valutata dal CTP invalida in misura almeno pari al 90% е portatore di grave handicap” (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande attoree, va dichiarato che è soggetto invalido nella Parte_1
misura del 48% dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa e soggetto in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.104/92.
In relazione alla richiesta di rinnovo rispetto alla nuova documentazione medica depositata, non può che evidenziarsi come detta documentazione è stata comunque depositata mesi prima del deposito della consulenza;
ancora, la stessa è riferibile all'anno 2024 quindi depositabile in tempo utile alla prima difesa successiva alla formazione della documentazione. Tali patologie sono state comunque valutate, come ad esempio il . Persona_3
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' ex DM CP_1
55/2014 e ss modificazioni come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ex art. 13 c.p.c. parametri minimi applicabili per la non complessità del giudizio.
3 Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 23.05.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è soggetto invalido nella misura del 48% a Parte_1
decorrere dalla data della domanda amministrativa (14/04/2022);
- Dichiara che è soggetto in condizione di disabilità ai Parte_1 sensi dell'art. 3 comma 1 L.104/92;
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in € 1170,00 oltre spese generali per la fase di CP_1
ATPO e € 2697,00 oltre spese generali per la presente fase;
- Pone definitivamente a carico di parte ricorrente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23 dicembre 2025 Il Giudice del
Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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