Sentenza 27 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/04/2002, n. 6139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6139 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2002 |
Testo completo
E A 6 I N 8 5 R 9 O . 1 I A / N Z 4 T - / A 6 U R B 061 39/02 2 B T . . I S L R I . L R P G A . T E D : R B L A E A A T D I D I 1 R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S 3 E Oggetto E N 1 T E T Agevolazion . S N N I A E Efention IRPEG SEZIONE TRIBUTARIA A S M E decennale - hale. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Revocation R.G.N. 18605/01 FINOCCHIARO Presidente Dott. Alfio - - Dott. Mario CICALA Consigliere - Cron. 17780 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Paolo GIULIANI Consigliere - Rep. Ud. 22/01/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE C.C. - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIULIANI, che lo difende unitamente agli avvocati GIOVANNI DI GIOIA, AUGUSTO FANTOZZI, ROBERTO TRIEGHI, giusta procura Notaio DE MATTEIS GIOVANNI di CHIETI, rep. 41183 del 25.06.2001; giusta procura Notaio CARUSO ANTONIO) di ROMA, rep. 21387 del 11.01.2002; ricorrente 2002 contro 208 MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 7810/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 08/06/00; udita la relazione delia causa svolta nella camera di consiglio il 22/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
uditI per il ricorrente, gli Avvocati DI GIOIA e FANTOZZI, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La NO NT SP ha chiesto, con ricorso ritualmente notificato al Ministero delle Finanze, la revoca della sentenza della Corte di cassazione n. 7810 del 2000 che aveva accolto il ricorso del Dicastero contro la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di L'Aquila che le aveva riconosciuto il diritto all'esenzione decennale IRPEG, di cui agli artt. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 e 14 della legge n. 64 del 1986, in considerazione del fatto che aveva provveduto alla riattivazione di uno stabilimento industriale pre- • C cedentemente distrutto da un incendio. La controversia aveva ad oggetto la possibilità di equiparare la riattivazione di un opificio completamen- te distrutto alla realizzazione ex novo del medesimo (realizzazione di nuova iniziativa produttiva). La ricorrente insta in giudizio con cinque motivi di ricorso.
2. Con il primo motivo si denuncia il seguente erro- re sul fatto, compiuto nella cennata sentenza. Secondo la Cassazione, nel caso della NO NT SP di- presupposto per beneficiare fetterebbe il dell'agevolazione, avendo il distrutto edificio svolto la sua funzione produttiva e pertanto beneficiato per un decennio dell'esenzione IRPEG. Tale ragionamento però si baserebbe su un error facti revocatorio, quello di ritenere accertato il go- dimento precedente del beneficio dell'esenzione dell'IRPEG da parte della società, mentre invece questa avrebbe riportato non come esenti i propri redditi nel modello 760. 3. Con il secondo motivo si lamenta il fatto che la sentenza della Corte di cassazione avrebbe ritenuto non necessario l'accertamento ulteriore con riferimento all'attività effettivamente esercitata dalla società (prima dell'incendio e dopo la sua ricostruzione), ri- tenendo esaustivo il dato formale contenuto nell'atto costitutivo della società, mentre sarebbe stato neces- sario riferirsi alle operazioni svolte, ai procedimenti lavorativi, agli elementi impiegati nella produzione, con una indagine da svolgersi in concreto, ritenuta su- perflua.
4. Il terzo mezzo di ricorso si duole del medesimo errore revocatorio, gia indicato con il primo mezzo, ponendosi a fondamento della diversità di trattamento operata dall'Amministrazione finanziaria, la quale avrebbe concesso solo l'esenzione ILOR e non quella IRPEG, proprio la diversità dei due tributi, uno solo dei quali (l'IRPEG) porrebbe - con lo sbarramento de- una specialità di disciplina insuscettibile cennale - di estensione analogica. Ancora una volta si presuppone un fatto che sarebbe escluso da atti e memorie di cau- sa: la memoria depositata per l'udienza pubblica del 23 ottobre 1997, i documenti allegati al ricorso inciden- tale sull'appello e a quello davanti alla commissione tributaria di primo grado e alla memoria istruttoria presentata per l'udienza del 29 gennaio 1994. 5. Con il quarto mezzo, la società ricorrente lamen- ta, in riferimento al secondo motivo sopra esposto, che la decisione della Corte di legittimità abbia condotto alla pronuncia nel merito, in assenza di un completo accertamento da parte del giudice di merito e, in par- ticolare, di un accertamento rilevante e determinante quale quello sopra indicato.
6. Infine, con l'ultimo motivo, ci si lamenta della ingiustizia sostanziale della decisione che ne impedi- sce il passaggio in cosa giudicata ex art. 2909 del co- dice civile.
7. La ricorrente, pertanto, ha chiesto la revoca della sentenza, anche nel merito, disponendosi con proprio provvedimento- l'inibitoria della stessa, rin- viando, anche per le spese, al giudice del rinvio ai sensi dell'art. 394 del codice di rito.
8. Con requisitoria scritta, il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, perché la decisione cen- surata sarebbe affetta, nella prospettiva critica del ricorrente, solo da vizi di valutazione, come tali ini- donei a scalfirla, non essendo stati indicati gli atti e i documenti che sarebbero in contrasto con la circo- stanza di fatto accertata in base all'assunto del Mini- stero, non contestato dalla società resistente>>.
9. In data 18 gennaio 2002 la società ricorrente, per mezzo del procuratore speciale, ha depositato in cancelleria un documento (certificazione dell'Agenzia delle entrate di Chieti), riguardante la mancata frui- zione dell'esenzione IRPEG in una gran parte del decen- nio anteriore alla nuova iniziativa produttiva intra- presa dalla società ricorrente, preventivamente noti- - ai sensi dell'art. 372, secondo comma, al Mi- ficato nistero dell'Economia e delle Finanze, presso l'Avvocatura generale dello stato di Roma. 10. E' pervenuta memoria in data 15 gennaio 2002, a firma del procuratore speciale della società, con la quale si afferma che la sentenza censurata è affetta dall'errore sul fatto che la società avrebbe già bene- ficiato per un decennio dell'esenzione IRPEG ( artt. 395, primo comma n. 4 e 391-bis, primo comma, cod. ' proc. civ.) MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come correttamente richiesto dal Procuratore Ge- nerale, con la sua requisitoria scritta, il ricorso per la revocazione della sentenza della Cassazione n.7810 del 2000 è inammissibile.
2. Tale sentenza ha ribadito la giustezza della de- cisione di giudici di merito con la quale è stata nega- ta l'agevolazione dell'esenzione IRPEG decennale, ri- chiesta dal ricorrente, per la ricostruzione di uno stabilimento industriale sulle ceneri di un altro, pre- cedente, andato distrutto per un incendio, in uno dei . territori del Mezzogiorno per i quali tali agevolazioni sono previste. La ricorrente sostiene che il ragionamento contenu- to nella predetta sentenza si baserebbe su un error facti revocatorio, que lo di ritenere accertato - da 6 -parte del giudice della legittimità il godimento, in un precedente periodo temporale, del beneficio dell'esenzione dell'IRPEG da parte della stessa socie- tà, mentre invece questa avrebbe riportato non come esenti - i propri redditi nel modello 760 e quindi non avrebbe fruito dell'agevolazione. Ove fosse stato rico- nosciuto alla richiedente l'agevolazione decennale si sarebbe superato il tetto massimo consentito per averne l'istante già fruito con lo stabilimento industriale andato distrutto. In realtà, pur contenendo la sentenza censurata siffatta ratio decidenci la medesima afferma la non spettanza del beneficio anche sulla base di un'altra argomentazione, che non viene scalfita in alcuna misura sulla base del preteso errore revocatorio. La decisione in esame, infatti, nega il diritto della ricorrente anche perché l'eventuale ripresa dell'attività produttiva, quale che fosse il livello di distruzione dell'opificio ed il tempo trascorso prima della riattivazione, resta una semplice ripresa di at- tività già esistente e non può essere equiparata alla "realizzazione di nuove iniziative produttive">>. Ciò che la sentenza esclude è proprio il principio di diritto che, invece, la memoria della ricorrente in- tende affermare, sia pure facendo riferimento ad altre decisioni di questa Corte: quello secondo il quale la ricostruzione non è mai una nuova iniziativa produtti- va. Principio giuridico che, certo, può essere discusso ma non portare ad una revocazione della decisione che l'ha affermato, sulla base di un preteso errore revoca- che semplicemente non ne costituisce il fonda-torio, mento.
3. Poiché la parte intimata e vittoriosa non ha svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- sazione, il 22 gennaio 2002 L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE Имаго //a. Ju ra Il Presidente Dr. INOCCHIARO E N 6 O 8 I IL CANCELLIERE C1 19 Z Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 / A . /4 27 APR. 2002 R N T 6 2 - S Oggi. I . B G IL CANCELLIERE .R A . E I P L R . L R D A A A L . E T D B D U A E I T B S T I N 1 N E A R 3 E I S 1 T S R I . E A E N T A M