Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di riti speciali, per il rapporto di sostanziale alternatività intercorrente tra il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego della richiesta di patteggiamento frapposto dal giudice per le indagini preliminari sul presupposto della non congruità ed inadeguatezza dell'accordo proposto. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la formulazione della istanza ex art. 438 cod. proc. pen. determina, indipendentemente dalle ragioni che vi abbiano dato causa - ivi compreso l'immotivato dissenso del PM o l'ingiustificato diniego opposto dal Giudice alla richiesta di patteggiamento - la rinuncia al rito previsto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.).
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 dicembre 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis» del codice penale. …
Leggi di più… - 2. Giudice può riqualificare per messa alla prova (Corte Cost, 131/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020
- 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 29 maggio 2019
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 dicembre 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis» del codice penale. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2016, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
04 184 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.3124 Silvio Amoresano Luca Ramacci UP 19/10/2016 Gastone Andreazza Alessio Scarcella R.G.N. 41524/15 Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ES NE, nato a [...] in data [...], avverso la sentenza del 23/03/2015 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14/07/2014 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Mantova condannò NE ES alla pena di tre anni di reclusione e di 24.000,00 euro di multa in relazione ai delitti, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 81 cpv., cod. pen., 73, comma 4 e 73, comma 5 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificati i reati di cui al capo a (per avere illecitamente ceduto a AR RE, in Suzzara, in data 12/12/2013, una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina e avere detenuto, fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 75 e 76 stessa legge, grammi 750,00 circa di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in vari involucri e una ulteriore dose di cocaina) e di cui al capo b (per avere ripetutamente ed illecitamente ceduto a м AR RE dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in Suzzata, dall'agosto al dicembre 2013).
2. Avverso la predetta sentenza presentò appello la difesa di NE ES, sollecitando, con un primo motivo, la propria assoluzione dal reato di cui al capo B) della rubrica con riferimento alle dosi di cocaina di cui era stata ipotizzata la cessione a RE nei mesi precedenti l'arresto, posto che dal passaporto di ES sarebbe risultato che, frequentemente, egli si trovava in Marocco;
e con un secondo motivo, il difensore ripropose la richiesta di patteggiamento, che nonostante il consenso del Pubblico ministero era stata, però, rigettata dal Giudice per le indagini preliminari.
3. In data 23/03/2015 Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, modificò lievemente il trattamento sanzionatorio, considerato come delitto più grave quello di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 309/90, il quale, nel testo ripristinato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, prevedeva la pena edittale della reclusione da due a sei anni e della multa da 5.164 a 77.468,00 euro;
e, per l'effetto, la pena finale fu così rideterminata in due anni e quattro mesi di reclusione e di 10.000,00 euro di multa.
4. Avverso quest'ultima sentenza, NE ES propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, sulla base di quattro distinti motivi di impugnazione. Con il primo, il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale processuale con riferimento all'art. 448, comma 1, ultima parte cod. proc. pen., avendo la sentenza di appello escluso che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego, da parte del giudice per le indagini preliminari, della richiesta di applicazione della pena, sul presupposto della non congruità ed inadeguatezza dell'accordo proposto. Infatti, dal momento che l'art. 448 cod. proc. pen. prevede che qualora il Giudice d'Appello ritenga ingiustificato il rigetto della richiesta, possa infliggere la pena che era stata concordata ex art. 444 cod. proc. pen., l'imputato, indipendentemente dalle forme in cui sia stato celebrato il giudizio di primo grado, potrebbe dedurre la questione dell'illegittimo diniego con il primo atto utile, costituito, appunto, dall'atto di impugnazione. Con il secondo motivo, l'indagato deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea interpretazione della legge penale con riferimento agli artt. 530, 533 cod. proc. pen., 192 cod. prof. pen. nonché la mancanza o illogicità di motivazione. Ciò in quanto, una volta constatato che i visti apposti al passaporto erano incomprensibili, i giudici di merito avrebbero dovuto procedere ad approfondimenti ulteriori, ad esempio, di natura peritale. E in ogni caso, ove 2 ял una situazione di incertezza fosse comunque rimasta, avrebbe dovuto assumersi la soluzione più favorevole all'imputato. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 133, 62-bis cod. pen. e 236 cod. proc. pen., nonché l'illogicità della motivazione nella parte in cui avrebbe affermato che all'imputato non potessero essere concesse le attenuanti generiche in considerazione della scarsa rilevanza da riconoscersi all'atteggiamento confessorio tenuto. Con il quarto motivo, l'indagato deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 132 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90. Ciò in quanto la sentenza non avrebbe considerato che pur dinnanzi a un quantitativo lordo di 749 grammi di hashish, la percentuale media di principio attivo sarebbe stata "scadente", sicché il giudice avrebbe dovuto procedere a una valutazione "globale" e omnicomprensiva di tutti gli elementi o indici di riconoscibilità indicati dalla norma;
ciò che, nella specie, non sarebbe avvenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Con riferimento al primo motivo, infatti, deve osservarsi che l'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che la richiesta di applicazione della pena debba essere necessariamente rinnovata prima della apertura del dibattimento. Nondimeno, al fine di impedire che le facoltà processuali delle parti siano dimidiate, l'ordinamento predispone un meccanismo correttivo, finalizzato a garantire il risultato premiale, costituito dalla riduzione del carico sanzionatorio, nel caso in cui il giudice abbia ingiustificatamente rigettato la proposta di applicazione della pena;
meccanismo correttivo, che peraltro non può operare in caso di avvenuto esperimento, nel processo di primo grado, del giudizio abbreviato. Secondo la chiara sistematica del codice di rito, infatti, vi è tra i due riti alternativi un rapporto di sostanziale alternatività, resa manifesta dalle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno e l'altro procedimento (Sez. Un., n. 12752 del 11/11/1994, dep. 23/12/1994, P.M. in proc. Abaz, Rv. 199397; Sez. 4, n. 9835 del 1/10/1997, dep. 3/10/1997, P M in proc. Perri M, Rv. 208839); sicché nell'ipotesi in cui l'imputato abbia formulato l'istanza di giudizio abbreviato, ciò determina, indipendentemente dalle ragioni che vi abbiano dato causa (ivi compreso l'illegittimo rifiuto di prestare il consenso da parte del Pubblico ministero o l'ingiustificato diniego opposto dal giudice), 3 сел rinuncia al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, dovendo escludersi la convertibilità dell'uno nell'altro (Sez. 3, n. 21456 del 29/01/2015, dep. 22/05/2015, Dorre, Rv. 263747; Sez. 1, n. 15451 del 25/03/2010, dep. 22/04/2010, Soldano, Rv. 246939; Sez. 6, n. 1940 del 10/12/2009, dep. 15/01/2010, P.G. in proc. Testa Frederic, Rv. 245705; Sez. 3, n. 32234 del 11/07/2007, dep. 7/08/2007, Lupo, Rv. 237023). Tanto è vero che, quand'anche, all'esito del giudizio abbreviato, il giudice ritenga ingiustificato il diniego del pubblico ministero alla precedente richiesta di patteggiamento, egli non può comunque pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, dep. 19/10/1999, De Rosa G ed altri, Rv. 214855). Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli art. 3, 24, 97 e art. 111, comma 2, Cost., nella parte in cui esso non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero all'applicazione della pena e pronunciare sentenza a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., anche all'esito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato. In relazione alla ipotizzata irragionevole discriminazione dell'imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato rispetto a quello che tale richiesta non abbia formulato, la Consulta ha ritenuto, infatti, che non possa ravvisarsi alcuna violazione degli indicati parametri costituzionali, in quanto la diversità delle situazioni processuali poste a raffronto è conseguenza di strategie difensive rimesse alla libera scelta dell'imputato (v. Corte cost. 24 giugno 2003, n. 225). Ne consegue, pertanto, la reiezione del motivo di ricorso in esame.
3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, concernente l'asserita violazione delle norme processuali dettate in materia di accertamento probatorio, in relazione alla dimostrazione, sulla base del riscontro costituito dal passaporto, che in alcune delle date in cui sarebbero avvenuti gli episodi di cessione dello stupefacente, l'imputato si sarebbe trovato in Marocco. Il ragionamento probatorio articolato dai giudici di merito appare coerente e si sottrae a censure di tipo logico, nella parte in cui ha, da un lato posto, in luce la precisione e la attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di AR RE e, quali elementi di riscontro estrinseco, le totali ammissioni che, in sede di interrogatorio, ES aveva compiuto, salvo poi correggerle, parzialmente, in sede di giudizio;
e, dall'altro lato, l'inidoneità delle prove a discarico a sovvertire la ricostruzione dei fatti suggerita dagli altri menzionati elementi di prova, proprio in ragione della equivocità dei dati offerti dall'interessato, i cui riscontri documentali si sono, in realtà, rivelati non concludenti.
4. Quanto, infine, al terzo e al quarto motivo, il ricorrente lamenta, da un lato, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
e, dall'altro . Ол lato, che la pena sia stata eccessiva e non abbia tenuto conto che benché il quantitativo di stupefacente fosse "ragguardevole", la percentuale di principio attivo fosse piuttosto modesta (pari all'8,7%). Sul punto, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha dato conto, in maniera specifica, delle ragioni della decisione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., avuto riguardo alla gravità del fatto (connotato dalla presenza di diverse tipologie di stupefacente) e, soprattutto, della pessima condotta susseguente al reato, caratterizzata dal nuovo arresto, in data 2/02/2015, per un analogo reato, con conseguente applicazione, in relazione a tali fatti, della misura cautelare degli arresti domiciliari. Parimenti motivata è stata la decisione in relazione alla concreta commisurazione del trattamento sanzionatorio, che oltre all'aspetto evidenziato, della commercializzazione, da parte dell'imputato, di diversi tipi di droga (cocaina e hashish), ha senz'altro valorizzato l'aspetto della prolungata attività di spaccio, protrattasi con cadenza bisettimanale per circa quattro mesi, oltre al rilevante quantitativo di stupefacente rivenuto nella disponibilità dello stesso ES. Tale motivazione che si conforma a principi di diritto più volte affermati da questa Corte, secondo cui, per un verso la determinazione del quantum della pena, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., costituisce esercizio di un apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito che, se congruamente motivato e salvo che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque sindacato di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142). Fermo restando che, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen., non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). Anche con riferimento, dunque, a tale doglianza, ritiene il Collegio che debba ravvisarsi l'infondatezza della censura dedotta.
5. Consegue alle argomentazioni che precedono il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19/10/2016 5 ел Il Consigliere estensore Il Presidente Care Benodi Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 0 GEN 2017 IL CANDEAKDERE uana Pani T