Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato, avanzata dall'imputato ed accolta dal giudice, implica rinuncia al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, dovendo escludersi la convertibilità dell'uno nell'altro. (In motivazione, la Corte ha precisato che nessuna disposizione disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività è evidenziata da quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento).
Commentario • 1
- 1. Ammesso appello per messa alla prova anche in abbreviato (Cass. 28622/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 32234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32234 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 11/07/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 2043
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 43924/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.C., n. a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20 giugno 2006 della Corte d'appello di Palermo;
Udita la relazione fatta in Udienza pubblica dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Brancato Angelo del foro di Palermo;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 24 maggio 2005 il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo dichiarava L.C. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 quater c.p. ascrittogli perché, in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aveva avuto rapporti sessuali completi con la minore V.L. di anni quindici a lui affidata dal Tribunale dei minorenni di Palermo (dall'(OMISSIS) al (OMISSIS), in (OMISSIS)): per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, dichiarandolo interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela. Nelle motivazioni della sentenza si dava atto che l'indagine era nata dalla denuncia sporta in data 21 aprile 2001 dalla madre della V., D.P.I., la quale aveva riferito che la figlia V.L., affidata dal Tribunale per i minorenni alla famiglia L., aveva intrecciato una relazione sentimentale con il capo famiglia L.M., con il quale aveva anche convissuto. A distanza di circa tre anni, quando la Polizia di Stato della Squadra Mobile di Palermo, delegata dal P.M. per lo svolgimento delle indagini, era finalmente riuscita a rintracciare la V., costei aveva pienamente confermato il racconto della madre rivelando nei dettagli le vicende della torbida relazione sentimentale che l'aveva legata al L., che era iniziata nell'(OMISSIS), non appena era stato disposto il suo affidamento presso la famiglia L., e perdurava ancora, seppur era stata inframmezzata da varie interruzioni. Osservava il G.I.P. come la pacata e sofferta ricostruzione dei fatti fornita dalla parte offesa, del tutto scevra da moti di rancore nei confronti del L., era da ritenersi pienamente attendibile trovando, peraltro, conferma nelle altre risultanze processuali. In particolare venivano evidenziati i riscontri costituiti dall'esito delle indagini svolte nell'ambito del procedimento nel frattempo parallelamente instaurato a carico del predetto L. per il reato di molestie, scaturito a seguito della denuncia sporta da A.M., operatrice della Comunità Alloggio (OMISSIS), che all'epoca ospitava la V.. Dalle sue dichiarazioni, confermate da quelle delle altre assistenti della Comunità, era emerso che il L. aveva continuato a intrattenere una relazione con la minore, andandola a trovare presso la comunità, scrivendole e rimanendo con lei allorquando la stessa si allontanava arbitrariamente dall'istituto. Riteneva quindi il G.I.P. come dalle risultanze processuali fosse emersa la prova che i rapporti sessuali del L. con la V. si erano verificati proprio nel periodo di convivenza della minore presso la famiglia affidataria in epoca in cui la V. era minore degli anni sedici.
2. Avverso detta decisione interponeva appello il difensore dell'imputato, che ne chiedeva la riforma lamentando un'erronea valutazione delle risultanze processuali. In primo luogo, dopo aver ricordato che la condotta contestata al L. era strettamente correlata alla sua qualità di soggetto affidatario della minore V.L., evidenziava che tale affidamento, iniziato il (OMISSIS), era cessato il (OMISSIS), allorquando il Tribunale per i minorenni aveva disposto la revoca dell'affidamento della V. ai coniugi L. - D. e il suo ricovero presso la comunità (OMISSIS). A tale riguardo, sostenendo che la condotta penalmente rilevante sotto il profilo temporale doveva essere delimitata all'interno del periodo compreso tra i due provvedimenti, rilevava la diversità del fatto rispetto agli elementi descrittivi contenuti nel capo di imputazione, senza che fosse intervenuta alcuna modificazione, eccependo la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa. Sottolineava che soltanto in data (OMISSIS), proprio quando la relazione instaurata con l'imputato era entrata in crisi, la minore aveva riferito di comportamenti tenuti dall'imputato assumenti rilevanza penale, evidenziando come tale dato ne minasse la credibilità. Ribadiva che in ogni caso mancava la prova certa del compimento di atti sessuali nel periodo di affidamento che andava dall' (OMISSIS) al (OMISSIS), posto che tale periodo non poteva ritenersi compatibile con le indicazioni climatiche e con i capi di vestiario ricordati e descritti dalla persona offesa. L'imputato veniva pertanto, tratto a giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Palermo che con sentenza del 20 giugno 2006 rigettava l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado e condannando l'imputato al pagamento delle spese del grado.
3 Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per Cassazione con cinque motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione agli artt. 516, 521 e 522 c.p.p.. Rileva come la collocazione cronologica della imputazione fosse compresa nel periodo dal (OMISSIS) al
(OMISSIS). Il momento iniziale della contestazione era quello in cui veniva emesso il provvedimento del Tribunale dei Minori ((OMISSIS)) che disponeva l'affidamento della V. ai coniugi L. - D.. Il momento finale della condotta continuata veniva, invece, collocato alla data del compimento del sedicesimo anno di età da parte della minore V.L.. Si lamentava,
quindi, che la condotta penalmente rilevante sotto il profilo temporale, dovesse essere delimitata nel periodo indicato ((OMISSIS) - (OMISSIS)) e che solo entro questo arco temporale bisognava accertare se si fosse verificato o meno il fatto di reato. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce che del tutto viziata nel suo iter logico giuridico era la sentenza impugnata laddove tentava, apoditticamente, di superare le discrasie presenti nelle dichiarazioni della persona offesa. L'attendibilità della persona offesa andava più approfonditamente vagliata e si imponeva un doveroso controllo sulla veridicità delle dichiarazioni da questa rese.
Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che andava concessa la diminuente di cui all'art. 609 quater c.p., comma 3: il rapporto tra l'imputato e la persona offesa si era certamente caratterizzato, oltre che per la consensualità dei comportamenti tenuti, anche per essere stata una relazione sentimentale che si era protratta lecitamente nel periodo successivo all'arco temporale che circoscriveva la condotta antigiuridica. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'eccessività dell'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione.
Con il quinto motivo il ricorrente censura in particolare l'ordinanza dell'1.2.2005 con cui il Giudice dell'udienza preliminare rigettava la richiesta di applicazione della pena di anno uno e mesi sei di reclusione, formulata dall'imputato con il consenso del Pubblico Ministero ex art. 444 c.p.p.. 2. Il ricorso è infondato.
2.1. La Corte d'appello ha correttamente ritenuto che la contestata condotta rientrasse nella fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p. che appunto incrimina gli atti sessuali con minorenne, così tutelando il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore con il fatto di stabilire la sua assoluta intangibilità sessuale (per il minore di quattordici anni) e quella relativa (in particolari situazioni, per il minore di anni sedici nei confronti del soggetto attivo in relazione di parentela, cura o vigilanza con il minore stesso); fattispecie questa che è configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera, comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore (Cass., sez. 3^, 25 febbraio 2004, D'Ettore). In particolare l'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2, prevede appunto il compimento di atti sessuali con infraquattordicenne minore di anni sedici allorché l'autore della condotta sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato. Nella specie l'imputato versava proprio in questa condizione avendo il tribunale per i minorenni affidato a lui medesimo (ed al coniuge) la parte offesa.
Considerati gli elementi della fattispecie del reato ascritto all'imputato, la condotta non poteva che ritenersi contestata fino alla data della revoca del provvedimento di affidamento da parte del tribunale per i minorenni ((OMISSIS)) e non già fino al successivo compimento del sedicesimo anno di età della minore ( (OMISSIS)), anche se nella rubrica si fa riferimento a tale più ampio periodo. Ma i giudici di merito non hanno affatto ritenuto sussistente il reato anche per il periodo successivo alla revoca dell'affidamento della minore, sicché l'indicazione in rubrica del più ampio periodo (dall'(OMISSIS) fino al
(OMISSIS)) non aveva altro significato che quello di collocazione della condotta penalmente rilevante all'interno di un arco temporale. Nella contestazione è infatti ben chiaro che la condotta (compimento di atti sessuali) è contestata all'imputato soltanto in quanto affidatario della minore e quindi solo nella misura in cui lo stesso versava in una di quelle situazioni di psicologico condizionamento della minore elencate nell'art. 609 quater c.p., comma 1, n.
2. Al di fuori di questa ipotesi il comportamento dell'imputato non rientrava più nella fattispecie dell'art. 609 quater c.p., ma semmai - ove fosse di fatto comunque proseguita, anche dopo la cessazione dell'affidamento, una situazione di inferiorità fisica o psichica della minore - avrebbe potuto essere integrata la fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p. che appunto prevede il compimento di atti sessuali mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto. Ma una tale condotta non è stata contestata all'imputato essendosi i giudici di merito limitati a considerare il compimento di atti sessuali dell'imputato in costanza di affidamento da parte del tribunale per i minorenni.
Non vi è quindi alcun difetto di correlazione tra accusa e sentenza di condanna (ex art. 521 c.p.), come infondatamente deduce il ricorrente.
2.2. Neppure possono essere accolte le critiche mosse alla pronuncia impugnata quanto all'attendibilità della parte offesa. Va in proposito richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di dichiarazioni rese da minori, vittime di reati in materia sessuale. In linea generale va rilevato che, nel nostro ordinamento, è ben possibile fondare il giudizio di colpevolezza sulla dichiarazione della sola persona offesa. Tale dichiarazione ben può essere liberamente utilizzata dal giudice quale unica fonte di prova posta alla base del suo convincimento, specie quando, per le particolari modalità dei fatti, non si abbia la disponibilità di altri diretti mezzi di prova;
ciò che di frequente accade nelle indagini, e successivi processi, per reati contro la libertà personale di cui all'art. 609 bis c.p. e segg.. Tale principio non trova alcuna limitazione nell'ipotesi in cui le dichiarazioni accusatorie provengano da un soggetto minore di età. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è costantemente orientata nel ritenere le dichiarazioni rese da un minorenne alla stregua di quelle provenienti da soggetti maggiorenni, e come tali degne di essere considerate come ordinarie fonti di prova, pienamente utilizzabili qualora il Giudice pervenga, con appropriate argomentazioni, a un giudizio positivo di attendibilità dei minore medesimo. Poiché però tali dichiarazioni, proprio in quanto provenienti da un minore, possono essere frutto di fantasia, suggestione o immaturità psichica, occorre che il vaglio critico sia altresì volto a escludere la sussistenza di tali elementi di disturbo. Si è affermato in particolare che, per la valutazione di questa attendibilità intrinseca, non può prescindersi dalla considerazione che il minore è ontologicamente limitato e che, a fortiori in tema di abusi sessuali, è chiamato a ricostruire vicende particolarmente dolorose che attentano al suo equilibrio. Pertanto, al giudice è richiesta una doppia valutazione, da un lato l'attitudine psico - fisica del minore a esporre le vicende in modo utile e esatto e, dall'altro, la sua posizione psicologica rispetto al contesto. Nella specie i giudici di merito hanno motivato in termini sufficienti e non contraddittori il giudizio sulla attendibilità intrinseca della V., messa in dubbio dal ricorrente.
In particolare hanno osservato che il racconto della minore è stato particolarmente circostanziato;
ha evidenziato una sequenza di fatti del tutto plausibile, sotto il profilo temporale e logico e soprattutto non è apparsa espressione di sentimenti di rancore nei confronti del L., rappresentando piuttosto il sofferto quanto sincero sfogo di un'adolescente, provata da una situazione familiare di partenza assai difficile, che ad un certo punto è rimasta vittima di una straziante vicenda affettiva avente risvolti sessuali di foltissimo impatto, prematuramente fattile sperimentare dall'uomo cui era stata affidata dal Tribunale per i Minorenni.
Peraltro - ha osservato ancora la Corte territoriale - il L. non ha negato di aver avuto rapporti sessuali completi con la minore, con la quale è incontroverso sia stata intrattenuta una vera e propria relazione sentimentale, durata alcuni anni e sfociata in un periodo di convivenza more uxorio, limitandosi a contestare la rilevanza penale di tali condotte, sotto il profilo che il loro compimento sarebbe risalito ad un periodo successivo alla revoca dell'affidamento della V. ai coniugi L. - D.,
disposto dal Tribunale per il Minorenni di Palermo con provvedimento del 14 febbraio 2001.
2.3. Correttamente poi la Corte d'appello ha escluso la diminuente di cui all'ari 609 quater c.p., comma 3, stante il disvalore delle condotte del L. e la strumentalizzazione dell'affidamento della minore da parte dell'imputato il quale, accogliendola in famiglia, avrebbe dovuto, invece, assumere nei suoi confronti ben altri atteggiamenti, propri di chi riveste compiti di affidatario, per ragioni di educazione, cura e vigilanza.
2.4. Non censurabile è poi la valutazione della Corte d'appello che ha osservato come la pena irrogata dal primo giudice e il relativo incremento determinato per la continuazione fossero assolutamente congrui ed adeguati a sanzionare l'estrema gravità del fatto.
2.5. Infondato è infine il quinto motivo.
Questa Corte (Cass., sez. 4^, 1 ottobre 1997, Perri) ha già affermato che vi è incompatibilità tra il giudizio abbreviato ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività, viceversa, è evidenziata da quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento. In sostanza l'imputato, chiedendo il rito abbreviato, ha rinunciato a far valere la sua richiesta di patteggiamento della pena. Cfr. anche Cass., sez. 2^, 28 giugno 1990, Vicoli, che ha precisato, in tema di procedimenti speciali, che, per la diversità strutturale e la funzione specifica in concreto adempiuta, il patteggiamento e il giudizio abbreviato sono istituti alternativi, nel senso che l'applicazione dell'uno esclude l'applicazione dell'altro, come risulta anche dall'art. 451 c.p.p., comma 5; ciò si traduce in una incompatibilità assoluta tra i due istituti, che impedisce all'imputato di poter fruire cumulativamente di premi legati alternativamente al patteggiamento o al giudizio abbreviato.
3. Pertanto il ricorso va nel suo complesso rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2007