Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di riti speciali, qualora a seguito di decreto che dispone il giudizio immediato l'imputato abbia chiesto ed ottenuto il rito abbreviato, non può successivamente avanzare istanza di applicazione di pena concordata, ostandovi il principio generale di alternatività e non conversione dei riti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio non impedisce che l'imputato formuli richiesta subordinata di giudizio abbreviato per il caso di mancato accoglimento della istanza principale di patteggiamento).
Commentario • 1
- 1. Ammesso appello per messa alla prova anche in abbreviato (Cass. 28622/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2015, n. 21456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21456 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 29/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 357
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 40831/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR TI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 02/07/2014 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CANEVELLI Paolo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano in parziale riforma della pronuncia emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Gup presso il Tribunale della medesima città ha ridotto la pena inflitta a OR TI rideterminandola in anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa con riferimento al reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 per aver illegalmente detenuto presso la propria abitazione, in concorso con persona ignota, 22 chilogrammi di marijuana, della quale 5 kg venduta o ceduta a OL NO, 4 kg rinvenuta in una borsa che aveva al momento dell'arresto e il resto rinvenuta in casa e nell'annessa cantina. In Milano il 14 aprile 2013.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, TI RR con tre motivi qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e) per l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge sostanziale penale, per la mancanza di individuazione degli elementi concreti idonei a collegare il delitto contestato con la condotta posta in essere e la mancata assunzione di una prova decisiva nonché per manifesta illogicità della motivazione in considerazione della rilevata frattura tra fatti esteriori riferiti alla attività di depositario della sostanza stupefacente e le condotte poste in essere e dalle quali non possono trarsi elementi univoci della sua partecipazione allo spaccio in forma diretta.
Assume che, sin dal primo momento dell'arresto, ha ammesso le proprie responsabilità spiegando con dovizia di particolari il suo ruolo, quello di depositario della droga e le motivazioni che l'hanno indotto a commettere il reato.
A differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, egli risulta credibile poiché i fatti sono la dimostrazione della sua lealtà, essendo stato solo il semplice depositario della sostanza stupefacente e non un esperto spacciatore metropolitano. Questa considerazione avrebbe dovuto portare sicuramente a una valutazione e quantificazione della pena diversa da quella inflitta dal Giudice di prime cure.
2.2. Con il secondo motivo, si duole del fatto non sia stata accolta la sua richiesta di patteggiamento della pena.
Rileva che il Gip ha ritenuto preclusa la istanza di patteggiamento poiché risultava già avanzata quella di ammissione al giudizio abbreviato che l'istanza di richiesta di giudizio abbreviato senza tuttavia considerare che entrambe le istanze erano state depositate contestualmente in prossimità della scadenza del termine per formularle.
Il fatto che dall'ufficio di Procura le due istanza, contestualmente avanzate, siano state trasmesse in termini sfalsati all'ufficio del giudice, non può costituire elemento fondante la rilevata preclusione per fatto non imputabile al ricorrente stesso.
2.3. Con il terzo motivo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, concedibili sulla base del comportamento processuale sfociato nella confessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato nei casi non consentiti.
2. Il primo ed il terzo motivo di gravame, in quanto aspecifici perché prescindono completamente dalla ratio decidendi, possono essere congiuntamente valutati in quanto tra loro strettamente collegati attenendo alla commisurazione della pena. La Corte territoriale ha evidenziato come le sostanze sequestrate al ricorrente (i quattro panetti rinvenuti nel sacchetto della spesa, del peso netto di kg 3,9462 con una percentuale di purezza dell'11,55%; i dodici panetti rinvenuti in cantina e quello presente in casa, del peso netto di kg 12,7571 con una percentuale di purezza del 12, 67%; l'ulteriore quantitativo posseduto nell'abitazione, del peso netto di 42,2 grammi con una percentuale di purezza dell'8,47%) contenevano 2076,121 grammi di principio attivo, all'epoca corrispondenti a 83.044 dosi ricavabili.
L'esito delle analisi ha poi mostrato la perfetta coincidenza della percentuale di purezza del maggior quantitativo posseduto da OR (12,67%) e del quantitativo sequestrato al OL (12,41%); si tratta, dunque, di un elemento che, in aggiunta alla diretta osservazione degli operanti, ha sconfessato definitivamente l'assunto dell'imputato di non avere ceduto a OL la sostanza contenuta nel borsone.
Inoltre, il fatto che il ricorrente avesse la possibilità di prelevare autonomamente un quantitativo così importante di droga, come i cinque panetti consegnati a OL, facendo uscire la merce illecita dalla propria abitazione, è stato ritenuto adeguatamente e logicamente dimostrativo del suo rilevante ruolo non certo ridimensionabile in quello, asseritamente limitato, di custode dello stupefacente detenuto nella casa;
ciò ha trovato riscontro immediato e allarmante nella condotta dallo stesso ricorrente tenuta portando fuori dall'abitazione, nello stesso pomeriggio in cui aveva ceduto a OL i cinque panetti contenuti nel borsone, gli altri quattro panetti posseduti nel sacchetto della spesa che gli è stato sequestrato.
Tutto ciò, ha portato i Giudici del merito a ritenere che, a ragione, non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche (che peraltro rientravano nell'accordo stipulato per l'applicazione della pena concordata) ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto anche nell'atto d'appello, con le sue condotte il ricorrente ha mostrato, come si evince da testo della sentenza impugnata, una grande e multiforme padronanza sulle sostanze, sapendo benissimo che non doveva limitarsi alla loro custodia, ma che doveva anche smistarle a terzi, e per l'appunto cederne una parte a OL. È dunque la stessa gravità del fatto che ha imposto la conferma del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo stato anche evidenziato come il ricorrente avesse negato l'evidenza, asserendo addirittura che per tutto lo stupefacente detenuto gli sarebbe stata promessa una somma quanto mai irrisoria, come quella che gli è stata sequestrata.
In assenza di specifiche doglianze dirette a contrastare la motivazione, adeguata e logica, con la quale la Corte territoriale ha determinato la pena (rimodulata peraltro sulla base dello ius superveniens sul presupposto che la Corte costituzionale, con la sentenza 12-25 febbraio 2074, n. 32, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art.
4-vicies ter), le censure in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono del tutto inammissibili.
3. Inammissibile è anche il secondo motivo di gravame. Nel caso di specie, risulta che l'imputato aveva presentato richiesta di rito abbreviato pervenuta nella Cancelleria del giudice in data 16 luglio 2013, mentre successivamente, in data 19 luglio 2013, era pervenuta nella Cancelleria del giudice una richiesta di applicazione della pena, apparentemente datata 16 luglio 2013 e munita del consenso del pubblico ministero, privo però di data. In assenza pertanto di prova certa, non colmata dal ricorrente neppure con l'atto di gravame in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, circa la simultanea presentazione delle due istanze, di cui quella di abbreviato subordinata al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena, correttamente la seconda è stata dichiarata inammissibile. Va infatti chiarito, quanto ai rapporti tra riti speciali in tema di giudizio immediato, che, nell'ipotesi in cui l'imputato abbia richiesto il rito abbreviato, non può successivamente avanzare istanza di pena patteggiata, ostandovi il principio di carattere generale delle alternatività dei riti ed il rilievo che, in tema requisiti che deve possedere il decreto che dispone il giudizio immediato, l'art. 456 c.p.p., comma 2, prevede espressamente che il decreto deve contenere l'avviso che l'imputato ha la facoltà di richiedere l'uno o l'altro procedimento speciale.
È tuttavia possibile che, a seguito di decreto che dispone il giudizio immediato, l'imputato, ai sensi del comb. disp. artt. 446, comma 1, u.p. e art. 458 c.p.p., comma 1, formuli la richiesta di applicazione della pena e, unitamente a questa, formuli anche richiesta, subordinata alla prima, che si proceda con giudizio abbreviato qualora quella di patteggiamento sia rigettata per incongruità della pena richiesta o qualora non intervenga, rispetto ad essa, il consenso del pubblico ministero.
Questa Corte ha affermato che, in tema di giudizio immediato, non sussiste alcuna preclusione alla formulazione, da parte dell'imputato - qualora sussistano i presupposti e le condizioni processuali e non siano perenti i termini - di una richiesta in via subordinata di rito abbreviato, ove non sia accolta quella, avanzata in via principale, di applicazione delle pena, non ostandovi il disposto dell'art. 456 c.p.p., comma 2 - riferibile unicamente, come si desume dall'uso della disgiunzione, all'obbligo di opzione gravante sull'imputato, suscettibile di essere soddisfatto anche in presenza di un'istanza subordinata - e trattandosi di modalità distinte di instaurazione del rito, scevre di indebite commistioni ed inammissibili trasformazioni (Sez. 1, n. 9243 del 07/02/2003 Confl, comp. in proc. Chakara, Rv. 224383).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento e, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2015