Sentenza 25 marzo 2010
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Una volta richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, il procedimento non può essere definito con una sentenza di patteggiamento, stante la non convertibilità dell'un rito nell'altro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2010, n. 15451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15451 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/03/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere ? N. 913
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere ? REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio ? Consigliere ? N. 43240/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA IO N. IL 11/09/1959;
avverso la sentenza n. 2339/2009 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 29/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO G., che ha chiesto l?annullamento senza rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 29.09.2009, emessa sull?accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il Gup del Tribunale di Milano applicava a DA AZ, per il reato di cui all?art. 81 cpv. c.p. e L. n.1423 del 1956, art. 9, comma 2, la pena di mesi 8 di reclusione,
quale aumento in continuazione con la pena di cui alla sentenza 15.09.2007 dello stesso Tribunale.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l?anzidetto imputato che motivava il gravame deducendo:
a) nullita? dell?impugnata sentenza, non essendovi stata richiesta di patteggiamento, ma di rito abbreviato;
b) il difensore non aveva procura speciale;
non era stato convertito il rito, conversione peraltro non contemplata dall?ordinamento;
c) mancanza di motivazione in ordine alla pena ed alle denegate generiche pur richieste;
d) errata determinazione della pena in continuazione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio dell?impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Ed invero l?impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per violazione della legge processuale.
Dal necessario accesso agli atti - reso ineludibile dalla natura della questione proposta - emerge che all?udienza in data 12.06.2009 il Gip ebbe ad ammettere formalmente il rito abbreviato, rinviando poi ad udienza successiva per consentire alla difesa una produzione documentale.
All?udienza in data 29.09.2009, al cui esito fu pronunciata l?impugnata sentenza, il cui verbale e? correttamente intestato "verbale di udienza nel giudizio abbreviato", il Gup ebbe, sull?accordo delle parti, ad emettere sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.. Sia detto verbale (che espressamente parla di applicazione della pena su accordo delle parti) che la struttura della sentenza emessa confermano, dunque, che la decisione in esame configura un vero e proprio patteggiamento ai sensi del cit. art. 444 c.p.p.. Cio? posto, deve rilevarsi come nella concreta fattispecie sia stata realizzata un?inammissibile trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento (non essendo neppure ammessa la rinuncia, tanto meno implicita, al rito abbreviato gia? ammesso).
In proposito occorre rilevare come questa Corte abbia gia? piu? volte statuito - con affermazione che va qui richiamata e ribadita - che giudizio abbreviato e patteggiamento sono istituti alternativi per cui non e? consentita la conversione dell?uno nell?altro (cfr. Cass. Pen. Sez. 3^, n. 32234 in data 11.07.2007, Rv. 237023, Lupo;
Cass. Pen. Sez. 5^, n. 11945 in data 22.09.1999, De Rosa ed altri):
la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito, ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte escludono che possa configurarsi la convertibilita? dell?uno nell?altro; nessuna disposizione, peraltro, disciplina la trasformazione dell?uno rito nell?altro, mentre numerose sono le norme codicistiche che presentano la possibile opzione, in capo all?imputato, in termini di alternativita?.
In sostanza, scelto il rito abbreviato, l?imputato ha con cio?
consumato l?opzione processuale e, quindi, ha - per fatto concludente - rinunciato alla possibilita? del patteggiamento. Tanto rilevato e ritenuto, consegue che la sentenza impugnata sia stata emessa fuori dei casi consentiti dalla legge processuale, per cui, essendo affetta da nullita? assoluta, va di conseguenza annullata senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Gip del Tribunale di Milano per l?ulteriore corso nell?ambito del rito abbreviato gia? ammesso ed irritualmente abbandonato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Milano.
Cosi? deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010