Sentenza 11 novembre 1994
Massime • 1
Vi è incompatibilità tra il giudizio abbreviato ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività, viceversa, è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …
Leggi di più… - 2. Giudizio immediato: le modifiche della riforma CartabiaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2023
1. Le modifiche all'art. 456 c.p.p. Per quanto concerne l'art. 456 cod. proc. pen. che, come noto, regolamenta il decreto di giudizio immediato, va osservato che l'art. 27, co. 1, lett. a), d.lgs, 10/10/2022, n. 150 dispone quanto segue: “all'articolo 456, comma 2, dopo le parole: «giudizio abbreviato», la parola: «ovvero» è sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «dell'articolo 444», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova»;”. Orbene, l'intervento su siffatto precetto normativo è stato fatto unicamente per “positivizzare il dictum della sentenza costituzionale n. 19 del 2020” (così: la relazione illustrativa) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/11/1994, n. 12752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12752 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : Udienza pubblica
1. Dott. Brancaccio ON Presidente del 14.11.1994
2. " Lo CO GA Componente
3. " SI AL Componente Sentenza N. 15
4. " LL ET Componente
5. " LE RN Componente R.G.N. 29056/93
6. " AV NI Componente
7. " AN SQ Componente
8. " LL NN ON Componente
9. " NI ON Componente
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Fermo;
contro
1) AB SI, n. Skopje 9 gennaio 1956;
2) AB IJ n. Skopje 8 gennaio 1957;
avverso la sentenza 23 novembre 1992 del G.I.P. della Pretura di Fermo.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere ON NI;
Sentita la requisitoria dei Sostituto Procuratore Generale Dottor S. Suriano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Nel corso di indagini preliminari a carico di SI BA e IJ BA in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 572 cod. pen. ("perché, in concorso tra loro, in qualità di genitori su tre figli minori degli anni quattordici, li maltrattavano, mandandoli per intere giornate a chiedere l'elemosina ed a lavare vetri;
in Fermo fino al 28 settembre 1992), questi ultimi chiedevano, con il consenso del pubblico ministero, che il processo fosse definito nell'udienza preliminare. Alla data fissata comparivano davanti al g.i.p. della pretura di Fermo ed avanzavano istanza di applicazione della pena, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. Il rappresentante della pubblica accusa non prestava però il suo consenso, ritenendo incompatibili i due riti.
All'esito del procedimento abbreviato, il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso predetto, il 23 novembre 1992 applicava la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione (non cumulando i benefici dei due istituti).
Ricorre il procuratore della Repubblica presso la pretura di Fermo, deducendo violazione di legge, ex art. 606 lett. b, c. Espone che sarebbe impossibile trasformare il giudizio abbreviato in quello di applicazione della pena a richiesta dell'imputato, poiché il codice di procedura penale escluderebbe la configurabilità di tale conversione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Come si è innanzi rilevato la soluzione del problema della "convertibilità" del giudizio abbreviato in quello patteggiato ha dato luogo al formarsi di due indirizzi contrapposti in dottrina e giurisprudenza ( in senso positivo: Cass. sez. III, n. 14343, udienza 24 settembre 1990, ric. Nuzzo, mass. 185595; Cass., sez. III, n. 1455 ud. 10 luglio 1992, ric. Sordell, mass. 191845; Cass. sez. I, n. 1313 ud. 23 novembre 1993, ric. Capocchiano, mass. 197252;
in senso negativo: Cass. sez. IV, n. 9810 ud. 18 maggio 1990, ric. Doria, mass. 184799; Cass. sez. I, n. 1766 c.c. 15 aprile 1991, ric. P.M. in proc. Santoro;
Cass. sez. II, n. 6527 ud. 28 giugno 1990, ric. Nicoli, mass. 187623; Cass. sez. v, n. 2025 c.c. 29 novembre 1991, mass. 189536; Cass. sez. III, n. 1920 c.c. 10 novembre 1992, mass. 192390). Reputa il collegio di dover aderire all'orientamento, secondo cui i due procedimenti sono tra loro incompatibili. Il lungo e ricco dibattito interpretativo, che si è aperto sull'argomento, conduce infatti a rivedere l'iniziale tesi, fondata prevalentemente sul criterio della speditezza processuale. Va innanzi tutto evidenziata la differenza strutturale esistente tra i due istituti. Il giudizio abbreviato si celebra "allo stato degli atti" ed in camera di consiglio da parte del giudice delle indagini preliminari ed è segnato dalla concordata rinunzia, da parte di pubblico ministero ed imputato, alla decisione dibattimentale (eventualmente collegiale). Il giudice non ha un sindacato sulla scelta delle parti in ordine al tipo di procedimento adottato, perciò definito come "patteggiamento sul rito". Egli è però libero di apprezzare nel merito gli elementi desumibili dagli atti e di pervenire ad una sentenza di assoluzione o di condanna.
Nell'applicazione della pena su richiesta, invece, al giudice è affidato un controllo soltanto sulla qualificazione giuridica del fatto, sull'applicazione e comparazione delle circostanze, sulla congruità e legalità della pena, sull'assenza di cause di non punibilità. Eseguita questa verifica, egli deve, fuori dei casi di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., conformarsi alle indicazioni delle parti, senza apportare alcuna modifica. Altre differenze sono rinvenibili in tema di effetti delle sentenze ( la decisione del giudizio abbreviato produce tutti quelli ordinari;
11 altra, secondo 11 art. 445, non consente l'applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza, non comporta il pagamento delle spese processuali e non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi) e di impugnazione (generalmente appellabili quelle del rito abbreviato e ricorribili le seconde, pur con le eccezioni previste in ambedue le ipotesi).
Alla constatazione della diversificazione ontologica e strutturale vanno aggiunte, a conferma dell'alternatività, talune considerazioni, desumibili dall'interpretazione letterale delle norme. In particolare all'art.451 comma 5 è previsto che nel giudizio direttissimo "il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena".
Analoghe disposizioni si rinvengono nell'art.456 comma 2, nel quale - con riferimento al decreto di giudizio immediato - è disciplinato l'avviso della facoltà di richiedere 11 uno o 11 altro procedimento;
nell'art.461, nel quale è detto che 11 imputato con l'atto di opposizione può chiedere il giudizio immediato ovvero l'abbreviato o l'applicazione della pena.
Nel procedimento pretorile poi vanno ricordati: l'art.555 comma 1 lett. e, nel quale è statuito che nel decreto di citazione a giudizio deve esservi analogo avviso con l'aggiunta della possibilità di avanzare domanda di oblazione;
l'art.565 comma 2, nel quale è specificato che l'imputato con l'atto di opposizione al decreto penale può chiedere il giudizio ordinario, quello abbreviato ovvero l'applicazione della pena ai sensi dell'art.444. In particolare, questo complesso di norme convince della impraticabilità della trasformazione di un rito nell'altro, poiché si è in presenza di un dettato puntuale circa l'esplicita opzione, che l'imputato deve compiere.
In nessuna disposizione inoltre è regolata, sia pure in modo implicito, la trasformazione di uno dei due riti nell'altro: ciò dimostra la loro inconciliabilità.
Vi è poi un'ulteriore osservazione in tema dì procedimento immediato. Come si è detto innanzi, dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio de quo, l'imputato (art. 456 cit.) può anche chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento. In questa seconda ipotesi, l'applicazione di pena su richiesta va disposta dal giudice del dibattimento e soltanto da lui, proprio perché è mancato l'intervento del g.i.p.
Nell'eventualità in cui fosse possibile sollecitare la "pena patteggiata" dopo l'introduzione del giudizio abbreviato che, invece, va celebrato innanzi al predetto g.i.p. sarebbe quest'ultimo a provvedere.
Si verificherebbe quindi, su istanza dell'imputato, una sorta di "retrocessione" o meglio di "spoliazione" del processo nei confronti del giudice del dibattimento: cioè il patteggiamento, che, per espressa previsione normativa, dovrebbe avvenire in sede dibattimentale, si verrebbe a svolgere innanzi al g.i.p. Infine, l'art.448 comma 1 prevede che il giudice possa, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado, considerare ingiustificato il dissenso espresso dal pubblico ministero sul "patteggiamento" ed applicare ugualmente la pena richiesta.
Questa disciplina esclude che, nel ricordato caso di dissenso del p.m., la sentenza di patteggiamento possa essere pronunciata al termine del giudizio abbreviato, poiché in questo rito manca proprio il dibattimento , al cui esito soltanto il giudice può disattendere il dissenso medesimo. Ne deriva l'ulteriore conferma dell'alternatività dei due riti.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Pretura Circondariale di Fermo.
Così deciso in Roma, 11 novembre 1994.