Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/11/1994, n. 12752
CASS
Sentenza 11 novembre 1994

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Vi è incompatibilità tra il giudizio abbreviato ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività, viceversa, è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento.

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …

     Leggi di più…

  • 2Giudizio immediato: le modifiche della riforma Cartabia
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2023

    1. Le modifiche all'art. 456 c.p.p. Per quanto concerne l'art. 456 cod. proc. pen. che, come noto, regolamenta il decreto di giudizio immediato, va osservato che l'art. 27, co. 1, lett. a), d.lgs, 10/10/2022, n. 150 dispone quanto segue: “all'articolo 456, comma 2, dopo le parole: «giudizio abbreviato», la parola: «ovvero» è sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «dell'articolo 444», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova»;”. Orbene, l'intervento su siffatto precetto normativo è stato fatto unicamente per “positivizzare il dictum della sentenza costituzionale n. 19 del 2020” (così: la relazione illustrativa) …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/11/1994, n. 12752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12752
Data del deposito : 11 novembre 1994

Testo completo