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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2024, n. 36071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36071 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
letteAsele le conclusioni del PG , 2,_>„) Q I1\è ,„ Penale Sent. Sez. 1 Num. 36071 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 15 marzo 2023 il Tribunale di Agrigento, quale giudice dell'esecuzione in sede di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha confermato la revoca, nei confronti di OG MB, della sospensione condizionale della pena riconosciuta con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 3 giugno 2020, irrevocabile il 16 ottobre 2021, e rideterminato la pena residua da scontare in sette mesi e diciannove giorni di reclusione. A ragione della decisione ha osservato che - pur avendo MB prestato attività lavorativa non retribuita presso il Comune di Ravanusa - egli aveva comunque violato il termine per l'adempimento della prestazione in parola, ovverosia quello di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che gli aveva accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con nota in data 10 giugno 2022, i Carabinieri della Stazione di Ravanusa avevano, invero, dato atto che MB, alla data del 31 maggio 2022, non aveva ancora prestato attività lavorativa presso il Comune. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia avv. Salvatore Manganello, chiedendone l'annullamento per due motivi. 2.1. Con il primo deduce inosservanza degli art. 165 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di revoca della sospensione condizionale della pena. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe posto in capo al condannato un inesistente onere di attivazione, obbligo invece incombente sull'ufficio del Pubblico ministero che, anche alla stregua della giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, è l'unico titolare della competenza in materia di esecuzione delle sanzioni sostitutive, ivi incluso quella del lavoro di pubblica utilità. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 165 e 168 cod. proc. pen, sotto il profilo dell'erroneità del calcolo della pena residua da scontare. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe utilizzato, ai fini del ragguaglio, gli artt. 56- bis e 57 della I. n. 698 del 1981, mentre il criterio cui fare riferimento è quello di cui al D.M. 26 marzo 2001 che, rinviando alle convenzioni stipulate tra gli Uffici giudiziari e i Comuni, renderebbe applicabile l'art. 54 della I. n. 274 del 200, che regola l'analoga misura di competenza del Giudice di pace. Applicato tale corretto criterio, la pena residua da scontare sarebbe quella di tre mesi e ventiquattro giorni di reclusione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 17 gennaio 2024, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per la fondatezza del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'individuazione delle modalità attuative della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva, ovvero può limitarsi a dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il relativo procedimento esecutivo (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, Terzoli, Rv. 280085; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618; Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546; Sez. 4, n. 20043 del 05/03/2015, Torregrossa, Rv.263890). Il principio giurisprudenziale è stato oggi trasfuso nell'art. 661, comma 1- bis, cod. proc. pen., che testualmente dispone che «l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689». In caso di mancato avvio del medesimo, o di altra violazione connessa al suo svolgimento, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, procede alla revoca della pena sostitutiva e ripristina quella sostituita. Si è, infine, precisato che, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615; Sez. 1, n. 35809 del 20/04/2016, Gigli, Rv. 267581; Sez. 1, n. 32649 del 16/06/2009, Lattore, Rv. 244845). 3. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, l'esame degli atti, consentito al Collegio siccome giudice del "fatto processuale", evidenzia che: i) il Tribunale di Agrigento, nel condannare il ricorrente per reati tributari, con sentenza in data 3 2 giugno 2020, aveva disposto che l'attività lavorativa non retribuita a favore della collettività avrebbe dovuto svolgersi per tre mesi presso il Comune di Ravanusa «secondo le disposizioni previste dalla convenzione già sottoscritta da tale ente con i relativi uffici giudiziari, attività da iniziarsi entro il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza»; ii) il Comune di Ravanusa, con nota del 31.5.2022, e dunque già ben oltre i centoventi giorni dalla irrevocabilità della sentenza, nel dare riscontro a nota dell'Uepe in data 29.3.2022, ha manifestato la disponibilità a consentire a MB lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; il ricorrente, come documentato, ha effettivamente svolto il lavoro di pubblica utilità nel periodo dal 12 luglio al 18 ottobre 2022. Pertanto, in assenza di elementi sulla scorta dei quali verificare a chi sia ascrivibile il ritardo nell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, non evincendosi dagli atti chi abbia assunto la relativa iniziativa e in quale epoca, il ritardo nell'adempimento non può essere tout court imputato al condannato che detto lavoro ha, invece, documentato di avere comunque svolto in seguito alla dichiarai( disponibilità da parte del Comune. Come già chiarito, nel caso in cui è stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è certamente onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata. In Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 281189, in applicazione del citato principio la Corte, ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato, senza farsi carico di verificare se la fase esecutiva fosse stata avviata tempestivamente con la notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza. Verifica, quella in punto di ascrivibilità e tempistica dell'iniziativa di avvio del procedimento e della conseguente eventuale inerzia, che si profila opportuna anche nel caso che ci occupa. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento per nuovo esame sul punto. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per Agrigento. Così deciso, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore nuovo giudizio al Tribunale di Il Presidente
letteAsele le conclusioni del PG , 2,_>„) Q I1\è ,„ Penale Sent. Sez. 1 Num. 36071 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 15 marzo 2023 il Tribunale di Agrigento, quale giudice dell'esecuzione in sede di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha confermato la revoca, nei confronti di OG MB, della sospensione condizionale della pena riconosciuta con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 3 giugno 2020, irrevocabile il 16 ottobre 2021, e rideterminato la pena residua da scontare in sette mesi e diciannove giorni di reclusione. A ragione della decisione ha osservato che - pur avendo MB prestato attività lavorativa non retribuita presso il Comune di Ravanusa - egli aveva comunque violato il termine per l'adempimento della prestazione in parola, ovverosia quello di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che gli aveva accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con nota in data 10 giugno 2022, i Carabinieri della Stazione di Ravanusa avevano, invero, dato atto che MB, alla data del 31 maggio 2022, non aveva ancora prestato attività lavorativa presso il Comune. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia avv. Salvatore Manganello, chiedendone l'annullamento per due motivi. 2.1. Con il primo deduce inosservanza degli art. 165 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di revoca della sospensione condizionale della pena. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe posto in capo al condannato un inesistente onere di attivazione, obbligo invece incombente sull'ufficio del Pubblico ministero che, anche alla stregua della giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, è l'unico titolare della competenza in materia di esecuzione delle sanzioni sostitutive, ivi incluso quella del lavoro di pubblica utilità. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 165 e 168 cod. proc. pen, sotto il profilo dell'erroneità del calcolo della pena residua da scontare. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe utilizzato, ai fini del ragguaglio, gli artt. 56- bis e 57 della I. n. 698 del 1981, mentre il criterio cui fare riferimento è quello di cui al D.M. 26 marzo 2001 che, rinviando alle convenzioni stipulate tra gli Uffici giudiziari e i Comuni, renderebbe applicabile l'art. 54 della I. n. 274 del 200, che regola l'analoga misura di competenza del Giudice di pace. Applicato tale corretto criterio, la pena residua da scontare sarebbe quella di tre mesi e ventiquattro giorni di reclusione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 17 gennaio 2024, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per la fondatezza del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'individuazione delle modalità attuative della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva, ovvero può limitarsi a dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il relativo procedimento esecutivo (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, Terzoli, Rv. 280085; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618; Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546; Sez. 4, n. 20043 del 05/03/2015, Torregrossa, Rv.263890). Il principio giurisprudenziale è stato oggi trasfuso nell'art. 661, comma 1- bis, cod. proc. pen., che testualmente dispone che «l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689». In caso di mancato avvio del medesimo, o di altra violazione connessa al suo svolgimento, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, procede alla revoca della pena sostitutiva e ripristina quella sostituita. Si è, infine, precisato che, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615; Sez. 1, n. 35809 del 20/04/2016, Gigli, Rv. 267581; Sez. 1, n. 32649 del 16/06/2009, Lattore, Rv. 244845). 3. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, l'esame degli atti, consentito al Collegio siccome giudice del "fatto processuale", evidenzia che: i) il Tribunale di Agrigento, nel condannare il ricorrente per reati tributari, con sentenza in data 3 2 giugno 2020, aveva disposto che l'attività lavorativa non retribuita a favore della collettività avrebbe dovuto svolgersi per tre mesi presso il Comune di Ravanusa «secondo le disposizioni previste dalla convenzione già sottoscritta da tale ente con i relativi uffici giudiziari, attività da iniziarsi entro il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza»; ii) il Comune di Ravanusa, con nota del 31.5.2022, e dunque già ben oltre i centoventi giorni dalla irrevocabilità della sentenza, nel dare riscontro a nota dell'Uepe in data 29.3.2022, ha manifestato la disponibilità a consentire a MB lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; il ricorrente, come documentato, ha effettivamente svolto il lavoro di pubblica utilità nel periodo dal 12 luglio al 18 ottobre 2022. Pertanto, in assenza di elementi sulla scorta dei quali verificare a chi sia ascrivibile il ritardo nell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, non evincendosi dagli atti chi abbia assunto la relativa iniziativa e in quale epoca, il ritardo nell'adempimento non può essere tout court imputato al condannato che detto lavoro ha, invece, documentato di avere comunque svolto in seguito alla dichiarai( disponibilità da parte del Comune. Come già chiarito, nel caso in cui è stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è certamente onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata. In Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 281189, in applicazione del citato principio la Corte, ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato, senza farsi carico di verificare se la fase esecutiva fosse stata avviata tempestivamente con la notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza. Verifica, quella in punto di ascrivibilità e tempistica dell'iniziativa di avvio del procedimento e della conseguente eventuale inerzia, che si profila opportuna anche nel caso che ci occupa. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento per nuovo esame sul punto. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per Agrigento. Così deciso, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore nuovo giudizio al Tribunale di Il Presidente