Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
Nell'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen., la partecipazione dei difensori e degli altri destinatari degli avvisi è soltanto facoltativa. Ne consegue che, per integrare l'ipotesi di nullità di cui all'art. 127 comma terzo cod. proc. pen., è necessario che la parte, comparsa all'udienza camerale, chieda di essere ascoltata e che la detta audizione sia stata negata dal giudice.
Commentario • 1
- 1. La Corte costituzionale puntualizza vari aspetti del procedimento cheGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata la Corte costituzionale è intervenuta, per la quarta volta, su di una questione che, per vero, non pare problematica quanto potrebbe sembrare a fronte di sollecitazioni tanto ripetute. Il giudice rimettente ha preso le mosse da un assunto largamente condiviso, e cioè che il pubblico ministero, quando deve formulare l'imputazione perché in tal senso intimato dal giudice, in sede di rigetto della richiesta di archiviazione, non è tenuto ad effettuare il previo deposito degli atti e, comunque, a spedire l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che pure è prescritto dall'art. 415-bis c.p.p., quale condizione di legittimità per un successivo atto …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2004, n. 29864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29864 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 14/01/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 36
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 244/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AN, persona offesa nel procedimento penale n 462/00 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto;
contro l'ordinanza di archiviazione emessa il 28 maggio 2002 dal G.I.P. del detto Tribunale.
Letta l'ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Bruno Oliva. Letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Spoleto per l'ulteriore corso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
AL AN ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il GIP del Tribunale di Spoleto ha disposto l'archiviazione del procedimento attivato a carico di OR OB e dello stesso AL, sottoposti ad indagini per i reati di danneggiamento e violazione di domicilio contestati al primo e contrapposte ipotesi di calunnia contestate ad entrambi. Ha ritenuto il giudice a quo in ordine al danneggiamento ed alla violazione di domicilio che le risultanze probatorie avvaloravano la tesi difensiva del OR circa l'accidentale rottura di una piccola parte della recinzione del fondo, subito riparata, e le modalità di apposizione di un piccolo tratto di tubazione nel terreno del AL alla presenza e con l'assenso di soggetto qualificatasi custode della proprietà del denunciarne;
donde l'insussistenza di entrambi i reati e l'inutilità di ulteriori indagini. Quanto alle ipotesi di calunnia lo stesso giudice ha posto in evidenza che con sentenza del 4 marzo 1999 questa Corte aveva annullato per difetto di contraddittorio il precedente provvedimento di archiviazione adottato il 14 agosto 1998 in relazione ai reati di competenza pretorile, per cui non poteva ulteriormente discutersi circa le due prospettate ipotesi contrapposte di calunnia in ordine alle quali non era stato mai rappresentato alcun vizio dell'originario provvedimento di archiviazione. Peraltro erano condivisibili le originarie argomentazioni del Pubblico Ministero in ordine alla reciproca inconsapevolezza dell'innocenza stante il non del tutto chiaro svolgimento dei fatti e l'equivocità di come essi erano stati riferiti ad ognuno dei due denuncianti. Con il ricorso il AL denuncia la violazione dell'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 127 dello stesso codice stante la sua mancata audizione all'udienza camerale del 24 maggio 2002, e, per altro verso, la contraddittorietà della motivazione insita, per quanto concerne il danneggiamento e la violazione di domicilio, nell'antinomia tra la ritenuta accidentalità dell'effrazione della rete di recinzione del fondo di proprietà di esso ricorrente e l'asserito consenso del soggetto dichiaratosi custode del fondo, e, per quanto riguarda il delitto di calunnia, nell'illogica equivalenza dell'inconsapevolezza da parte di ognuno dei due denuncianti dell'innocenza dell'altro.
Con memoria in data 29 dicembre 2003 OR OB ha posto in evidenza l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza delle doglianza proposte. Innanzi tutto è noto che nell'udienza camerale ex art. 409 c.p.p. la partecipazione dei difensori e degli altri destinatali degli avvisi è soltanto facoltativa, per cui per integrare l'ipotesi di nullità di cui all'art. 127, 3^ comma, c.p.p. è necessario che la parte, comparsa all'udienza camerale, chieda di essere ascoltata e che la detta audizione sia stata negata dal giudice (Cass, Sez. 6^, 21.3.96. n 670). Nella specie è dato desumere dagli atti che il AL fu presente all'udienza camerale del 24 maggio 2002, depositando memoria difensiva, ma non chiese di essere ascoltato, per cui non è ravvisabile la denunciata nullità. Nel resto l'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal sesto comma dell'art. 409 c.p.p. riguardanti la violazione della regola del contraddittorio, nella specie puntualmente rispettata, e non, come sopra evidenziato riassumendo i motivi dell'impugnazione proposta, per ragioni attinenti la valutazione di non fondatezza della notizia di reato o delle indagini proposte.
Segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell'impugnazione, di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2004