Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
Nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda e l'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli artt. 127, commi terzo e quinto e 409, comma secondo, cod. proc. pen. - una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2014, n. 16169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16169 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 02/04/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 645
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 45066/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI MA AN, nata a [...] il [...];
nel procedimento nei confronti di:
TO OS LB, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 31/07/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino accoglieva la richiesta del P.M. di archiviazione del procedimento instaurato a carico di TO OS LB in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p.. Rilevava il G.i.p. come gli elementi di prova acquisiti avessero escluso la configurabilità di un abuso di ufficio da parte della TO in danno della denunciante RI MA AN, la quale aveva presentato un atto di opposizione alla istanza del rappresentante della pubblica accusa.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la persona offesa, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale avv. Michele Barbera, la quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 127 c.p.p., comma 5 e art. 410 c.p.p., ed il vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere il G.i.p. disposto l'archiviazione senza disporre l'audizione della stessa RI, che ne aveva fatto richiesta con istanza depositata in cancellerie e reiterata nel corso dell'udienza, e senza considerare adeguatamente i temi di ulteriore indagini sollecitate con l'atto di opposizione.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
4. Premesso che, giusta l'esplicita previsione dell'art. 409 c.p.p., comma 5, in questa sede non possono essere dedotte ne' esaminate questioni concernenti ad asseriti vizi di motivazione del provvedimento gravato, va detto che la violazione di legge denunciata con il ricorso è manifestamente infondata.
È vero che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è reiteratamente affermato che nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda, e che l'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto dell'art. 127 c.p.p., commi 3 e 5 e art. 409 c.p.p., comma 2, una nullità a regime intermedio (così, da ultimo,
Sez. 4^, n. 20391 del 16/04/2008, P.O. in proc. Mercuri e altro, Rv. 240227), è anche vero che tale nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza ex art. 182 c.p.p., comma 2, immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto: decadenza verificatasi nel caso di specie nel quale, come si evince dal verbale dell'udienza del 31/01/2013 in atti, la persona offesa omise di eccepire, subito dopo la mancata decisione sulla richiesta di audizione ovvero prima della conclusione dell'udienza camerale, la nullità verificatasi a causa di quella omissione.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2014