Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2014, n. 16169
CASS
Sentenza 2 aprile 2014

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Nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda e l'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli artt. 127, commi terzo e quinto e 409, comma secondo, cod. proc. pen. - una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2014, n. 16169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16169
    Data del deposito : 2 aprile 2014

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