Sentenza 21 dicembre 1998
Massime • 1
In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento questo che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza alcun riparo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1998, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 21.12.1998
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. " Aldo Grassi " N. 3914
3. " Francesco Novarese " REGISTRO GENERALE
4. " AM AN " N. 26692/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IS TR IA n. Perugia 27.4.41 avverso la sentenza 4.2.98 del Pretore di Grosseto sez. dist. di Orbetello Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. V. Geraci che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
L'imputato, in epigrafe indicato, è stato citato in giudizio davanti al Pretore di Grosseto - sez. di Orbetello per rispondere del reato previsto dall'art. 727 c.p., per avere "incrudelito", senza necessità, verso n. 11 pecore, n. 7 agnellini, un asino, due cavalli e un cane tenendoli in ambiente insalutare, maltrattandoli, nonché tenendoli legati ed esposti alle intemperie. Acc. 12.2.96. Con sentenza del 4.2.98, il Pretore, ritenuta la configurabilità del reato, nella forma dell'incrudelimento verso gli animali, solamente nei confronti del cane (tenuto legato ad una catena corta ed esposto, senza alcun riparo, alle intemperie in pieno inverno), ha dichiarato la colpevolezza dell'imputato limitatamente a quest'ultimo fatto e lo ha condannato alla pena di lire 1.500.000 di ammenda. Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione:
1) per la ritenuta configurabilità degli estremi del reato di cui all'art. 727 c.p., prescindendosi dall'evento naturalistico, che deve consistere nella lesione della integrità fisica dell'animale;
2) per la ritenuta punibilità della condotta, consistente del (doloso) incrudelimento verso gli animali, senza che sia stata accertata la volontà di infierire sugli stessi, laddove - sostiene, il ricorrente - se tale volontà non c'è, non può esserci il dolo del reato in esame, implicando l'incrudelimento la "volontà e coscienza di infliggere, attraverso atti concreti di crudeltà, gravi sofferenze fisiche agli animali, sotto la spinta di un motivo abietto o futile, al solo scopo di malvagità";
3) per il generico riferimento - quanto all'elemento psicologico del reato - alla "libera e cosciente volontarietà del fatto", laddove l'elemento psichico essenziale dell'incrudelimento, consistente nella volontà di infliggere gravi sofferenze all'animale, attraverso atti di concreta crudeltà, senza alcun motivo e, quindi, al solo scopo di malvagità, postula un dolo che non può essere generico, stante il perseguimento di un "fine specifico", che è insito nella stessa nozione di incrudelimento ed è reso evidente dal fatto che, secondo la previsione normativa, deve trattarsi di incrudelimento "senza necessità";
4) per la illogica sovrapposizione, compiuta dal giudice di merito, che ha ritenuti integrati gli estremi del reato contestato nel fatto della detenzione dell'animale "secondo modalità incompatibili con la sua natura" (ipotesi questa realizzabile anche con una condotta colposa), laddove l'incrudelimento sussiste se siano posti in essere "atti concreti di crudeltà", con volontà di arrecare sofferenza per pura malvagità.
Motivi della decisione
Le censure afferenti all'unico tema della configurabilità dei maltrattamenti, nella forma dell'incrudelimento, suscettibili, pertanto, di esame congiunto, sono infondate.
La condotta di incrudelimento è intesa dal giudicante nel senso della volontaria inflizione di sofferenza, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento, questo, che non necessariamente richiede un preciso scopo di "infierire" sull'animale, sotteso da un truce compiacimento nel cagionarne le lesioni o la morte.
Dalla precisazione, secondo la quale l'incrudelimento può consistere anche nel solo fatto di cagionare, "senza necessità", sofferenza all'animale, scaturisce che: a) determinare sofferenza non comporta necessariamente - come sostiene il ricorrente, citando un indirizzo giurisprudenziale (sent.
1.10.96 n. 601) afferente, peraltro, a fattispecie diversa - che si cagioni una lesione dell'integrità fisica e, cioè, una malattia dell'animale, potendo, invece, la sofferenza consistere in soli patimenti, che, per quel che concerne l'animale, possono derivare anche da abbandono, da paure, da privazioni smodate ecc.; b) la previsione normativa, secondo cui l'incrudelimento diviene fatto penalmente rilevante, se è posto in essere "senza necessità", non implica che la sofferenza debba necessariamente essere il risultato di una volontà sorretta da "motivo abietto o futile", volta al solo "scopo di malvagità", poiché si può "incrudelire" anche per sola insensibilità e, cioè, come impone l'etimo della parola (crudus), per "crudezza" o durezza di animo;
c) l'azione dell'incrudelire, pur riferibile ad una volontà consapevole, non porta alla configurazione di un dolo specifico, inteso come perseguimento, da parte dell'agente del particolare "fine" di malvagità: "fine" che assume rilevanza penale solo se normativamente previsto.
Non può, infine, condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale la motivazione della sentenza impugnata, concernente l'azione di incrudelimento verso l'animale, si esaurirebbe, in realtà, nella dimostrazione di una condotta diversa e, cioè, nel fatto di detenere l'animale "secondo modalità incompatibili con la sua natura":
condotta che può essere sorretta dalla sola colpa, mentre l'incrudelimento può essere solo doloso.
Il giudice di merito - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - dopo aver, in modo corretto, escluso che la lettera della norma porti a giustificare la configurabilità di un dolo specifico, ha insistito sull'effettuato accertamento di una "cosciente volontarietà del fatto", compatibile anche con l'ipotesi del dolo eventuale (pg. 4 della sentenza impugnata).
A dimostrazione di ciò: a) sono state richiamate le dichiarazioni rese dallo stesso imputato, il quale ammise di aver legato il cane con una catena corta;
b) sono state confutate le ulteriori dichiarazioni difensive, volte a negare che l'abbandono del cane, così legato ed esposto direttamente alle intemperie invernali (dalla mattina della domenica a quella del lunedì), fosse stato intenzionale;
confutazione sorretta dalla prova del volontario comportamento omissivo dell'imputato, il quale, pur recatosi nella sua proprietà, "nell'arco di 48 ore", non provvide a ripristinare, come, invece, avrebbe dovuto, il riparo del cane, ne' a spostare l'animale in luogo più idoneo.
Sulla base di tale incensurabile valutazione, in punto di fatto, della situazione, come idonea a cagionare al cane una "sofferenza ingiustificata", appaiono correttamente identificati dal giudice a quo gli estranei del reato contestato, con riferimento sia alla volontaria inflizione di sofferenze, sia alla non necessità che queste fossero cagionate all'animale (pg. 4 cit.), essendo stato posto l'accento, nella motivazione della sentenza impugnata, sulla inesistenza di ragioni giustificative di tale affliggente situazione per l'animale.
Per le esposte osservazioni il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999