Sentenza 10 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari, nell'ipotesi di applicazione di altra misura a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., la consumazione di un nuovo reato da parte del soggetto sottoposto a cautela che tuttavia non integri formale trasgressione alle prescrizioni espressamentre previste, non consente, per il principio di tassatività, né il ripristino della custodia cautelare - in quanto l'art. 307, comma secondo, cod. proc. pen. non contempla detta ipotesi - né l'aggravamento della misura in esecuzione - atteso che l'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen. non trova applicazione quando si sia verificata la scadenza dei termini di custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2017, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
Testo completo
02495-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 15/2017 FRANCO FIANDANESE - Presidente - REGISTRO GENERALE LUIGI AGOSTINACCHIO N.44506/2016 GIUSEPPINA NA SA AC FABIO DI PISA Rel. Consigliere - GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA G sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di: EL TI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 13/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M. Udito il Difensore dell'imputata, avv. Carla Serra, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10.2.2016, il G.I.P. del Tribunale di Roma disponeva la misura degli arresti domiciliari nei confronti di LI IZ in relazione a numerosi episodi di truffa ai danni di persone anziane, commessi in concorso con tale Sicorello Angelo.
1.2. Con successiva ordinanza del 4.5.2016 lo stesso Giudice dichiarava la cessazione della misura, a far data dall'1.5.2016, per scadenza del termine di fase, nel contempo applicando nei confronti dell'indagata la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. La nuova misura veniva eseguita 1'11.5.2016 alle ore 15.45. Con informativa del 9.6.2016 la P.G. denunciava la LI per un altro analogo fatto commesso in danno di un anziano l'11.5.2016 alle ore 16.20, (solo dopo 35 minuti dall'avvenuta applicazione della misura meno afflittiva). Il Pubblico ministero chiedeva l'aggravamento della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., con quella degli arresti domiciliari ed il Gip rigettava la richiesta sul presupposto che non vi fossero state violazioni degli obblighi della misura in atto.
1.3. Il Pubblico ministero proponeva appello rilevando, da un lato, che la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. fosse inidonea a contrastare il rischio di recidiva, circostanza che sarebbe stata resa palese della commissione del nuovo reato, dopo circa mezz'ora dalla liberazione dagli arresti domiciliari e, dall'altro, che le prescrizioni della misura applicata non si limitavano alla periodica apposizione di una firma in un registro di polizia, bensì imponevano di astenersi dal commettere ulteriori violazioni della legge penale.
1.4. Il Tribunale per il riesame con ordinanza del 13/10/2016, rigettava l'appello affermando che l'indagata, con la commissione del nuovo delitto "non ha violato le prescrizioni inerenti la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. impostole all'atto della liberazione, sicché l'aggravamento richiesto dal PM non può essere disposto ex art. 307, comma 2, c.p.p. L'ipotizzata consumazione del nuovo reato rileva ex art. 299 comma 4 c.p.p., che tuttavia non può trovare applicazione nel caso in esame, posto che, come detto, l'art. 307 prevede il ripristino della custodia cautelare nel solo caso di trasgressione e che l'art. 299, comma 4, c.p.p. fa salva l'applicazione del solo art. 276 c.p.p., dal che consegue l'esclusione dal suo ambito di applicazione dei casi in cui risultano aggravate le esigenze cautelari rispetto ad una misura disposta dopo la scarcerazione per decorrenza termini." 2 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il pubblico ministero, deducendo la violazione di legge. Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha applicato erroneamente la norma di cui all'art. 307, comma 2, lettera a) cod. proc. pen., in quanto interpreta in modo formalistico la frase "se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1". Il ragionamento del Tribunale si fonda sul tenore letterale dell'art. 282 cod. proc. pen. il quale non contempla espressamente l'obbligo del soggetto sottoposto a misura cautelare dall'astenersi dal commettere nuovi delitti. Sebbene in tale affermazione il Tribunale sia confortato dalla decisione della Suprema Corte sopra richiamata, osserva come tale giurisprudenza non sia univoca. Infatti, la Corte di Cassazione ha anche affermato, con una sentenza più recente di quelle sopra citate, in materia di interpretazione dell'art. 276 cod. proc. pen., che "In tema di sostituzione e revoca delle misure cautelari coercitive, il presupposto per l'aggravamento della misura non è la violazione delle prescrizioni, bensì la necessità di adeguare lo "status libertatis" alla eventuale sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen." (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3285 del 21/12/2015 Sez. 4, Sentenza n. 25008 del - 15/01/2007). Del resto, anche l'art. 276 utilizza una espressione formale del tutto simmetrica a quella utilizzata nell'art. 307, comma 2, lett. a): infatti la norma generale in tema di sostituzione e revoca delle misure cautelari afferma che "In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione". Pure qui il legislatore non indica espressamente che il compimento di una condotta costituente reato sia "violazione di prescrizione", tuttavia la Corte di Cassazione con il diverso indirizzo interpretativo segnalato, giungerebbe di fatto ad affermare che lo sia, ritenendo di valorizzare "la necessità di adeguare lo "status libertatis" alla eventuale sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen.". Non si comprende pertanto per quale ragione alle norme dettate dall'art. 307, comma 2, cod. proc. pen. non dovrebbero applicarsi i principi generali inerenti le misure cautelari, tra l'altro in parte espressamente richiamati dalla stessa norma che fa rimando all'art. 274 cod. proc. pen., laddove non siano incompatibili. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
3.1. Il Tribunale risulta avere fatto buon governo del quadro di principi fissati da questa Suprema Corte, secondo cui nella trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare ex art. 307, comma 2, codice di rito (al pari di quelle ricadenti sotto l'alveo dell'art. 276) rientrano, per il principio di tassatività, soltanto le inosservanze agli obblighi espressamente previsti e non invece ogni condotta genericamente elusiva della finalità perseguita con l'imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale (Sez. 6, n. 43971 del 21/10/2015, Rv. 264986; Sez. 1, n. 32823 del 27/05/2014, Rv. 261431). L'attivazione della procedura contemplata dall'art. 307, infatti, ha carattere sanzionatorio e prescinde dalla situazione descritta dall'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., che attiene invece al caso di misure più gravi applicate dal giudice su richiesta del pubblico ministero allorquando sia riscontrabile un aggravamento delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 270 del 18/01/2000, Rv. 220517). Ne discende che l'inosservanza delle prescrizioni che rappresentano il contenuto delle singole misure cautelari è disciplinato in genere dall'art. 276 e, nel caso di specie, ove la misura è stata disposta a seguito di scarcerazione per decorrenza termini, dal comma 2 dell'art. 307, mentre nella procedura prevista dall'art. 299 la sostituzione della misura deriva esclusivamente da una diversa valutazione delle esigenze cautelari con riferimento alla personalità del soggetto. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi come nell'evenienza procedimentale considerata il giudice sia chiamato a valutare puntualmente che la trasgressione inerente alla misura già applicata risulti inconciliabile con le finalità per le quali gli obblighi stessi furono imposti, sicché la mera violazione dei medesimi non implica l'automatica applicazione di una misura più grave (Sez. 1, n. 2027 del 28/03/1996, Rv. 204533).
3.2. Nel caso in esame il Tribunale, tenuto conto dell'assenza di comportamenti posti in essere in violazione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare in atto, ha correttamente rigettato l'appello del Pubblico ministero, confermando il provvedimento di rigetto del Gip. L'indagata, infatti, pur resasi autrice di un nuovo episodio delittuoso, non ha violato le prescrizioni attinenti alla misura che consiste nella prescrizione all'imputato di presentarsi ad un - determinato ufficio di polizia giudiziaria negli orari e giorni prestabiliti - impostale all'atto della scarcerazione. L'ipotizzata consumazione del reato rileva ex art. 4 299, comma 4, cod. proc. pen. che tuttavia non può trovare applicazione nel caso in esame in quanto vi è stata la scadenza dei termini di custodia cautelare. Inoltre, se legislatore dell'art. 307 cod. proc. pen. ha previsto espressamente quale ipotesi di ripristino quella delle trasgressioni alle prescrizioni e ciò in - ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 2, n. 62 della legge delega - nonostante che essa sia già disciplinata in via generale dall'art. 276 cod. proc. pen., ciò significa che ha voluto configurare una disciplina specifica per le misure cautelari imposte a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini. Disciplina che, come detto, non contempla il caso dell'aggravamento delle esigenze cautelari disciplinato, in via generale dall'art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
3.3. A diverse conclusioni, invece, si sarebbe potuti pervenire allorché tale nuovo reato commesso dall'indagata avesse costituito, in concreto, anche una violazione delle prescrizioni imposte (si pensi ad es. a colui che trovandosi agli arresti domiciliari per il delitto di cui all'art. 600, quater, cod. pen., con divieto di comunicazione con l'esterno anche mediante l'uso di mezzi informatici, si procuri materiale pornografico proprio utilizzando la rete internet), fatta salva la possibilità di applicare, qualora ne ricorrano i presupposti anche edittali, un nuovo titolo custodiale in rifermento al diverso episodio criminoso (Sez. 5, n. 41135 del 8/10/2003, Rv. 227055).
3.4. Né risulta, infine, pertinente la giurisprudenza citata dal ricorrente che attiene alla diversa ipotesi dell'aggravamento delle esigenze cautelari regolato dall'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. e non riguarda l'ipotesi della trasgressione di cui all'art. 276 codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, il 10/01/2017 Il Presidente Il consigliere estensore Giovanni Arjoll Franco Fiandanese panco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 8 GEN. 2017 IL AADICASS CASSA N Cancelliere M E R CANCELLIERE T Claudia Pianelli R O O C N 5 Մ