Sentenza 21 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di sostituzione e revoca delle misure cautelari coercitive, il presupposto per l'aggravamento della misura non è la violazione delle prescrizioni, bensì la necessità di adeguare lo "status libertatis" alla eventuale sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale la S.C. ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma dell'aggravamento della misura degli arresti domiciliari con il controllo mediante braccialetto elettronico, ritenendo che la sopravvenuta condanna dell'imputato in appello ad una gravosa pena detentiva e l'accertato inserimento dello stesso in una consorteria transnazionale rendevano più attuale e concreto il pericolo di fuga).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2015, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2015 |
Testo completo
3 2 8 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 21/12/2015 Registro generale n. 38879/2015 Sentenza n. 3589/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. Maria Cristina Siotto Presidente Dott. Antonio Minchella Dott. Raffaello Magi Dott. Alessandro Centonze Relatore Dott. Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) HV ER, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 928/2015 emessa il 10/08/2015 dal Tribunale del riesame di Bari;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Sentito per il ricorrente l'avv. Roberto Randazzo;
RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 10/08/2015, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di Bari confermava l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari mediante applicazione del braccialetto elettronico che non era stata concretamente eseguita per l'indisponibilità di tale strumento di controllo con quella della custodia in carcere disposta dalla - Corte di appello di Bari nei confronti di ER DZ con ordinanza del 29/06/2015. Questo aggravamento conseguiva agli arresti domiciliari mediante applicazione del braccialetto elettronico concessi dalla stessa Corte territoriale il 27/05/2015, davanti al quale il procedimento era transitato a seguito dell'appello proposto dopo la condanna in primo grado dello DZ da parte del G.U.P. del Tribunale di Bari alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, per il delitto di cui all'art. 416, commi 1, 3, 4, 5 cod. pen. L'aggravamento del regime cautelare, a sua volta, faceva seguito alla richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, fondata sulla nota della Squadra Mobile della Questura di Bari del 17/06/2015, con cui veniva segnalato l'elevato pericolo di fuga dell'imputato dopo l'emissione della sentenza di primo grado, connesso alle ingenti disponibilità finanziarie di cui disponeva e alla rete di collegamento internazionale che gli derivava dal capeggiare l'organizzazione criminale transazionale denominata Kutaiskaya, sulla cui pericolosità ci si soffermava diffusamente. Nel confermare l'aggravamento del regime cautelare applicato allo DZ, il Tribunale del riesame di Bari rilevava che l'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., che imponeva un giudizio prognostico sull'entità del residuo di pena che l'imputato doveva espiare tenuto conto della condanna che gli era stata irrogata all'esito del giudizio di primo grado e sulla gravità del fatto delittuoso oggetto di contestazione, nel caso di specie, era stato correttamente applicato dalla Corte territoriale, anche in relazione alla misura restrittiva domiciliare precedentemente disposta nei suoi confronti. Non rilevava, per altro verso, la circostanza che lo DZ era stato già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un periodo di sei giorni, durante i quali non si era allontanato dalla sua abitazione, dando prova di rispettare le prescrizioni cautelari che gli erano state imposte, tenuto conto del fatto che si trattava di un comportamento che precedeva l'emissione della sentenza di condanna intervenuta nel giudizio di appello, in relazione al quale andava formulato un differente giudizio prognostico ai fini della valutazione del pericolo di fuga. 2 Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza impugnata.
2. Avverso tale ordinanza ER DZ, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione di legge, in relazione all'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., non sussistendo nel caso di specie i presupposti per l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari mediante applicazione del braccialetto elettronico che erano stati concessi all'imputato con ordinanza emessa il 27/05/2015. Si evidenziava, in particolare, che non poteva assumere rilievo, quale presupposto legittimante l'aggravamento del regime cautelare richiesto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, la nota della Squadra Mobile della Questura di Bari del 17/06/2015, che non conteneva elementi di novità idonei a consentire l'adozione di tale provvedimento e si limitava a rivalutare il compendio probatorio già acquisito alla luce del presunto pericolo di fuga dello DZ. Con il secondo motivo di ricorso, strettamente connesso alla doglianza difensiva precedente, si deduceva vizio di motivazione, in relazione alla contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento alla sussistenza di elementi concreti idonei a legittimare l'aggravamento del regime cautelare richiesto, ai sensi dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. Non si riteneva, infatti, che il contenuto della nota informativa sopra richiamata possedesse quei connotati di novità idonei a legittimare l'aggravamento del regime restrittivo richiesto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, che risultavano attestati dalle stesse argomentazioni poste dal Tribunale del riesame di Bari a fondamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui si evidenziava che l'applicazione del braccialetto elettronico, di per se stessa, costituisse un incentivo all'elusione della misura cautelare domiciliare. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si deduceva vizio di motivazione, in relazione alle valutazioni concernenti il pericolo di fuga dello DZ, che non erano state effettuate in termini congrui rispetto al compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, anche tenuto conto del periodo in cui in prossimità dell'udienza del 29/06/2015 nella quale si sarebbe dovuto - -· l'imputato aveva beneficiato degli discutere l'istanza di sostituzione in esame arresti domiciliari, rispettando le relative prescrizioni. Tale giudizio, infatti, risultava formulato sulla base di un ragionamento giuridicamente incongruo ed espresso in termini assertivi, secondo cui il pericolo 3 L di fuga dello DZ doveva ritenersi aumentato dopo l'intervenuta sentenza di primo grado, effettuato senza tenere in alcuna considerazione il comportamento concreto dell'imputato. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. I primi due motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente, riguardando la ricorrenza dei presupposti dell'aggravamento del regime degli arresti domiciliari mediante applicazione del braccialetto elettronico disposto dalla Corte di appello di Bari. Deve, in proposito, rilevarsi che il provvedimento di aggravamento del regime degli arresti domiciliari oggetto di impugnazione veniva adottato nei confronti dello DZ dalla Corte territoriale, su conforme richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, con ordinanza emessa il 29/06/2015, a norma dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., a tenore del quale: «Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose». Nel caso di specie, tale aggravamento conseguiva al deposito della nota della Squadra Mobile della Questura di Bari del 17/06/2015, con la quale veniva segnalato il pericolo di fuga dell'imputato dopo la condanna nel giudizio di primo grado che veniva confermata nel giudizio di appello che veniva evidenziato - - con riferimento alle ingenti disponibilità finanziarie di cui disponeva il ricorrente sul piano internazionale e alla cospicua rete di collegamento che gli derivava dal capeggiare la ramificata organizzazione criminale transazionale denominata Kutaiskaya. In tale ambito, richiamandosi le conclusioni alle quali era giunta la Corte territoriale nell'ordinanza emessa il 29/06/2015, il tribunale del riesame, a pagina 2 del provvedimento impugnato, evidenziava che l'enorme disponibilità di denaro e la ramificazione dell'organizzazione criminale in un ambito vastissimo potevano favorire la fuga dell'imputato dal territorio nazionale e la sua latitanza, agevolate dalla capacità della consorteria in discorso di rimuovere ostacoli di qualunque genere, rendendo ineseguibili eventuali provvedimenti di condanna definitiva dello DZ. Si tratta, dunque, di verificare se, nel caso in esame, la nota informativa depositata dalla Squadra Mobile della Questura di Bari, alla luce delle emergenze 4 processuali che si sono richiamate, possedesse o meno connotati tali da consentire la modifica del regime restrittivo precedentemente concesso all'imputato sul presupposto dell'aggravamento delle esigenze cautelari richiesto dall'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. Allo scopo di inquadrare correttamente tale presupposto cautelare è necessario richiamare preliminarmente la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo la quale: «In tema di sostituzione e revoca delle misure cautelari coercitive, il presupposto per l'aggravamento della misura non è la violazione delle prescrizioni, bensì la necessità di adeguare lo "status libertatis" alla eventuale sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. 4, n. 25008 del 15/01/2007, Granata, Rv. 237001). Questa posizione ermeneutica discende dal fatto che la disciplina prevista dall'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. si richiama al principio rebus sic stantibus, in base al quale lo status libertatis del prevenuto deve necessariamente essere adeguato alle vicende fattuali e processuali che intervengono nel corso del procedimento. In questo caso, l'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. consente al giudice di sostituire, a richiesta del pubblico ministero, la misura in esecuzione con altra più grave ovvero con modalità più gravose, sul presupposto che siano intervenute circostanze tali da fare ritenere aggravate le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., costituite da elementi fattuali non presi in considerazione, perché non ancora verificatisi, ovvero non accertati o esaminati nelle precedenti decisioni inerenti la libertà del soggetto interessato. Con specifico riferimento alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, il giudice può liberamente apprezzare le circostanze indicate dall'art. 274 cod. proc. pen. e prendere in considerazione qualsiasi situazione anche non strettamente fattuale, come i - precedenti giudiziari derivanti da altri procedimenti in relazione alla quale si - reputi che si siano aggravate le esigenze cautelari, intervenendo con l'imposizione di un'altra misura, ovvero di più congrue modalità di esecuzione della misura in corso, che meglio garantiscano il rispetto di quelle esigenze (cfr. Sez. F, n. 33478 del 18/08/2009, Casanova, Rv. 245184). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Bari riteneva correttamente che l'affermazione della responsabilità dello DZ, sia pure in primo grado, per gravi delitti e la pena detentiva irrogata, in uno all'accertato inserimento dello stesso in un'articolata consorteria transnazionale, capace di operare con notevole incisività nel territorio e di garantire ogni possibile appoggio a una lunga latitanza, rendevano più attuale e concreto il pericolo di 5 fuga, in vista della sopravvenuta esigenza, in caso di conferma della sentenza di primo grado, di sottrarsi all'esecuzione a una lunga pena detentiva. Questo giudizio veniva espresso correttamente dal Tribunale del riesame di Bari che, nella valutazione complessiva della posizione cautelare del ricorrente, nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 4, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, evidenziava: «E' appena il caso di rammentare la copiosa giurisprudenza di legittimità che proprio all'emissione della sentenza di condanna (specie di secondo grado) connette la sussistenza del pericolo>> Tale giudizio, del resto, si imponeva anche in considerazione del fatto che la sentenza di condanna emessa nei confronti dello DZ nel processo di primo grado veniva confermata nel giudizio di appello, riducendo ulteriormente le aspettative del ricorrente a un esito favorevole della sua vicenda processuale, nei termini sopra richiamati, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di interpretazione dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 42756 del 06/11/2002, Messina, Rv. 223686). Queste ragioni impongono di ritenere infondati le doglianze difensive esaminate.
2. Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva vizio di motivazione in relazione alla valutazione compiuta dal tribunale del riesame concernenti il pericolo di fuga dello DZ, anche tenuto conto del periodo in cui in prossimità dell'udienza del 29/06/2015 all'esito dellaWWW -quale veniva disposto l'aggravamento di cui si discute l'imputato aveva beneficiato del regime degli arresti domiciliari, mostrandosi rispettoso delle relative prescrizioni. Deve, invero, rilevarsi che la brevità dell'arco temporale richiamato in proposito dalla difesa del ricorrente, limitato a soli sei giorni e certamente inidoneo a esprimere una valutazione complessiva sul comportamento processuale dello DZ, non consentiva di esprimere un giudizio prognostico favorevole nei suoi riguardi, a fronte degli elementi sopravvenuti richiamati nel paragrafo precedente, tesi a evidenziare l'esistenza di un elevato pericolo di fuga dell'imputato alla luce delle emergenze probatorie richiamate dalla nota della Squadra Mobile della Questura di Bari del 17/06/2015. Ricostruita in questi termini la vicenda processuale risultano pienamente condivisibili le argomentazioni espresse dal tribunale del riesame a pagina 4 del provvedimento impugnato, laddove, a proposito dell'inidoneità dell'arco temporale richiamato a esprimere un giudizio prognostico favorevole nei confronti dello DZ, si affermava che «il rispetto delle prescrizioni 6 per un numero limitato di giorni non costituisce alcuna garanzia di analogo comportamento per il futuro, se sol si considera che la conferma della sentenza di condanna è avvenuta in epoca successiva, così cancellando ogni aspettativa di un miglior esito processuale e facendo venire meno un significativo deterrente rispetto ad eventuali violazioni». Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza difensiva in esame.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di ER DZ deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali, cui consegue, a cura della cancelleria, la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Maria Siotto Alenteme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA