Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
Nella previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen., relativa alla trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, rientrano, per il principio di tassatività, solo le inosservanze agli obblighi espressamente previsti nel provvediemnto cautelare e non anche ogni condotta, ancorchè costituente reato, genericamente elusiva della finalità perseguita con l'imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo irrilevante agli specifici fini previsti dall'art. 276 cod. proc. pen. la circostanza che l'indagato, sottoposto alla misura del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla P.G., avesse commesso, senza trasgredire le prescrizioni, il reato previsto dall'art. 73, comma V, d.P.R. n. 309 del 1990, ha precisato che il fatto avrebbe potuto tuttavia assumere rilievo, ex art. 299 cod. proc. pen., per sostituire la misura, atteso l'aggravamento delle esigenze di cautela, fermo restando i limiti posti dall'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Divieto di dimora: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2015, n. 43971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43971 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
439 7 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO IPPOLITO Presidente - SENTENZA - Consigliere - 1787 N. Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. EMANUELE DI SALVO N. 29254/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nei confronti di: YE LE N. IL 01/01/1988 5 avverso l'ordinanza n. 690/2015 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 09/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
tette/sentite le conclusioni del PG Dott. EUGENIO SELVAGQ;
In he concluso речpor l'annullamento suza rimosio Udit i difensor Avv.; ли RITENUTO IN FATTO 1 1. Con ordinanza emessa in data 9 giugno 2015 il Tribunale di Torino ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AY LE con la misura del divieto di dimora nel territorio del Comune di Torino congiunta all'obbligo di presentazione alla P.G., così accogliendo in parte l'appello nel suo interesse proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 5 maggio 2015, che aveva aggravato ex art. 299-276 c.p.p. la misura cautelare dell'obbligo ex art. 282 c.p.p., sostituendola con quella custodiale (in relazione all'arresto in flagranza avvenuto il 1° maggio dello stesso anno, per il delitto di detenzione a fini di spaccio di circa gr. 1,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e ad un ulteriore arresto in flagranza avvenuto nei suoi confronti per fatti analoghi successivamente commessi in data 3 maggio 2015).
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Torino, che ha dedotto il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 276, comma 1, c.p.p., chiedendo la reviviscenza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 5 maggio 2015, sul rilievo del non pertinente richiamo dal Tribunale effettuato ad un precedente giurisprudenziale citato in motivazione (Sez. 1, n. 32823 del 27 maggio 2014), che riguardava un'ipotesi di aggravamento in un caso in cui erano state imposte prescrizioni collegate alla misura degli arresti domiciliari, poi revocate, con la conseguenza che nessun aggravamento poteva esser disposto, perchè mancava il presupposto ex lege. Nel caso in questione, invece, occorre stabilire se la commissione di un reato della stessa specie, in pendenza dell'esecuzione di una misura non custodiale, rappresenti una trasgressione ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.p., tenendo conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. E' infatti palese che l'indagato non aveva violato la prescrizione che gli imponeva l'obbligo di firma, perché egli si presentò all'Ufficio di P.G. nell'orario convenuto. La commissione di altro e successivo reato in pendenza di una misura cautelare non detentiva, pur nel rispetto delle prescrizioni, rende palese la inidoneità e inadeguatezza della misura stessa, che deve pertanto essere sostituita con altra misura in grado di fronteggiare ulteriori future trasgressioni: una visione sistematica delle misure cautelari, dunque, impone di ritenere che il precetto di non reiterare "delitti della stessa specie" debba considerarsi esso ли 1 stesso come la prescrizione primaria, implicita ed immanente alla vigenza stessa di una misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato, avendo il Tribunale fatto buon governo del quadro di principii fissati da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 32823 del 27/05/2014, dep. 23/07/2014, Rv. 261431), secondo cui nella trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare ex art 276 cod. proc. pen. rientrano, per il principio di tassatività, soltanto le inosservanze agli obblighi espressamente previsti e non invece ogni condotta genericamente elusiva della finalità perseguita con l'imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale. L'attivazione della procedura contemplata dall'art. 276, infatti, ha carattere sanzionatorio e prescinde dalla situazione descritta dall'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., che attiene invece al caso di misure più gravi applicate dal giudice su richiesta del pubblico ministero allorquando sia riscontrabile un aggravamento delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 270 del 18/01/2000, dep. 17/04/2000, Rv. 220517). Ne discende che l'inosservanza delle prescrizioni che rappresentano il contenuto delle singole misure cautelari è disciplinato dall'art. 276, mentre nella procedura prevista dall'art. 299 la sostituzione della misura deriva esclusivamente da una diversa valutazione delle esigenze cautelari con riferimento alla personalità del soggetto. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi come nell'evenienza procedimentale considerata dall'art. 276 il giudice sia chiamato a valutare puntualmente che la trasgressione inerente alla misura già applicata risulti inconciliabile con le finalità per le quali gli obblighi stessi furono imposti, sicché la mera violazione dei medesimi non implica l'automatica applicazione di una misura più grave (Sez. 1, n. 2027 del 28/03/1996, dep. 07/05/1996, Rv. 204533). ན 2. Nel caso in esame il Tribunale, tenuto conto, da un lato, dell'assenza di comportamenti posti in essere in violazione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare in atto e, dall'altro lato, della natura della condotta - qualificata ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 per la quale il legislatore non ha previsto l'applicazione della misura custodiale, ha correttamente rimodulato il quadro 2 cautelare disponendo un cumulo di misure non detentive (divieto di dimora ed obbligo di presentazione alla P.G.) che ha motivatamente ritenuto, in difetto dei presupposti di operatività della deroga prevista ex art. 280, comma 3, c.p.p., idonee a fronteggiare l'elevata intensità del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.. La necessità di adeguare costantemente lo status libertatis alle modificazioni fattuali e processuali che intervengono nel corso delle indagini è stata infatti considerata dal legislatore attraverso la su citata disposizione di cui all'art. 299 c.p.p., il cui comma quarto consente al Giudice, su domanda del P.M., di provvedere alla sostituzione "in peius" della misura applicata, ovvero all'inasprimento delle modalità di applicazione, a prescindere dal comportamento tenuto dall'indagato in relazione alla cautela cui è già sottoposto, essendo quest'ultima ipotesi oggetto della specifica disciplina di cui all'art. 276 c.p.p. (Sez. 6, n. 42756 del 06/11/2002, dep. 18/12/2002, Rv. 223686; v., inoltre, Sez. 3, n. 41770 del 28/10/2010, dep. 25/11/2010, Rv. 248743). Entro tale prospettiva, come già precisato in questa Sede, è evidente che i precedenti giudiziari, costituiti da contestazione di condotte criminose in altro procedimento, ben possono rivelare l'aggravamento delle esigenze cautelari, sì da giustificare la sostituzione "in peius" della misura applicata ovvero l'inasprimento delle modalità di applicazione, a prescindere dal comportamento tenuto dall'indagato in relazione alla cautela cui è già sottoposto (Sez. F, n. 33478 del 18/08/2009, dep. 27/08/2009, Rv. 245184).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, lì, 21 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente cesஜவ ம்b to dr. Gaetano De Amicis dr. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito N E O D 3