Sentenza 15 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di sostituzione e revoca delle misure cautelari coercitive, il presupposto per l'aggravamento della misura non è la violazione delle prescrizioni, bensì la necessità di adeguare lo "status libertatis" alla eventuale sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen.. (Nella fattispecie, il giudice aveva legittimamente ritenuto che la condanna a rilevante pena detentiva dell'imputato in primo grado per gravi reati giustificasse la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2007, n. 25008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25008 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 15/01/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 11
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 026821/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA TO, N. IL 27/11/1971;
avverso ORDINANZA del 28/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. GERACI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. BIANCO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
RA SA ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, del 28 aprile 2006, che ha respinto l'appello, dallo stesso proposto, avverso il provvedimento con il quale il GUP presso lo stesso Tribunale ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, per i quali è stato, dallo stesso GUP, condannato alla pena di sedici anni di reclusione.
Riprendendo le argomentazioni poste dal GUP a sostegno del suo provvedimento, il Tribunale ha ribadito la legittimità dello stesso, sostenendo che il pericolo di fuga doveva ritenersi attuale in considerazione non solo dell'entità della pena inflitta, ma anche dell'eccezionale gravità dei fatti, del ruolo centrale svolto dal ricorrente nell'ambito dell'organizzazione dallo stesso capeggiata, nonché delle sue notevoli capacità operative, della disponibilità di mezzi e di uomini dei quali avrebbe potuto servirsi per organizzare e mantenere una lunga latitanza. A tali circostanze il tribunale ha ritenuto di attribuire significato prevalente rispetto a quelle evidenziate dal RA, rappresentate dalla assoluzione dall'accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e dall'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Lo stesso Tribunale ha altresì ritenuto sussistente anche il pericolo di reiterazione del reato desunto, oltre che dalla condotta delittuosa sanzionata, caratterizzata da 16 episodi di cessioni di stupefacente nell'arco di pochi mesi e dalla notevole capacità operativa dell'organizzazione della quale il ricorrente era a capo, anche dai precedenti penali, la cui valutazione era stata omessa nel provvedimento che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari giustificati, in tale occasione, proprio "dallo stato d'incensuratezza dell'indagato". Ha segnalato, infine, il tribunale che l'inidoneità del regime domiciliari ad impedire la reiterazione del reato, e dunque l'opportunità dell'aggravamento della misura cautelare, era stata confermata dal rinvenimento, all'interno della abitazione del RA, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza oggetto di esame, di 32,9 grammi di hashish;
circostanza che dimostrava come il ricorrente continuasse, pur in regime di arresti domiciliari, a delinquere e a mantenere costanti contatti con l'ambiente criminale di riferimento. Avverso tale ordinanza ha, dunque, proposto ricorso il RA che deduce: a) violazione di legge, specificamente dell'art. 275, comma 1 bis, art. 299, comma 4, art. 310, art. 597 c.p.p., comma 1; b) manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Sotto il primo profilo, il ricorrente rileva l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 275, comma 1 bis, che richiama l'art. 274, coma 1, lett. b) e c), con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari individuate, nel caso di specie, sia nel pericolo di fuga sia in quello della reiterazione del reato. Quanto al pericolo di fuga, sostiene il ricorrente che esso è stato illegittimamente desunto da circostanze che non avrebbero potuto essere prese in considerazione perché inutilizzabili, come le modalità del fatto, ovvero ininfluenti, come l'entità della pena inflitta. Non le modalità del fatto, perché già conosciute dal giudice, esaminate e valutate nella sede cautelare nella fase di concessione degli arresti domiciliari, e dunque non più utilizzabili nel procedimento de liberiate. Non l'entità della pena inflitta che, da sola, non legittima l'aggravamento della misura, secondo quanto emerge dal dettato dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, e secondo la giurisprudenza di legittimità che, con riferimento ad un caso di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, del tutto assimilabile a quello di specie, ha statuito, a Sezioni Unite (n. 34537/01) che il pericolo di fuga non può essere desunto dalla sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è solo uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo. Quanto al pericolo di reiterazione, desunto, oltre che dalle modalità del fatto e dall'entità della pena inflitta, anche dai precedenti penali e dal rinvenimento di alcuni grammi di sostanza stupefacente all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di aggravamento della misura, il ricorrente, richiamato, con riguardo alle prime due circostanze, quanto in precedenza esposto, sostiene, in relazione ai precedenti penali, che essi erano noti al giudice ed erano stati dallo stesso valutati allorché è stato emesso il provvedimento di arresti domiciliari, peraltro non impugnato dal P.M., di guisa che il quadro giuridico fattuale, sul quale si è fondato detto provvedimento, deve ritenersi assodato ed ormai coperto dal giudicato cautelare, dunque immodificabile in assenza di elementi nuovi. Con riguardo al rinvenimento dello stupefacente, rileva il ricorrente che trattasi di circostanza sopravvenuta al provvedimento di aggravamento emesso dal GUP, e dunque non utilizzabile in ossequio al principio devolutivo che caratterizza il procedimento di appello ex art. 310 c.p.p.. Sotto il profilo del vizio di motivazione del provvedimento impugnato, rileva, infine, il ricorrente la illogicità dello stesso laddove il giudice, dopo avere preso atto del fatto che il regime degli arresti domiciliari era stato concesso nell'ambito di un quadro indiziario notevolmente più grave rispetto alle responsabilità successivamente accertate con la sentenza di condanna, ha poi ritenuto, in maniera del tutto illogica, di emettere il provvedimento di aggravamento proprio dopo che la sentenza di condanna aveva notevolmente ridimensionato le iniziali accuse, peraltro senza tenere conto del fatto che, durante il lungo periodo di arresti domiciliari, il ricorrente aveva pienamente rispettato tutte le prescrizioni impostegli.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha costantemente affermato che la disciplina prevista dall'art. 299 c.p.p., in materia di misure cautelari coercitive si richiama al principio "rebus sic stantibus", in base al quale lo status libertatis del prevenuto deve necessariamente essere adeguato alle vicende fattuali e processuali che intervengono nel corso delle indagini e del procedimento. Principio che opera sia a favore dell'indagato o dell'imputato, nel caso di venir meno dei gravi indizi di colpevolezza o di sopravvenuta mancanza o attenuazione delle esigenze cautelari, sia a suo danno, nell'ipotesi di modificazioni che evidenzino un aggravamento delle esigenze cautelari. In quest'ultimo caso, l'art. 299 c.p.p., comma 4, consente al giudice di sostituire, a richiesta del P.M., la misura in esecuzione con altra più grave ovvero con modalità più gravose. Ciò, evidentemente, a prescindere dal caso di violazione delle prescrizioni imposte con la misura in esecuzione, disciplinato dall'art. 276 c.p.p.. Nei casi in considerazione, presupposto per l'emissione del provvedimento che sostituisce la misura cautelare o ne aggrava le modalità di esecuzione, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 4, è la sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravate le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., e costituite da elementi fattuali non presi in considerazione, perché non ancora verificatisi ovvero non accertati o esaminati nelle precedenti decisioni inerenti alla libertà del soggetto interessato. In particolare, con riguardo alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, il giudice può liberamente apprezzare le circostanze indicate dall'art. 274 c.p.p., e dunque prendere in considerazione qualsiasi situazione in relazione alla quale egli reputi che si siano aggravate le esigenze cautelari rispetto al tempo dell'adozione della misura in esecuzione, talché si renda necessario intervenire con l'imposizione di altra misura, ovvero di più congrue modalità di esecuzione della misura in corso, che meglio garantisca il rispetto di quelle esigenze. Orbene, nel caso di specie il giudice del merito ha ritenuto che l'affermazione della responsabilità dell'imputato, sia pure in primo grado, per gravi delitti e la pesante pena detentiva inflitta, nonché l'accertato inserimento dello stesso in un'articolata consorteria criminale, da lui capeggiata, particolarmente attiva e capace di operare con notevole incisività nel territorio e di garantire ogni possibile appoggio, logistico ed economico, ad una lunga latitanza, rendessero più attuale e concreto il pericolo di fuga, in vista della sopravvenuta esigenza di sottrarsi all'esecuzione, in caso di conferma della sentenza, di una lunga pena detentiva. Giudizio legittimamente espresso dal Tribunale che, nella complessiva valutazione della nuova situazione venutasi a creare, non ha omesso di segnalare i precedenti penali dell'imputato, erroneamente ritenuto incensurato dal giudice che aveva applicato la misura domiciliare, ed ha tratto, dalla circostanza, ulteriore elemento significativo in direzione di un giudizio prognostico negativo non solo sotto il profilo del pericolo di fuga, bensì anche della reiterazione del reato, tenuto anche conto dei numerosi episodi di spaccio attribuiti all'imputato. Pericolo, quest'ultimo, che il giudice del merito ha ritenuto di veder ribadito nel rinvenimento, all'interno dell'abitazione ove il RA si trovava ristretto agli arresti domiciliari, di sostanza stupefacente, specificamente di gr. 32,9 di hashish;
circostanza che il Tribunale coerentemente ha interpretato quale conferma della contiguità dell'imputato agli ambienti criminali di riferimento, per nulla interrotti dalla misura domiciliare. Legittimamente, peraltro, quel giudice ha preso in considerazione, ai fini della complessiva valutazione della personalità del RA, anche quest'ultima circostanza che, seppur ignota al giudice che ha sostituito l'originaria misura, essendo emersa solo in sede di esecuzione dell'ordinanza custodiale in carcere, rappresenta un elemento probatorio sopravvenuto certamente utilizzabile dal Tribunale in quanto strettamente connesso con le vicende delittuose che hanno visto l'imputato protagonista. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Copia del presente provvedimento deve essere inoltrata al direttore dell'istituto penitenziario competente affinché provveda nei termini stabiliti dalla L. n. 332 del 1995, art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2007